Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 giugno 2003, n. 198
Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 6 e 27-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 5, 20-quater e 25-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui e' disciplinato l'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'articolo 55-bis del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9806.B.3 del 9 maggio 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica
e attitudinale dei candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
1. L'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli
agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al
quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti
di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della
legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4,
della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni
conseguite nella forza armata di provenienza sono
riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento
della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi
precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti,
nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a
frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione delle commissione,
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art.
27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario;
e) qualita' morali e di condotta previste dalle
disposizioni di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio
1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di
anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che
indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non
vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti
spettanti all'altra categoria.
3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento
vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
ispettori.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater e
25-bis del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, e' il sguente:
«Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso
alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso
per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
italiani che abbiano i requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso
alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e
siano in possesso del titolo di studio della scuola
dell'obbligo.
2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al
servizio dei candidati e' accertata secondo quanto
stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso
di formazione a carattere teorico-pratico della durata di
quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le
esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori
tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia
deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con
invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della
capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui
all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato
gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova,
vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e
secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n.
121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso e delle altre procedure di
reclutamento, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
finale.».
«Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori
tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
e superamento di una prova pratica a carattere
professionale, anche mediante un questionario a risposta
multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione
tecnico professionale, e successivo corso di formazione di
durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici provenienti da profili professionali omogenei a
quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione
professionale eventualmente prevista dalla legge per
l'esercizio dell'attivita' propria del profilo
professionale per il quale si concorre, che abbiano
compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo
servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti
sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il
trenta per cento dei posti e' riservato al personale con
qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto
al quale possono partecipare i cittadini italiani in
possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai
pubblici concorsi e di un diploma di istruzione
professionale almeno triennale conseguito presso un
istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato,
ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un
diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle
regioni al termine di corsi di durata almeno triennale
nell'ambito della formazione professionale, nonche'
dell'abilitazione professionale eventualmente prevista
dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del
profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati
e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per
cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione
del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori
e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto
titolo di studio e dell'abilitazione professionale
eventualmente prevista dalla legge. La commissione
giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle
materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale
dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati
allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico
di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
destinati a frequentare un corso di formazione tecnico
professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al
termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si
procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in
relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al
comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione,
anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i
profili professionali del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a
concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono
formate tante graduatorie quanti sono i profili
professionali individuati nel relativo bando. I candidati
collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica
graduatoria finale del concorso secondo il punteggio
riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti
idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico
nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
le modalita' di cui al comma 4.
5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con
decorrenza giuridica dal 10 gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione.».
«Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice
perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art.
25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini
italiani in possesso dei requisiti generali per la
partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo
di studio d'istruzione secondaria superiore che consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma
universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del
diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti
all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo
professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica,
psichica e attitudinale al servizio dei candidati e'
accertata secondo quanto stabilito con regolamento del
Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici,
possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto
dei posti purche' in possesso del titolo di studio e
dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione
professionale di cui al comma 1.
3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di
specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
ad accertare il possesso delle capacita' professionali per
assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al
profilo professionale che devono possedere i candidati, le
materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
da mettere a concorso per ciascun profilo professionale
sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
graduatorie quanti sono i profili professionali previsti
dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del
concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art.
59 della legge 10 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a
frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi,
preordinato alla formazione tecnico-professionale per
1'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai
profili professionali per i quali e' stato indetto il
concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del
personale della Polizia di Stato che presta attivita'
tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica
rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di
preselezione, la composizione della commissione
esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in
relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli
esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami
teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di
idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova
secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale
graduatoria e' formata con le modalita' previste per la
graduatoria del concorso.».
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78 e' il seguente:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge
1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni,
provvedendo anche alla revisione delle modalita' di
accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente
con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative
funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una
specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.».
- Il testo dell'art. 55-bis del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 55-bis. - 1. Con regolamento del Ministro
dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
requisiti di idoneita' fisica; psichica e attitudinale al
servizio nei ruoli del personale di cui al presente
decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma
1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».



 
Art. 2.
Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale degli appartenenti
ai ruoli della Polizia di Stato
1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneita' o la non idoneita' fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'eta', dell'anzianita' di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.
3. Il giudizio di idoneita' al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessita' del suddetto giudizio.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
«Art. 44 (Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti
medici). - 1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo
restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti
attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina,
preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e
limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;
d) svolgono attivita' di medico nel settore del
lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero
dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno
quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le
attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di
medico competente, previste dalle disposizioni in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate
strutture e di quelle di cui all'art. 23, comma 4, del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive
modifiche ed integrazioni;
e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici
delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico
legali del personale della Polizia di Stato e partecipano,
con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli
articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e
successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame
pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della
Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di
competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di
cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e all'art. 319 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092;
l) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
m) non possono esercitare l'attivita'
libero-professionale nei confronti degli appartenenti
all'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con
strutture sanitarie pubbliche.».
- Il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente:
«Art. 77 (Accertamenti medico-legali). - 1. Nei
confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti
dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano
le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le
relative procedure previste per gli appartenenti al
disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di
cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge
23 dicembre 1970, n. 1094.».



 
Art. 3.
Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause
di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici
1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e dei commissari, visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nell'allegata Tabella 1.
3. I candidati sono sottoposti alle prove di efficienza fisica previste nel bando di concorso, secondo le modalita' ed i programmi ivi indicati rispettivamente per gli uomini e le donne.
 
Art. 4.
Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale
che espleta funzioni di polizia
1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli indicati nell'allegata Tabella 2.
 
Art. 5.
Cause di non idoneita' al servizio
per gli appartenenti ai ruoli del personale
che espleta funzioni di polizia
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.
2. Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermita', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.
 
Art. 6.
Requisiti di idoneita' fisica e psichica
e cause di non idoneita' per l'ammissione
ai concorsi pubblici
1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i seguenti:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nell'allegata Tabella 1.
 
Art. 7.
Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici
o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari
1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata Tabella 3.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalita' del predetto provvedimento.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 379
 
Tabella 1
(ai sensi degli articoli 3 e 6) Cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato
1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze.
2. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili:
a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche;
b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalita' abnorme.
3. Le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo:
a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali;
b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie;
c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacita' visiva;
d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche;
e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali.
4. Le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie.
5. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio:
a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio;
b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa;
c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose.
6. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome:
a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali;
b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali;
c) le ernie viscerali;
d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica.
7. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.
8. Le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico:
a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale;
b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identita' di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalita'; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi.
9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi.
10. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale.
11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entita'.
12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine.
13. Neoplasie:
a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole);
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali.
14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'.
15. Altre cause di non idoneita': il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneita' ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato.
 
Tabella 2
(ai sensi dell'articolo 4) Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
Polizia
1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti:
a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalita', con riferimento alla capacita' di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di se', alla capacita' sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilita' ed alle doti di volonta', connotato, inoltre, sia da abilita' comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonche' da una sicurezza di se' in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacita' deduttiva, sostenuto in cio' da adeguate capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
d) una socialita' caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacita' di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficolta' operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicita', nonche' dalla capacita' di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.
2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori:
a) un livello evolutivo fondato su significative esperienze di vita, integrate dalla consapevolezza di se' e dal senso di responsabilita', caratterizzato dalla capacita' di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessita', sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacita' comunicativa sia scritta che orale;
b) un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di se' e dalla capacita' di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficolta' ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidita' decisionale ed operativa, dalla capacita' di ritrovare in tempi brevi uno stato di calma;
c) una capacita' intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono poteri logico-critici e di giudizio, un pensiero articolato nonche' una capacita' di osservazione e memorizzazione;
d) una socialita' contraddistinta dalla capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attivita' di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacita' affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio.
3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale:
a) un livello evolutivo connotato da una accentuata capacita' sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalita' espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacita' di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialita';
b) un controllo emotivo basato sulla fiducia in se', sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacita' di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessita' nonche' sulla capacita' di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative;
c) una capacita' intellettiva orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in cio' da adeguate potenzialita' logiche sia deduttive che induttive e da poteri mnemonici, attentivi e di osservazione;
d) una socialita' connotata dall'abilita' nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacita' nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilita' nel valutare le problematiche dei dipendenti e dalla capacita' di acquisire un positivo ascendente su di essi in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi.
 
Tabella 3
(ai sensi dell'articolo 7) Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato
1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli operatori e revisori tecnici:
a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di responsabilita';
b) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;
c) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione;
d) un comportamento sociale che evidenzi una capacita' di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della motivazione.
2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici:
a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacita' di impegnarsi con continuita' assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni;
b) una stabilita' emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale;
c) delle facolta' intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessita' con soluzioni che denotino capacita' di osservazione nonche' adeguati poteri mnemonici ed attentivi;
d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento.
3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e al ruolo dei direttivi medici:
a) una evoluzione globale intesa come personalita' armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' direttiva e decisionale;
b) una stabilita' emotiva contraddistinta da una fiducia in se', equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficolta' ansiogene;
c) delle facolta' intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacita' ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio;
d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio.
 
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