Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 30 giugno 2003, n. 198 |
Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 6 e 27-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 5, 20-quater e 25-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui e' disciplinato l'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni; Visto in particolare, l'articolo 55-bis del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato; Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9806.B.3 del 9 maggio 2003; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato 1. L'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335: «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissione, esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». «Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; e) qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53. 2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di eta'. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 3. A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.». - Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' il sguente: «Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo. 2. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione. 4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici. 7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.». «Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue: a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti e' riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo; b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonche' dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili e' riservato, con esclusione del limite di eta', al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovra' svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova. 2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso. 3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilita' esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresi' alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso. 4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalita' di cui al comma 4. 5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.». «Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonche', ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purche' in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1. 3. A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti. 4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacita' professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24. 5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso. 6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. 7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato. 8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 10 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per 1'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attivita' tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. 10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneita' sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria e' formata con le modalita' previste per la graduatoria del concorso.». - Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e' il seguente: «Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.». - Il testo dell'art. 55-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: «Art. 55-bis. - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica; psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto. 2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
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| Art. 2. Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato 1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, l'idoneita' o la non idoneita' fisica e psichica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione effettua visite mediche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell'eta', dell'anzianita' di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche. 3. Il giudizio di idoneita' al servizio, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessita' del suddetto giudizio.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente: «Art. 44 (Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici). - 1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni: a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio; b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina, preventiva del personale della Polizia di Stato; c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni; d) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni; e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato; g) partecipano al collegio medico legale di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913; h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza; i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'art. 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; l) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali; m) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.». - Il testo dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' il seguente: «Art. 77 (Accertamenti medico-legali). - 1. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.».
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| Art. 3. Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici 1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori e dei commissari, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. Per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori e dei commissari, visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nell'allegata Tabella 1. 3. I candidati sono sottoposti alle prove di efficienza fisica previste nel bando di concorso, secondo le modalita' ed i programmi ivi indicati rispettivamente per gli uomini e le donne. |
| Art. 4. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia 1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio di polizia, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli indicati nell'allegata Tabella 2. |
| Art. 5. Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia 1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza. 2. Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale di cui al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio nel ruolo di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermita', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti. |
| Art. 6. Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici 1. I requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari, sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermita' indicate nell'allegata Tabella 1. |
| Art. 7. Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari 1. Per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari l'esame attitudinale e' diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio, dei requisiti attitudinali per l'accesso ai singoli ruoli rispettivamente indicati nell'allegata Tabella 3. |
| Art. 8. Disposizioni finali 1. All'aggiornamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale previsti dal presente regolamento si provvede con le medesime forme e modalita' del predetto provvedimento. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, recante il regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia; b) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259, recante il regolamento sui requisiti attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2003 Il Ministro: Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 379 |
| Tabella 1 (ai sensi degli articoli 3 e 6) Cause di non idoneita' per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato 1. Le sindromi da immunodeficienza croniche e loro complicanze. 2. Le infermita' e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili: a) le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisiognomiche; b) tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalita' abnorme. 3. Le infermita' ed imperfezioni degli organi del capo: a) alterazioni morfologiche congenite o acquisite delle ossa del cranio che determinano deformita' o disturbi funzionali; b) le malformazioni e malattie della bocca, ad incidenza funzionale ed estetica in particolare le malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie; c) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, delle ghiandole e delle vie lacrimali, dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di disturbi funzionali; disturbi della motilita' dei muscoli oculari estrinseci; il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; l'emeralopia; retinopatie degenerative; esiti di interventi per correzione delle ametropie comportanti deficit della capacita' visiva; d) stenosi e poliposi nasale anche monolaterale; sinusopatie croniche; e) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di disturbi funzionali; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale; perforazione timpanica; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con un soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche; le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di disturbi funzionali. 4. Le infermita' dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche e malattie croniche pleuropolmonari; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. 5. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: a) malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; b) disturbi del ritmo e della conduzione dello stimolo a possibile incidenza sulla emodinamica. Ipertensione arteriosa; c) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; d) le altre patologie delle arterie, dei capillari, dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti a rilevanza trofica e funzionale, varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose. 6. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato digerente e dell'addome: a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono disturbi funzionali; b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali; c) le ernie viscerali; d) la splenectomia a possibile incidenza sulla crasi ematica. 7. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare. 8. Le imperfezioni ed infermita' dell'apparato neuro-psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identita' di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalita'; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi. 9. Uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcool attuali o pregressi. 10. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di alterazioni funzionali, le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile e femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale. 11. Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario congenite o acquisite di apprezzabile entita'. 12. Le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine. 13. Neoplasie: a) i tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole); b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali. 14. Le malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti ed i loro esiti che siano causa di disturbi funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica e che abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita'. 15. Altre cause di non idoneita': il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneita' ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato. |
| Tabella 2 (ai sensi dell'articolo 4) Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia 1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalita', con riferimento alla capacita' di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di se', alla capacita' sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilita' ed alle doti di volonta', connotato, inoltre, sia da abilita' comunicativa che da determinazione operativa; b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacita' di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonche' da una sicurezza di se' in linea con i compiti operativi che gli sono propri; c) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacita' deduttiva, sostenuto in cio' da adeguate capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione; d) una socialita' caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacita' di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficolta' operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicita', nonche' dalla capacita' di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere. 2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori: a) un livello evolutivo fondato su significative esperienze di vita, integrate dalla consapevolezza di se' e dal senso di responsabilita', caratterizzato dalla capacita' di assumere autonome iniziative e ruoli decisionali in situazioni di media complessita', sostenuto da un patrimonio culturale che consenta una adeguata capacita' comunicativa sia scritta che orale; b) un controllo emotivo caratterizzato dalla sicurezza di se' e dalla capacita' di gestire lo stress, da una risposta comportamentale sintonica e razionale dinanzi alle difficolta' ed alle frustrazioni tale da consentire una adeguata rapidita' decisionale ed operativa, dalla capacita' di ritrovare in tempi brevi uno stato di calma; c) una capacita' intellettiva connotata da un adeguato rendimento nei compiti che, pur se prevalentemente pratici, richiedono poteri logico-critici e di giudizio, un pensiero articolato nonche' una capacita' di osservazione e memorizzazione; d) una socialita' contraddistinta dalla capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e da una spontanea disposizione ad assumere posizioni di rilievo nelle attivita' di gruppo tale da favorire anche il rapporto tra i componenti, da una capacita' affermativa e di gestione del personale nell'ottica del conseguimento dei risultati e, relativamente agli ambiti di autonomia previsti, da una funzionale disposizione motivazionale al servizio. 3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale: a) un livello evolutivo connotato da una accentuata capacita' sia di valutazione che di giudizio, da un ampio patrimonio socio-culturale e da una modalita' espressiva articolata ed efficace. Deve, inoltre, sussistere la capacita' di assumere autonomamente decisioni ed iniziative basate sulla realistica consapevolezza delle proprie potenzialita'; b) un controllo emotivo basato sulla fiducia in se', sull'equilibrio del tono dell'umore, sulla capacita' di sopportare lo stress conseguente alla gestione di situazioni problematiche di media-alta complessita' nonche' sulla capacita' di contenere la tensione conseguente ad un impegno direttivo in circostanze operative; c) una capacita' intellettiva orientata da un pensiero articolato e critico, ampio e personale quanto a contenuti e concetti, in grado di fronteggiare problemi anche astratti attraverso idonee strategie risolutive, sostenuto in cio' da adeguate potenzialita' logiche sia deduttive che induttive e da poteri mnemonici, attentivi e di osservazione; d) una socialita' connotata dall'abilita' nello stabilire rapporti interpersonali e dalla capacita' nella gestione delle risorse umane, da autorevolezza e da una disposizione motivazionale all'organizzazione, formazione e comando operativo del personale subordinato; dalla sensibilita' nel valutare le problematiche dei dipendenti e dalla capacita' di acquisire un positivo ascendente su di essi in funzione del mantenimento della coesione del gruppo e del raggiungimento dei risultati prefissi. |
| Tabella 3 (ai sensi dell'articolo 7) Requisiti attitudinali dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato 1. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo degli operatori e revisori tecnici: a) una evoluzione globale che esprima una sintonica integrazione della personalita', con riferimento alla maturazione globale, all'esperienza di vita, alla stima di se' ed al senso di responsabilita'; b) una stabilita' emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo una adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene; c) delle facolta' intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacita' di osservazione, attenzione e memorizzazione; d) un comportamento sociale che evidenzi una capacita' di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilita', della predisposizione al gruppo e della motivazione. 2. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso al ruolo dei periti tecnici: a) una evoluzione globale contraddistinta da una adeguata capacita' di impegnarsi con continuita' assumendo all'occorrenza, e nei limiti consentiti, responsabili iniziative e decisioni; b) una stabilita' emotiva che esprima una adeguata sicurezza interiore favorita da un funzionale autocontrollo emotivo-comportamentale; c) delle facolta' intellettive che consentano di risolvere problemi di modesta complessita' con soluzioni che denotino capacita' di osservazione nonche' adeguati poteri mnemonici ed attentivi; d) un comportamento sociale connotato da una adeguata disinvoltura e dalla disposizione ad assumere ruoli di gestione e coordinazione nell'ambito del gruppo, tenuto conto della motivazione al lavoro e dello spirito di adattamento. 3. Requisiti attitudinali per i concorsi per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e al ruolo dei direttivi medici: a) una evoluzione globale intesa come personalita' armonicamente integrata, caratterizzata da uno spiccato senso di responsabilita', adeguata esperienza di vita, capacita' direttiva e decisionale; b) una stabilita' emotiva contraddistinta da una fiducia in se', equilibrio nel tono dell'umore e autodominio dinanzi a difficolta' ansiogene; c) delle facolta' intellettive che consentano di valutare criticamente i problemi e di elaborare idonee strategie risolutive; una capacita' ideativa sostenuta da adeguati poteri di sintesi e di giudizio; d) un comportamento sociale connotato da spigliatezza, capacita' nel gestire i rapporti interpersonali e disposizione ad assumere posizioni di rilievo nell'ottica di un funzionale impegno lavorativo del personale dell'ufficio. |
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