Gazzetta n. 177 del 1 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 22 luglio 2003 |
Applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion che non e' stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sanita' pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6; Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il vamidothion, nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, che stabilisce la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive entro il 25 luglio 2003; Visto l'art. 2, comma 3, del suddetto regolamento, che stabilisce per l'Italia la possibilita' di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di vamidothion per il controllo degli organismi nocivi su pomacee (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative per detto impiego; Considerato che tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion attualmente autorizzati in Italia erano gia' autorizzati per gli impieghi ora ritenuti essenziali e che per essi le imprese titolari hanno presentato specifica richiesta di mantenimento; Ritenuto di dover attuare il citato regolamento comunitario, procedendo al mantenimento in vigore delle registrazioni dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion elencati nell'allegato A al presente decreto; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato al 31 dicembre 2003 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio delle confezioni dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion di cui all'allegato A che riportano in etichetta usi diversi da quelli ora ritenuti essenziali; Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, e' fissato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari che sono elencati nell'allegato A al presente decreto e che sono stati sottoposti al l'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio; Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee (usi essenziali) dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva in questione; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva vamidothion non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva vamidothion, riportati nell'allegato A al presente decreto, sono mantenute in vigore fino al 30 giugno 2007 limitatamente al solo impiego su pomacee (usi essenziali) e in conformita' alle condizioni indicate nelle rispettive etichette riportate in allegato B al presente decreto. |
| Art. 3. 1. Sono consentiti fino al 31 dicembre 2003 la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion, limitatamente alle confezioni che riportano in etichetta usi diversi da quelli essenziali indicati nell'ultima colonna del citato allegato A. 2. E' fissato fin d'ora al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti vamidothion, di cui all'allegato A al presente decreto, che sono stati sottoposti all'adeguamento delle etichette per gli usi ora ritenuti essenziali. 3. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza in questione sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi delle limitazioni e delle nuove condizioni di impiego fissate per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato A, nonche' del rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal 26 luglio 2003. Roma, 22 luglio 2003 Il direttore generale: Marabelli |
| Allegato A PRODOTTI A BASE DI VAMIDOTHION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2007 LIMITATAMENTE ALL'IMPIEGO SU POMACEE (USI ESSENZIALI)
===================================================================== Prodotto | | | |Usi essenziali fitosanitario |N. reg.| Data reg. | Impresa | in etichetta ===================================================================== | | |Bayer | | | |cropscience | Kilval |002780 |29 aprile 1978|S.r.l. |melo, pero --------------------------------------------------------------------- Vamik |009671 |7 luglio 1998 |Scam S.r.l. |melo, pero --------------------------------------------------------------------- | |1° ottobre |Terranalisi | Vamiter |009770 |1998 |S.r.l. |pomacee |
| Allegato B ETICHETTE DEI PPFF DELL'ALLEGATO A
----> Vedere allegato alle pagg. 21 - 22 - 23 <---- |
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