Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2003 (vai al sommario) |
|
LEGGE 24 luglio 2003, n. 199 |
Modifica della tabella «A» allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Alla tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotta dall'articolo 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, concernente gli spostamenti di competenza per i procedimenti penali nei quali un magistrato assume la qualita' di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, il capoverso: "Cagliari... Palermo" e' sostituito dal seguente: "Cagliari ...Roma".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 2 dicembre 1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati): «Art. 7. - 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' allegata la tabella A annessa alla presente legge.». - Si riporta la tabella A allegata alla citata legge 2 dicembre 1998, n. 420, come modificata dalla legge qui pubblicata:
"Tabella A
===================================================================== Dal distretto di | Al distretto di ===================================================================== Roma |Perugia Perugia |Firenze Firenze |Genova Genova |Torino Torino |Milano Milano |Brescia Brescia |Venezia Venezia |Trento Trento |Trieste Trieste |Bologna Bologna |Ancona Ancona |L'Aquila L'Aquila |Campobasso Campobasso |Bari Bari |Lecce Lecce |Potenza Potenza |Catanzaro Cagliari |Roma Palermo |Caltanissetta Caltanissetta |Catania Catania |Messina Messina |Reggio Calabria Reggio Calabria |Catanzaro Catanzaro |Salerno Salerno |Napoli Napoli |Roma"
|
| ART. 2.
1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1231): Presentato dal sen. Delogu il 13 marzo 2002. Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 maggio 2002 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 2002, 2 e 17 luglio 2002. Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 gennaio 2003 con parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 22 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3575): Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 27 gennaio 2003 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2003 e 26 marzo 2003. Nuovamente assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 26 giugno 2003 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 2003 e approvato il 1° luglio 2003. |
|
|
|