IL DIRETTORE REGIONALE per il Friuli-Venezia Giulia
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio, ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003; Rilevato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicita' immobiliare di Pordenone per il giorno 27 giugno 2003 e che lo stesso e' da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per lo stesso giorno; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio; Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 15 luglio 2003, protocollo n. 188/2003;
Determina: E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del servizio di pubblicita' immobiliare di Pordenone in data 27 giugno 2003. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trieste, 21 luglio 2003 Il direttore regionale: Li Vigni |