Gazzetta n. 178 del 2 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2003
Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore sono approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2000;
Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attivita' professionali;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto l'art. 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facolta' di avvalersi del regime fiscale delle attivita' marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;
Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;
Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Decreta:
Art. 1.

1. I criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione o di vendita, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, si applicano a partire dall'anno 2002, anche alle attivita', comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 e nei confronti dei contribuenti che svolgono esclusivamente attivita' per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1 gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruita' dei ricavi dichiarati e' effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.
 
Art. 2.

1. Nei confronti dei contribuenti indicati all'art. 1, comma 1, del presente decreto che svolgono le attivita' comprese negli studi di settore indicati nell'elenco citato nel medesimo comma, si applicano le ulteriori disposizioni previste dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 20 della G.U. <----
 
Allegato 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL
PERIODO D'IMPOSTA 2002 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

Nota tecnica e metodologica

1. Premessa.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette «imprese multiattivita»), ovvero una o piu' attivita' di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unita' di produzione o di vendita (cosiddette «imprese multipunto»).
I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:
a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita;
ad attribuire alle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero alle diverse unita' di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;
ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attivita' d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unita' di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita.
Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:
1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;
2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attivita' o alle singole unita' di produzione o di vendita;
3) analisi della congruita' nel caso di annotazione separata;
4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata. 2. Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002 nel caso di annotazione separata, e' stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
Le variabili contabili per cui e' stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:
costo del venduto;
costo per la produzione di servizi;
costo del venduto + costo per la produzione di servizi;
valore dei beni strumentali;
spese per lavoro dipendente;
spese per acquisti di servizi;
valore medio del magazzino (1).
Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2002, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili e' stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, e' stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile (2) sui ricavi ed e' stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.
L'elaborazione e' stata condotta:
sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;
sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.
Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2002 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.
(1) Il valore del magazzino e' pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono «a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale».
(2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 21 a pag. 22 della G.U. <----
 
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