IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 14, commi 1 e 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, che, a seguito dell'evento sismico del 26 settembre 1997 verificatosi nei territori delle regioni Marche e Umbria, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di entrate aventi natura tributaria o patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei predetti comuni; Visto l'art. 14, comma 3, della citata ordinanza n. 2668 del 1997, il quale ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, si applicano anche ai soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria; Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato al 31 marzo 1998 il termine di scadenza di cui all'art. 14 della citata ordinanza n. 2668 del 1997, per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694 del 1997 ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, le cui abitazioni ed i cui immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale; Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 1997, fino al 30 giugno 1999; Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza 23 dicembre 2000, n. 3098, il quale ha previsto che il termine per la ripresa della riscossione delle somme sospese decorre dal 1° gennaio 2002 per i soggetti che godevano della sospensione fino al 31 marzo 1998, e dal 1° giugno 2002 per i soggetti che godevano della sospensione fino al 30 giugno 1999; Visto l'art. 1, comma 4, dell'ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilata, non corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2003, e che la riscossione avviene mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa; Visto l'art. 5 dell'ordinanza 24 gennaio 2002, n. 3175, del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha specificato che la norma di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata ordinanza 18 dicembre 2001, n. 3168, si applica sia ai soggetti residenti avente sede operativa nei comuni interessati dal sisma sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del 21 febbraio 2003, n. 3265, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il quale ha previsto che il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonche' delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto delle varie sospensioni concesse, decorre dal 1° gennaio 2004 mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa; Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, che ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni Marche ed Umbria, colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, successivamente prorogato in data 13 dicembre 2001 fino al 31 dicembre 2002; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1.
1. Il recupero dei tributi non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 e fino al 30 giugno 1999, rispettivamente dall'art. 2 dell'ordinanza n. 2728 del 1997, e dall'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 1998, decorre dal l° gennaio 2004. La riscossione avviene mediante rateizzazione pari a cinque volte il periodo di sospensione. 2. Le modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 2003 Il Ministro: Tremonti |