Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 26 giugno 2003, n. 201 |
Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, numero 400; Visto l'articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che prevede l'adozione di un regolamento con il quale il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con la nota protocollo n. 1109/U-12/21-49 del 29 maggio 2003;
Adotta
il seguente regolamento: Art. 1. Norme applicabili
1. Nella formazione e nella tenuta dei fascicoli relativi al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, numero 231, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministratore competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo dell'art. 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): «Art. 85 (Disposizioni regolamentari). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) [i compiti ed il funzionamento dell'anagrafe nazionale]; c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1, e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.». Note all'art. 1: - Il capo III del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative». - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». - Il decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, reca: «Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale».
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| Art. 2. Modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
1. Nella formazione dei fascicoli, si osserva quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; la copertina del fascicolo deve contenere, in luogo delle generalita' della persona alla quale e' attribuito il reato, gli elementi identificativi dell'ente cui e' attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante, nonche' l'indicazione del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. 2. Nella formazione dei fascicoli relativi all'esecuzione, si osserva quanto disposto dall'articolo 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale; nel fascicolo e' inserito, in luogo del certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, il certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 29 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale: «Art. 3. - 1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti: a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine; b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalita' della persona a cui e' attribuito il reato nonche' la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice. 2. Il fascicolo deve contenere: a) l'indice degli atti e delle produzioni; b) l'elenco delle cose sequestrate; c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali e' stabilito il recupero in misura fissa; d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.». «Art. 29. - 1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti: a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonche' le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione e' sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione e' annotato il provvedimento con il quale e' stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna; b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorita' giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice; c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice; d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantita' di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione; e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.».
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| Art. 3. Norme applicabili
1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute sugli ordinari registri obbligatori in materia penale, previsti dall'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale, e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui all'articolo seguente, nella formazione e nella tenuta dei registri si osservano le norme del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale: «Art. 2. - 1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresi' tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili. 2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate. 3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.». - Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre 1989, vedi note all'art. 1. - Per il titolo del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi note all'art. 1.
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| Art. 4. Formazione e tenuta dei registri.
1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute apponendo, negli spazi dei registri obbligatori destinati alla qualificazione giuridica del fatto e all'imputazione, una sigla identificativa, che consenta di evidenziare la natura di procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. 2. All'interno dei registri obbligatori le annotazioni relative alla contestazione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sono inserite negli spazi previsti per le annotazioni della data di esercizio dell'azione penale e della imputazione. 3. Negli spazi dei registri obbligatori destinati alle generalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, in luogo di queste, sono inseriti gli elementi identificativi dell'ente cui e' attribuito l'illecito amministrativo, unitamente, ove possibile, alle generalita' del suo legale rappresentante. 4. Qualora il pubblico ministero emetta decreto motivato di archiviazione degli atti ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo, i relativi estremi sono inseriti nello spazio del registro generale delle notizie di reato destinato alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Nel medesimo spazio e' inserita l'annotazione relativa alla comunicazione del decreto di archiviazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 5. Qualora il procuratore generale proceda alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 231 del 2001, gli estremi del provvedimento sono inseriti nel registro delle indagini avocate.
Note all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 58 e 59 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: «Art. 58 (Archiviazione). - 1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale puo' svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.». «Art. 59 (Contestazione dell'illecito amministrativo). - 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito e' contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1, del codice di procedura penale. 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.».
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| Art. 5. Comunicazione dei codici di comportamento
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al Ministero della giustizia, presso la Direzione generale della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal medesimo articolo 6. L'invio dei codici di comportamento e' accompagnato dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'associazione; in difetto, ovvero quando dall'esame di tali atti risulti che il richiedente e' privo di rappresentativita', l'Amministrazione arresta il procedimento di controllo alla fase preliminare, dandone comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dei codici.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: «Art. 6 (Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente). - 1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 5. E comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.».
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| Art. 6. Procedimento di esame dei codici
1. Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001. 2. Ai fini dell'esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, puo' avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all'invio dei codici di comportamento.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 5.
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| Art. 7. Efficacia dei codici
1. Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, comunica all'associazione eventuali osservazioni in merito alla idoneita' dello stesso a fornire le indicazioni specifiche di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni di legge dalle quali discenda la responsabilita' amministrativa degli enti. 2. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l'associazione invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla data della nuova comunicazione. In caso contrario, rimane impedita l'acquisizione di efficacia del codice. 3. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.
Nota all'art. 7: - La sezione III del capo I del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca: «Responsabilita' amministrativa da reato».
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| Art. 8. Disposizioni transitorie
1. Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data. 2. Ai fini del procedimento di controllo di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, le associazioni possono comunicare nuovi codici, redatti tenendo conto delle intervenute modifiche relative alla configurazione delle societa' di capitali e cooperative, ove adottate dagli enti rappresentati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 2003
Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ministeri Istituzionali, Registro n. 9, foglio n. 10
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, vedi note all'art. 5. - Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, reca: «Riforma organica della disciplina delle societa' di capitali e societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366».
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