Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso. (Ordinanza n. 3303).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo della regione Abruzzo per le parti interessate dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso;
Considerato che, in data 16 agosto 2002, all'interno dei laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare del Gran Sasso, durante la fase di test di un impianto di filtrazione e purificazione della pseudocumene, nell'ambito dell'esperimento denominato Borexino, si e' verificato un incidente comportante lo sversamento nel pozzetto di drenaggio di un consistente quantitativo di detta sostanza chimica;
Considerato che dagli accertamenti effettuati a seguito del citato incidente la condotta drenante e di scarico dei laboratori del Gran Sasso risulta avere, in piu' punti o tratti, contatti idraulici con la roccia sede della falda idrica che alimenta l'acquedotto del Ruzzo e con la rete dello stesso acquedotto;
Preso atto del provvedimento in data 28 maggio 2003, con cui il giudice per le indagini preliminari di Teramo ha disposto il sequestro preventivo della sala C dei laboratori del Gran Sasso nell'ambito di un procedimento giudiziario tuttora in corso;
Considerato, altresi', che in data 18 giugno 2003, durante le prove di monitoraggio effettuate dai tecnici della Commissione all'uopo istituita e' stata rinvenuta una sostanza del tipo diisopropilnaftalene nelle acque destinate al consumo umano;
Ravvisata, quindi, la necessita', anche in relazione all'ineludibile esigenza di consentire la ripresa delle attivita' di studio e ricerca del laboratorio in condizioni di massima sicurezza, di adottare una prima ordinanza di protezione civile, volta a definire un piano di interventi idoneo a superare l'attuale contesto emergenziale inerente alle strutture del laboratorio medesimo;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri di urgenza non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla normativa vigente;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il capo del Servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio ed Abruzzo, ing. Angelo Balducci, e' nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, ed in particolare provvede:
a) all'espletamento, in raccordo con i consulenti tecnici nominati dall'Autorita' giudiziaria, di un'attivita' di studio volta all'acquisizione dell'esatta consistenza degli eventi e delle cause che li hanno determinati, e cio' al fine della successiva predisposizione di un piano di interventi per il definitivo superamento dell'emergenza;
b) all'adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la messa in sicurezza dei laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate da sversamenti di sostanze pericolose provenienti dai medesimi laboratori.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 e per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari per le finalita' di cui al presente provvedimento, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di attivita', sulla base di direttive di volta in volta impartite del commissario medesimo.
3. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono determinati i compensi spettanti al commissario delegato ed ai soggetti attuatori.
4. Il commissario delegato, nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza stessa, acquisendo, se necessario, i provvedimenti di competenza in materia dell'Autorita' giudiziaria; il commissario delegato adotta, altresi', tutte le iniziative di carattere sollecitatorio, volte a conseguire, da parte di tutti i soggetti pubblici ordinariamente competenti, il compimento di attivita', ivi comprese quelle previste da norme processuali, ritenute strumentali al conseguimento della disponibilita' delle aree e di tutte le strutture occorrenti.
5. Il commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza, si avvale degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ubicati nelle regioni Lazio e Abruzzo, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei dipartimenti universitari, di societa' specializzate a ;prevalente capitale pubblico, delle amministrazioni periferiche dello Stato, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di specifica competenza istituzionale.
6. Con successivo provvedimento, da adottarsi entro quindici giorni dall'adozione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile istituisce un comitato, composto da tre esperti dotati di elevata e comprovata professionalita', con funzioni di supporto tecnico-scientifico al commissario delegato per le attivita' da porre in essere, da parte di quest'ultimo, finalizzate all'individuazione degli interventi necessari al superamento del contesto emergenziale di cui al piano previsto al comma 1. Con lo stesso provvedimento il capo del Dipartimento della protezione civile determina altresi' il compenso spettante ai componenti del summenzionato comitato, che viene corrisposto anche in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001.
 
Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Al fine di assicurare tempestivamente la realizzazione degli interventi e delle opere di cui all'art. 1, e tenuto conto delle prevalenti ragioni, di sicurezza, si applica il regime previsto per le opere e gli interventi di cui all'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicazione di tali interventi ed opere avviene, anche per stralci, previo esperimento di gara informale a cui sono invitate, anche in qualita' di mandatarie di raggruppamenti, tre imprese, sempre che sussistano in tale numero soggetti qualificati.
3. Il commissario delegato provvede altresi', alla approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' del parere di cui sopra. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico od alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
5. Il commissario delegato e' altresi' autorizzato, in relazione alla ricorrenza dell'attuale contesto di somma urgenza, ad appaltare forniture e servizi a trattativa privata, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, sulla base di scelte fiduciarie, anche attraverso affidamento diretto.
 
Art. 3.

1. Alle esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle disponibilita' di bilancio dell'ANAS.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.
 
Art. 4.

1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche, articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 18-quater, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
con esclusivo riferimento ai poteri conferiti al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della presente ordinanza, ed al fine di legittimarne l'esercizio, e' ammessa la deroga alle seguenti disposizioni del codice di procedura penale: libro IV, titolo II, capi I e II, articoli 321, comma 3, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 324, commi 1 e 6 e 325, commi 1 e 2;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 19, 20, 22 e 27;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32;
legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1;
legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 nonche' gli allegati tecnici;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche.
 
Art. 5.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 
Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico del bilancio dell'ente attuatore.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
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