IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini; Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto il decreto interministeriale 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2002, concernente la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2002; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina che fissa i criteri per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica di regione ufficialmente indenne nei confronti di tubercolosi, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica; Visto che con decisione 2003/164/CE del 10 marzo 2003 la regione Emilia-Romagna ha acquisito la qualifica di ufficialmente indenne nei confronti della brucellosi bovina; Considerato che nella suddetta regione si sono verificati alcuni focolai di brucellosi bovina evolutiva in allevamenti situati nelle province di Parma e Reggio Emilia; Considerato che per impedire la diffusione dell'infezione ad altri allevamenti e per consentire di mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne in questi casi e' necessario procedere all'abbattimento di tutti i capi presenti nell'allevamento e non solo di quelli risultati positivi ai test diagnostici; Considerato che la presenza di tale malattia nella regione Emilia-Romagna riveste carattere di eccezionalita' e di sporadicita' e che a seguito di tale evento si rende necessaria l'adozione di misure urgenti per consentire una efficace lotta, sull'intero territorio nazionale, a tali zoonosi, nonche' al fine di valorizzare i capi di alta genealogia del nostro patrimonio zootecnico; Visto il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 218 del 1988 ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, per evitare la diffusione di malattie per le quali e' previsto l'obbligo di denuncia, e' stabilito che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione sono abbattuti ed eventualmente distrutti, fissandone, inoltre, le relative condizioni e modalita'; Decreta: Art. 1.
Nella regione Emilia-Romagna, in possesso della qualifica di «Ufficialmente Indenne» da brucellosi bovina riconosciuta dall'Unione europea, nei focolai di brucellosi evolutiva accertati nelle province di Parma e Reggio Emilia si procede all'abbattimento totale dei capi detenuti in azienda e, qualora l'indagine epidemiologica ed ogni altro accertamento utile dimostri che l'allevatore e/o detentore abbia rispettato la normativa vigente in materia di eradicazione delle malattie infettive, di identificazione e di registrazione degli animali e movimentazione degli stessi, a decorrere dal 1° gennaio 2003 si applicano le seguenti disposizioni: a) per gli animali le cui carni ed i cui visceri debbano essere completamente distrutti, viene corrisposto un indennizzo pari al 50% di quello previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche; la regione Emilia-Romagna provvedera' a erogare al proprietario degli animali la restante parte del valore di mercato determinato secondo quanto prima indicato e con le modalita' previste nel caso dei focolai di tale malattia; b) per gli animali le cui carni ed i cui visceri non sono stati completamente distrutti, viene corrisposto l'indennizzo pari al 50% di quello previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto 20 luglio 1989 n. 298 e successive modifiche; la regione Emilia-Romagna provvedera' a erogare al proprietario degli animali la restante parte del valore di mercato dell'animale determinato secondo quanto prima indicato e con le modalita' previste nel caso dei focolai di tale malattia; da tali importi verra' detratto quanto pagato dal macello al proprietario. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 23 maggio 2003 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 194 |