Gazzetta n. 179 del 4 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 24 luglio 2003 |
Determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e del latte fresco pastorizzato di alta qualita'. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 recante recepimento della direttiva 2000/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita' ed in particolare l'art. 9 che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle politiche agricole e forestali, e del Ministro della salute e' stabilito il termine di scadenza del latte alimentare fresco diverso dal latte UHT e dal latte sterilizzato a lunga conservazione sulla base della evoluzione scientifica e tecnologica; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari; Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169 recante la disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1997, n. 54, con il quale e' stato approvato il regolamento recante attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della salute 17 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2002) relativo al trattamento di microfiltrazione nel processo di produzione del latte alimentare; Vista la relazione in data 3 febbraio 2003 della commissione interministeriale incaricata di determinare la durabilita' del latte alimentare fresco pastorizzato, fresco pastorizzato di alta qualita' e microfiltrato fresco pastorizzato sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica; Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE; Ritenuta la necessita' di determinare, sulla base delle risultanze della commissione interministeriale innanzi citata, la durabilita' del latte fresco pastorizzato, del latte fresco pastorizzato di alta qualita' e del latte microfiltrato fresco pastorizzato; Decretano: Art. 1.
1. La data di scadenza del «latte fresco pastorizzato» e del «latte fresco pastorizzato di alta qualita», cosi' come definiti dall'art. 4 della legge 3 maggio 1989, n. 169 e' determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico. 2. La data di scadenza del «latte microfiltrato fresco pastorizzato» e' determinata nel decimo giorno successivo a quello del trattamento termico. |
| Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 l'uso delle denominazioni di vendita di cui all'art. 1 e' subordinato al rispetto dei requisiti prescritti per i singoli tipi di latte, anche se detti prodotti provengono da altri Stati. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Il Ministro della salute Sirchia |
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