IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizione per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale sono state emanate disposizioni in ordine alla revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori, fissando al 1° luglio 2003 la data dalla quale procedere agli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti per ciclomotori e motoveicoli, nonche' la prova di velocita' dei ciclomotori; Visto il decreto direttoriale 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 6 marzo 2002 con cui sono state definite le caratteristiche tecniche dell'analizzatore dei gas di scarico e banco prova velocita' per prove inquinamento; Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003 con cui sono state definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli per prove di velocita' di ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri; Vista la circolare n. 1066/404 del 19 maggio 2003 con cui viene definita la procedura di prova per il controllo della velocita' massima dei ciclomotori, art. 52 del codice della strada; Visto il decreto direttoriale 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003 con cui viene definita la procedura di prova per il controllo dei gas di scarico per ciclomotori e motoveicoli omologati secondo il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE; Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003 con cui viene prorogata al 1° gennaio 2004 la prova di velocita' dei veicoli a tre e quattro ruote, art. 52 del codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a tre e quattro ruote articoli 52 e 53 del codice della strada; Considerato che le prove di velocita' ed emissione dei gas di scarico sui veicoli in esame debbono essere effettuate con specifiche attrezzature e che non tutte le officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada hanno provveduto tempestivamente alla loro installazione, non potendo pertanto essere operative alla data del 1° luglio 2003; Considerata l'istanza avanzata da alcune associazioni di categoria delle officine autorizzate ex art. 80 del codice della strada di prorogare, per un limitato lasso temporale, l'effettuazione delle prove di velocita' ed emissione sui veicoli ciclomotori e' motoveicoli per dar modo alle officine non ancora dotate delle specifiche attrezzature di provvedere alla loro installazione e messa in esercizio, e per poter dar corso, nell'ambito del gruppo di lavoro attrezzature costituito in seno al Dipartimento dei trasporti terrestri ad un confronto sollecitato dalle stesse associazioni di categoria delle officine con le associazioni dei costruttori delle attrezzature sul livello di sicurezza di alcuni apparati che non offrirebbero, secondo il parere delle prime un grado ottimale di protezione per gli addetti e per i veicoli in revisione; Considerato che dagli incontri tenuti dal Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero con le rappresentanze delle associazioni di categoria sulla richiesta di proroga, e' scaturito e formalmente verbalizzato che la concessione di detta proroga sino al 1° gennaio 2004, risulta da un lato sufficiente a garantire che le officine non ancora approvvigionate si allineino per offrire la massima diffusione del servizio sul territorio, e dall'altra piu' che congruo per un confronto tecnico tra le associazioni delle officine e quelle dei costruttori di attrezzature sui livelli di sicurezza di alcuni apparecchi; Considerata l'opportunita' di realizzare nell'intero ambito nazionale una rete adeguata di officine ex art. 80, fornita di tutte le apparecchiature necessarie, in grado di soddisfare pienamente la richiesta dell'utenza; Decreta: Art. 1. Fatto salvo quanto gia' previsto dal decreto ministeriale del 30 giugno 2003 relativamente ai ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, la prova di velocita' dei veicoli a due ruote di cui all'art. 52 del codice della strada e la prova di emissione dei veicoli a due ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada viene prorogata al 1° gennaio 2004. Roma, 30 luglio 2003 Il Ministro: Lunardi |