Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario)
LEGGE 11 luglio 2003, n. 202
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.
 
ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3234):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
ad interim, Ministro degli affari esteri (Berlusconi), il
7 ottobre 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 23 ottobre 2002 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 20 novembre 2002 e
l'11 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il
19 dicembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1904):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, il 1° e 9 aprile 2003.
Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n.
1904/A - Relatore sen. Martone).
Esaminato in aula e approvato con modificazioni il
15 maggio.

Camera dei deputati (atto n. 3234/B):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 21 maggio 2003, con il
parere delle commissioni V, VII.
Esaminato dalla III commissione il 3 ed 11 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato il
1° luglio 2003.
 
ACCORDO TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA COMUNITA' FRANCESE DEL BELGIO
IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

La Repubblica italiana e la Comunita' francese del Belgio,
Considerando auspicabile stabilire un quadro per le loro relazioni cinematografiche e in particolare perle coproduzioni,
Consapevoli del contributo che le coproduzioni di qualita' possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, cosi' come alla crescita dei loro scambi economici e culturali,
Convinte che questa cooperazione economica e culturale non puo' che contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi,
Considerando l'applicazione del Trattato dell'Unione Europea,
Hanno convenuto quanto segue;

TITOLO I
COPRODUZIONE

ARTICOLO 1
Principi

Ai fini del presente Accordo, il termine "film" comprende tutte le opere cinematografiche, di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, comprese le opere di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuno dei due Paesi.
Nel quadro delle loro rispettive legislazioni, le Parti Contraenti promuoveranno la realizzazione in coproduzione di film di qualita'.
I film realizzati in coproduzione e ammessi al beneficio del presente Accordo sono considerati come film "nazionali dalle autorita' competenti delle due Parti.
Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che ne derivano, secondo le disposizioni in vigore o che potrebbero essere emanate da ciascuna Parte.

ARTICOLO 2
Cooperazione

Gli autori di film, i produttori, i registi, gli interpreti e i tecnici, partecipanti alla realizzazione di film coprodotti, devono essere di nazionalita' italiana o riconosciuti come tali secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti in Italia, o essere di nazionalita' belga riconosciuti come tali nella regione di lingua francese del Belgio o nella regione di Bruxelles-Capitale, o essere cittadini di un Paese membro dell'Unione Europea. Sono assimilati alle nazionalita' italiana e belga i residenti nei territori da almeno cinque anni.
1°: l'apporto di ciascun produttore deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva, proporzionale all'investimento finanziario.
2°: la partecipazione del coproduttore minoritario deve comportare almeno:
- un autore (regista, sceneggiatore o compositore della musica originale) o un quadro tecnico (capo operatore, capo montatore, ingegnere del suono, fonico, capo scenografo o capo costumista); questa posizione deve essere occupata da una sola persona.
- un interprete in un ruolo principale o due interpreti in ruoli secondari o, previo accordo dall'autorita' competente, un altro attore o un altro quadro tecnico. Potra' essere ammessa eccezionalmente a seguito di accordo tra le autorita' di entrambe le Parti, e tenuto conto delle esigenze del film, la partecipazione di interpreti che non possiedono la nazionalita' di una delle due Parti vincolate da questo Accordo o la nazionalita' di un Paese membro dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3
Riprese

Le riprese dei film in coproduzione, la post-produzione e lo sviluppo del negativo dovranno effettuarsi sul territorio di una delle due Parti Contraenti.
Tuttavia, potranno essere ammesse deroghe di comune accordo se il luogo dell'azione o altri motivi validi lo richiedono o se il film e' realizzato in coproduzione con un Paese terzo, vincolato da un accordo di coproduzione con l'Italia o la Comunita' francese del Belgio.

ARTICOLO 4
Copie

Nel quadro dei contratti che li vincolano i coproduttori di film sono coproprietari del negativo o del supporto originale e hanno il diritto di delegere e disporre di un controtipo o di un internegativo, nonche' di avere accesso al laboratorio.

ARTICOLO 5
Partecipazione

Gli apporti d'el coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 20% del bilancio del film, approvato dalle autorita' competenti delle due Parti.
Tuttavia, per i film che hanno un'importanza e un bilancio eccezionali (pari o superiore a 2.000.000 di Euro), la partecipazione minoritaria potrebbe essere ridotta al 10%, previo accordo tra le autorita' competenti dei Paesi coproduttori.
La partecipazione minoritaria del 10% puo' essere unicamente finanziaria per i bilanci pari o superiori a 3.000.000 di Euro, previo accordo delle autorita' competenti.
I film di cortometraggio dovranno essere coprodotti nello stesso quadro dei film di lungometraggio, ma gli apporti finanziari del coproduttore minoritario non potranno essere inferiori al 30% del bilancio del film.

ARTICOLO 6
Mercato e introidi

La ripartizione degli introidi viene effettuata, di regola, proporzionalmente agli apporti di ogni coproduttore.
Questa ripartizione comporta sia una ripartizione degli introiti, sia una ripartizione dei territori, sia una combinazione delle due formule, tenuto conto della differenza di volume esistente tra i mercati dei Paesi coproduttori.

ARTICOLO 7
Denominazione e partecipazione ai festival

I film in coproduzione devono essere presentati con la dizione "coproduzione Italia - Comunita' francese del Belgio" oppure " coproduzione Comunita' francese del Belgio - Italia".
Questa dizione dovra' figurare in maniera separata nei titoli di testa o di coda, in ogni pubblicita' o promozione commerciale, nel materiale promozionale e in ogni manifestazione dove sara' presentata la coproduzione.
I film sono presentati nei festival internazionali previo accordo tra i coproduttori.

ARTICOLO 8
Esportazione

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato verso un Paese dove le impostazioni di opere cinematografiche sono contingentate
a) il film sara', in via generale, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria; b) nei caso di film in cui la partecipazione dei due Paesi e' identica, l'opera contingentata sara' aggiunta al contingente del Paese che gode delle migliori condizioni di esportazione;
c) in caso di difficolta', il film sara' aggiunto al contingente del Paese d'origine del produttore;
d) se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di esportare liberamente i suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti allo stesso modo dei film nazionali beneficeranno a pieno diritto di questa possibilita'.

ARTICOLO 9
Autorizzazione

Le richieste di autorizzazione corredate dai progetti di coproduzione devono essere depositate prima dell'inizio delle riprese dei film con tutta la documentazione richiesta dalle autorita' competenti delle due Parti.
Tutti i contratti conclusi tra i produttori delle due Parti in conformita' alle disposizioni del presente accordo hanno validita' unicamente dopo autorizzazione delle stesse autorita'.
Lo scambio delle autorizzazioni e' fatto da:
Per la Repubblica italiana:
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali
Dipartimento dello Spettacolo
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 ROMA
Per la Comunita' francese del Belgio:
Centre du Cinema e de l'Audiovisuel
44 boulevard Leopold II
1080 BRUXELLES

ARTICOLO 10
Coproduzione con Paesi terzi

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 20 % (o al 10% se e' assicurato un bilancio eccezionale pari o superiore a 2.000.000 di Euro) (articolo 5) e la piu' alta non puo' superare il 70% del costo totale.
Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

ARTICOLO 11
Agevolazioni.

Ogni agevolazione sara' accordata alla circolazione e al soggiorno del personale artistico e tecnico impegnato in questi film, cosi' come all'importazione o all'esportazione in ciascuna delle Parti del materiale necessario alla realizzazione e all'esportazione del film di coproduzione (pellicola, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc. ...).

TITOLO II
SCAMBIO DI FILM.

ARTICOLO 12
Principi.

Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione attualmente in vigore, la distribuzione, l'importazione e la programmazione dei film di lungo e cortometraggio riconosciuti nazionali non saranno sottomessi a nessuna restrizione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 13
Principi

Le autorita' competenti delle due Parti esaminano le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficolta' derivanti dalla sua attuazione. Esse raccomandano, in caso di necessita', le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune delle due parti.
Viene istituita una Commissione mista incaricata di curare l'applicazione e l'aggiornamento del presente Accordo. Essa si riunisce di massima una volta all'anno, alternativamente in ciascun Paese ed e' incaricata di controllare in particolare, per l'insieme delle coproduzioni, l'equilibrio degli apporti fnanziari artistici e tecnici (potendo tener conto anche della distribuzione e della promozione).
La Commissione mista trattera' i temi proposti dalle due Parti relativi allo sviluppo del cinema e della creazione audiovisiva in Italia e nella Comunita' francese del Belgio. Le Parti Contraenti si accorderanno sulle loro posizioni rispettive negli incontri multilaterali relativi al cinema, in particolare quelli organizzati nel quadro dell'Unione Europea.
I temi trattati saranno aggiornati ogni anno in un Allegato specifico al presente Accordo.

ARTICOLO 14
Validita'

Il presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento e la notifica da parte dei Paesi Contraenti delle procedure legali e interne richieste per l'entrata in vigore degli Accordi internazionali.
Il presente Accordo ha durata triennale a partire dalla sua entrata in vigore ed e' rinnovabile tacitamente per periodi identici, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi Contraenti tre mesi prima della sua scadenza.
Fatto a Venezia, il 31.8.2000, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiano e francese, tutti i testi facenti fede.

Per la Repubblica Italiana Per la comunita' francese del Belgio firma illeggibile firma illeggibile

ALLEGATO I
NORME di PROCEDURA

Per beneficiare delle disposizioni dell'Accordo, i produttori di ciascuno dei due Paesi devono, un mese prima delle riprese, allegare alle loro domande d'ammissione alla coproduzione, indirizzate alle loro rispettive autorita', una documentazione contenente:
- una sceneggiatura dettagliata;
- un documento riguardante la cessione dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
- il contratto di coproduzione stipulato dai coproduttori; un bilancio preventivo e un piano finanziario dettagliati; l'elenco degli elementi tecnici e artistici.
Le autorita' del Paese a partecipazione finanziaria minoritaria daranno la loro approvazione soltanto dopo aver avuto l'approvazione da parte delle autorita' del Paese a partecipazione finanziaria maggioritaria.

ALLEGATO II
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA

La Commissione mista sara' costituita da rappresentanti dei due Ministeri competenti che assoceranno rappresentanti professionali.

ALLEGATO III
TEMI DI CONCERTAZIONE
PER LA COMMISSIONE MISTA PRIMO ANNO DI FUNZIONAMENTO

1. Le due Parti si scambieranno informazioni aggiornate sull'evoluzione delle loro rispettive disposizioni relative ai finanziamenti al cinema.
2. Le Parti valuteranno gli aiuti attribuiti per la distribuzione e la diffusione al fine di definire le priorita' nella loro collaborazione e di decidere, ove sia il caso, iniziative comuni.
3. Le Parti si concerteranno sulle loro rispettive posizioni nei confronti dei testi e dei programmi dell'Unione Europea relativi al cinema e all'audiovisivo.
4. Ciascuna delle Parti assicurera' nei festival cinematografici organizzati col suo sostegno informazioni sulla produzione cinematografica e audiovisiva dell'altra Parte. Un coordinamento sara' assicurato tra gli organizzatori dei festival che si svolgono in ciascuna delle due Parti.
 
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