Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 8 maggio 2003, n. 203
Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 56, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentito, il Ministro per gli affari regionali, siano stabilite le metodologie di calcolo, nonche' la definizione di materiale riciclato, al fine di consentire alle regioni di adottare le disposizioni necessarie a garantire che il trenta percento del fabbisogno annuale di manufatti e beni siano realizzati con materiale riciclato;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, in particolare, l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che la creazione di un mercato per i prodotti derivanti dalle operazioni di riciclaggio rappresenta un obiettivo fondamentale della normativa comunitaria e che l'ampliamento del mercato dei manufatti e beni ottenuti da materiale riciclato e' una componente fondamentale delle attivita' di gestione dei rifiuti;
Sentito il parere del Ministro per gli affari regionali, reso con nota n. 1728/UL del 2 agosto 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in data 26 settembre 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 27 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, effettuata con nota UL/2003/1933 del 10 marzo 2003;

E m a n a

il seguente decreto:

Art. 1.
Finalita' e destinatari

1. Il presente decreto individua regole e definizioni affinche' le regioni adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici ed alle societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, che garantiscano che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amininistraziozie competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legslativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il comma 56, dell'art. 52 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, recante: «disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2001, n. 301 (S.O.), e' il seguente:
«56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base
delle metodologie di calcolo e della definizione di
materiale riciclato stabilite da apposito decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli affari regionali,
adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli enti pubblici, e le societa' di prevalente capitale
pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il
fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel
medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del
fabbisogno medesimo;
b) all'art. 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le
seguenti parole: «, anche eventualmente destinando,
nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla
lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale
ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero
superiori a quelle minime indicate nel Programma generale,
al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui
all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto.
Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo
spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli
obiettivi di recupero».
- L'art. 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, recante: «attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/609/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38 (S.O.), e' il
seguente:
«Art. 4 (Recupero dei rifiuti). - 1. Ai fini di una
corretta gestione dei rifiuti le autorita' competenti
favoriscono la riduzione dello smaltimento finale di
rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia
prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la
determinazione di condizioni di appalto che prevedano
l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di
favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di
materia prima debbone essere considerati preferibili
rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attivita' di
riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorita'
competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di
vita dei prodotti, eco-bilanci, informazioni e tutte le
altre iniziative utili.
4. Le autorita' competenti promuovono e stipulano
accordi e contratti di programma con i soggetti economici
interessati al fine di favorire il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilita'
di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti
amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il
ricorso a strumenti economici.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) Materiale riciclato: un materiale che sia realizzato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo;
b) Manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato: un manufatto o un bene realizzato con una prevalenza in peso di materiale riciclato;
c) Destinatari: enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi;
d) Categorie di prodotto: tipologie di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato; l'elenco e' predisposto ed aggiornato, almeno una volta l'anno, su proposta del gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5, con decreto di natura non regolamentare;
e) Repertorio del riciclaggio (RR): elenco di materiali riciclati e di manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato che verra' definito dal gruppo di lavoro, di cui all'articolo 5;
f) Codice repertorio del riciclaggio: codice identificativo dei manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato introdotti nel repertorio del riciclaggio;
g) Fabbisogno annuale di manufatti e beni: quantitativo annuo di manufatti e beni delle diverse categorie di cui al punto d).
 
Art. 3.
Obbligo e metodologia di calcolo

1. I destinatari, in ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, sono tenuti a coprire almeno il trenta per cento del fabbisogno annuale di manufatti e beni appartenenti a ciascuna delle citate categorie, con manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato. Per ciascuna categoria di prodotto il quantitativo rappresentante il fabbisogno annuale di manufatti e beni viene espresso nell'unita' di misura atta ad identificare l'unita' di prodotto; per quelle categorie di prodotto per le quali non e' possibile individuare un'unita' di misura identificativa dell'unita' di prodotto, il termine quantitativo impiegato per la definizione del fabbisogno annuale di manufatti e beni fa riferimento all'importo annuo destinato all'acquisto di manufatti e beni in quella categoria di prodotto.
2. L'acquisto dei singoli prodotti per un quantitativo superiore al trenta per cento in una categoria non va a compensare il mancato acquisto in altre categorie.
3. I destinatari adottano in sede di formulazione di una gara per la fornitura e l'installazione di manufatti e beni, e nella formulazione di capitolati di opere pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I relativi capitolati non possono prevedere caratteristiche tecniche dei manufatti e beni piu' restrittive rispetto a quelle previste dalle norme vigenti nazionali e comunitarie.
4. Le disposizioni previste al comma 1, 2 e 3 si applicano ai prodotti elencati nel repertorio del riciclaggio e relativamente ai manufatti e beni di cui sia verificata la disponibilita' e la congruita' di prezzo; tale congruita' si ritiene rispettata se l'eventuale incremento di prezzo non supera quello dei corrispondenti manufatti e beni contenenti materie prime vergini di una percentuale definita dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 5.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 decorrono dopo centottanta giorni dalla data di iscrizione sul repertorio del riciclaggio.
 
Art. 4.
Repertorio del riciclaggio

1. E' istituito il repertorio del riciclaggio (RR) contenente:
a) l'elenco dei materiali riciclati;
b) l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l'offerta, la disponibilita' e la congruita' del prezzo.
2. Il repertorio del riciclaggio e' tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. La diffusione via Internet del repertorio del riciclaggio puo' essere anche consentita a terzi, purche' non a titolo oneroso. L'elenco ufficiale e' comunque quello esclusivamente tenuto e diffuso dall'Osservatorio nazionale dei rifiuti.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio):
«Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti
funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di
un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione
dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale
di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di
cui all'articolo 42 qualora il Consorzio nazionale
imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma generale di
cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e'
composto da nove membri, scelti tra persone esperte in
materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui
uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio
e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate
alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.».



 
Art. 5.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
 
Art. 6.
Ammissione al repertorio del riciclaggio

1. Il soggetto che intende richiedere l'iscrizione di un manufatto o bene al repertorio del riciclaggio inoltra una richiesta di inserimento nel repertorio del riciclaggio (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).
2. La richiesta per i materiali riciclati, oltre ai dati identificativi dell'azienda, deve riportare:
a) i codici dell'elenco europeo dei rifiuti con cui viene realizzato il materiale riciclato;
b) la percentuale di rifiuti nel materiale riciclato, il cui valore dovra' rispettare i limiti minimi definiti (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) per detti materiali ed essere documentato tramite dichiarazione di un soggetto certificatore professionalmente abilitato, sulla base di analisi di processo, tramite una perizia giurata;
c) indicazione di un tecnico responsabile (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti);
d) una relazione tecnica indicante le eventuali differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini, evidenziando la conformita' qualitativa del prodotto;
e) ogni altra informazione utile.
3. La richiesta per i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, oltre ai dati identificativi dell'azienda, dovra' riportare i dati specificati nell'allegato A.
4. I prodotti ammessi nel repertorio del riciclaggio indicano tale requisito nell'etichetta.
 
Art. 7.
Elenco dei destinatari

1. Le regioni individuano e aggiornano l'elenco dei destinatari, come definiti all'articolo 2, di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale dei rifiuti.
2. Per quanto riguarda i destinati di dimensione nazionale, l'individuazione e' a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti.
 
Art. 8.
Controlli

1-2. (Commi non ammessi al «Visto» della Corte dei conti).
3. La constatazione del mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione di un materiale e di un bene o manufatto al repertorio del riciclaggio ne comporta la cancellazione dal repertorio stesso e la decadenza da quanto previsto all'articolo 6, comma 4.
4. Ciascuna filiera di materiali potra' munirsi di una organizzazione tra i produttori di materiali riciclati, i produttori di manufatti riciclati, enti di ricerca ed eventuali consorzi di filiera con lo scopo di:
a) controllare il rispetto nel tempo di quanto dichiarato in sede di richiesta di iscrizione al repertorio del riciclaggio;
b) adottare, laddove possibile, sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza;
c) promuovere la ricerca per l'individuazione di sistemi di analisi sui materiali riciclati che consentano di verificarne la natura e la provenienza.
 
Art. 9.
Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), pur non provenendo dal ciclo dei rifiuti o da cicli di post consumo:
a) i rottami metallici ferrosi e non ferrosi, derivanti da operazioni di recupero conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI ed EURO, nonche' i rottami scarti di lavorazione industriali o artigianali, o provenienti da cicli produttivi, ed avviati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nell'industria metallurgica senza alcun trattamento, che sono individuati come materie prime secondarie per l'industria metallurgica ai sensi dell'allegato 1, suballegato 1, punto 3.1.4. del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, concorrono nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato in misura del dieci per cento del quantitativo immesso;
b) i materiali tessili costituiti al cento per cento di fibre precedentemente incorporate in un semilavorato o prodotto finito, derivanti dalla raccolta di flussi omogenei di rifiuti, che comunque abbiano subito lavorazioni di sfilacciatura o stracciatura, concorrono totalmente nel calcolo del rifiuto introdotto nel materiale riciclato.



Nota all'art. 9:
- Il punto 3.1.4, del sub-allegato 1, dell'allegato 1,
del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
recante: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi
sottoposti alle procedure semplificate di recupero si sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88
(S.O.) del 16 aprile 1998, e' il seguente:
«3.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti:
a) metalli ferrosi o leghe nelle forme usualmente
commercializzate;
b) sali inorganici di ferro nelle forme usualmente
commercializzate;
c) materia prima secondaria per l'industria
metallurgica conforme alle spcifiche CECA, AISI, CAEF e
UNI.



 
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali

1. (Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).
2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 226
Ammesso al visto e alla conseguente registrazione con esclusione:
dell'art. 5;
dell'art. 6, comma 1, limitatamente alle parole «al gruppo di lavoro utilizzando il modello di cui all'allegato A»;
dell'art. 6, comma 2, lettera b), limitatamente alle parole «dal gruppo di lavoro» e lettera c), limitatamente alle parole «che il gruppo di lavoro si riserva di convocare in sede di valutazione della domanda»;
dell'art. 8, commi 1 e 2;
dell'art. 10, comma 1,
ai sensi della deliberazione della Sezione del controllo in data 22 luglio 2003.
 
Allegato A

Gruppo di lavoro interministeriale
per il Repertorio del riciclaggio
Osservatorio nazionale dei
rifiuti via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo la Societa/Ditta.... con sede legale in.... (c.a.p.)......... prov. ...., via/piazza.... cod. fisc. o partita IVA...., iscritta al registro delle ditte esercenti attivita' di riciclo della prov. di.... n. ...............

richiede l'iscrizione al Repertorio del riciclaggio del

MATERIALE RICICLATO ( )

1. Nome commerciale del materiale (eventuale)....
2. Natura del materiale....
3. Codice europeo rifiuto con cui e' realizzato il materiale e relativa percentuale contenuta espressa in peso . . da .... a .... %
4. Capacita' produttiva annua.... kg
5. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. .... e-mail....@....

MANUFATTO O BENE OTTENUTO IN MATERIALE RICICLATO ( )

1. Nome commerciale del manufatto o bene (eventuale)....
2. Codice RR del materiale/materiali utilizzati e relativa percentuale contenuta in peso nel bene o manufatto, riferita al peso totale del bene o manufatto:

Codice Repertorio del riciclaggio %
............... .........
............... .........
............... .........

3. Capacita' produttiva annua kg.... n. pezzi....
4. All'atto dell'analisi della presente richiesta potra' essere consultato in qualita' di tecnico il sig. ...., tel. ...., e-mail....@....; indichiamo quale associazione di categoria di riferimento...., nella persona del sig. ...., tel. ...., e-mail....@....
Si allega alla presente una relazione di progetto contenente:
a) una descrizione del manufatto;
b) l'evidenziazione delle parti realizzate in materiale riciclato;
c) il peso complessivo del bene o manufatto;
d) una dichiarazione del peso di materiale riciclato utilizzato per la realizzazione del manufatto o del bene;
e) le caratteristiche prestazionali;
f) valutazione economica con indicazione dei costi del singolo prodotto, soprattutto in relazione alle differenze prestazionali tra il bene o manufatto in materiale riciclato e analogo bene o manufatto realizzato con materiali vergini (solo su eventuale richiesta della commissione);
g) stima della potenziale offerta del singolo prodotto;
h) norme nazionali e comunitarie, anche in tema di sicurezza, salute, qualita', cui e' soggetto il manufatto e certificazione del rispetto delle medesime.
Si dichiara di essere a conoscenza del disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto recante norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo.
Il tecnico ...................

Il legale rappresentante
........................
 
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