In relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/686/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, recepita con decreto legislativo n. 475/1992, il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha rinnovato l'autorizzazione ai sottonotati organismi per la certificazione delle famiglie di prodotti a fianco indicati: Certottica Sca.r.l., via Fortogna n. 1 - Longarone (Belluno): dispositivi di protezione dell'udito; dispositivi di protezione degli occhi; dispositivi di protezione del capo; dispositivi di protezione delle cadute dall'alto; dispositivi di protezione totali o parziali del viso; dispositivi di protezione delle vie respiratorie; indumenti protettivi con esclusione degli indumenti e/o accessori destinati a proteggere contro rischi elettrici; dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe, anche con funzioni antiscivolo, con esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti; dispositivi di protezione della mano o del braccio con esclusione di quelli destinati a proteggere dall'alta tensione, dalle materie in fusione, fiamme o irraggiamento infrarosso, dalle aggressioni chimiche o dalle radiazioni ionizzanti; ANCCP S.r.l., via Rombon n. 11 - Milano: dispositivi di protezione degli occhi con esclusione degli occhiali da sole per protezione da abbagliamento, degli occhiali per sciatori e delle visiere per motociclisti; dispositivi di protezione degli arti inferiori con esclusione delle calzature; dispositivi di protezione degli arti superiori; dispositivi di protezione del corpo con esclusione degli indumenti di protezione contro gli effetti termici da immersione, e degli indumenti di protezione contro le contaminazioni radioattive; dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto. Le autorizzazioni hanno una validita' quinquennale dalla data di emissione dei decreti. |