Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 18 luglio 2003
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», approvazione del relativo disciplinare di produzione, e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche;
Vista la domanda presentata, tramite la regione Campania, dalle organizzazioni di categoria (Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino, Confederazione italiana agricoltori di Avellino ed unione provinciale agricoltori di Avellino) in data 15 marzo 1999 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Fiano di Avellino», gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con il citato decreto presidenziale 27 aprile 1978;
Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Campania;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Avellino il 13 dicembre 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visti i lavori e la documentazione della commissione delegata per la regione Campania per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;
Vista l'istanza presentata da una azienda agricola tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 6 della proposta di disciplinare di produzione del vino di che trattasi, per quanto attiene le caratteristiche dell'immissione al consumo;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata del vino «Fiano di Avellino», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, e' riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2003.
3. La denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 - la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti gia' iscritti all'albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino».
3. Ai soli fini dell'iscrizione di cui ai commi precedenti ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 3.

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Fiano di Avellino» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2002 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi della relativa denuncia.
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2003
Il direttore generale: Abate
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA «FIANO DI AVELLINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni Greco. Coda di Volpe bianco e Trebbiano toscano, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densita' di impianto non potra' essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore alle 10 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovra' essere riportata, purche' la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Avellino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tal limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. Fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico;
sapore: armonico;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per acidita' totale ed estratto non riduttore.

Art. 7.

L'indicazione della denominazione di origine controllata e Garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica «Apianum». Tale menzione dovra' figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi', nel rispetto delle normative vigenti, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita', vigneti, poderi, tenute e fattorie, incluse nella zona di produzione e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi qualificato e' stato ottenuto.
Sulle bottiglie del vino o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato.
I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.
 
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