Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003 |
Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, nonche' delle operazioni oggetto di regolarizzazione di attivita' detenute all'estero. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione. 1.1 Gli intermediari di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuano le comunicazioni ivi previste nonche' quelle dei dati relativi alle operazioni oggetto di regolarizzazione di attivita' detenute all'estero, secondo le disposizioni del presente provvedimento; 2. Dati oggetto di comunicazione. 2.1 Sono oggetto di comunicazione: a) le evidenze relative ai trasferimenti da e per l'estero previsti all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, eccedenti il limite di importo di Euro 12.500, fermo restando l'obbligo di conservazione delle evidenze eccedenti Euro 10.329,14 per i trasferimenti effettuati anteriormente al 26 dicembre 2002; b) i dati relativi ai trasferimenti verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti non residenti ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1990. Le comunicazioni hanno per oggetto i trasferimenti verso l'estero ed i versamenti in conto estero eccedenti il limite di importo di Euro 12.500, fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti, anche per importi inferiori a detto limite, ai sensi dell'art. 4 del gia' citato decreto ministeriale 8 agosto 1990; c) le informazioni relative alle operazioni di regolarizzazione delle attivita' finanziarie e di altre attivita' detenute all'estero, ai sensi degli articoli 15, comma 4, e 16 comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al soggetto che effettua la regolarizzazione e al valore delle attivita' regolarizzate distinte per tipologia, effettuate negli anni 2002 e 2003. Non sono oggetto di comunicazione i dati riferiti alle attivita' regolarizzate dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002, che siano state successivamente rimpatriate non oltre il 30 settembre 2003; 3. Modalita' e termini di comunicazione. 3.1 Gli intermediari devono trasmettere le notizie richieste di cui al punto 2.1, lettere a), b), e c), utilizzando il servizio telematico dell'Agenzia delle entrate, oppure, solo per le comunicazioni relative all'anno 2002, tramite supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte. 3.2 I soggetti di cui al punto 1 tenuti alle comunicazioni devono utilizzare il servizio telematico Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. 3.3 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al punto 2, degli intermediari di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. 3.4 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera a) relative all'anno 2002 sono effettuate dal 1° al 30 novembre 2003, ai sensi del punto 2.2 del provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3.5 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera a), relative all'anno solare precedente, a partire dal 2003, sono effettuate entro il 31 marzo di ciascun anno, ai sensi del punto 2.3 del provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate. 3.6 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera b), sono inviate dagli intermediari con periodicita' annuale e riportano i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive relative ad operazioni di importo eccedente Euro 12.500, effettuate nel corso dell'anno solare precedente da ciascun soggetto non residente. L'invio mensile di cui all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1990 vige con riferimento alle operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2003. Le comunicazioni relative all'anno solare 2004 e seguenti sono trasmesse entro il 31 marzo di ciascun anno successivo. 3.7 Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera c), relative all'anno 2002, sono effettuate dal 1° al 30 novembre 2003, ai sensi del punto 2.2 del Provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le comunicazioni di cui al punto 2.1, lettera c), relative all'anno 2003, sono effettuate entro il 31 marzo del 2004. 3.8 Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2.1, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche; 4. Ricevute. 4.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni. 4.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati: a) la data e l'ora di ricezione del file; b) l'identificativo del file attribuito dall'utente; c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso; d) il numero delle comunicazioni contenute nel file. 4.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi. 4.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi: a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni; b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte; c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo; d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998. Tali circostanze sono comunicate sempre per via telematica all'intermediario che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti dal presente provvedimento.
Motivazioni.
Il provvedimento e' motivato dall'esigenza di razionalizzare il flusso informativo dei dati riguardanti i trasferimenti verso l'estero da parte di non residenti, nonche' di monitorare la regolarizzazione delle attivita' detenute all'estero, e di adeguare all'euro gli importi previsti dalla normativa vigente. In particolare, con riferimento alle operazioni effettuate da soggetti non residenti, l'introduzione di una comunicazione telematica annuale sostituisce l'attuale comunicazione mensile in forma cartacea, con la fissazione di una soglia minima di ammontare delle operazioni oggetto di comunicazione, analoga a quella stabilita per i trasferimenti da o verso l'estero effettuati dagli intermediari per conto di soggetti residenti in Italia.
Riferimenti normativi dell'atto.
Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167; Decreto ministeriale 8 agosto 1990; Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350; Legge 23 novembre 2001, n. 409; Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; Legge 21 febbraio 2003, n. 27; Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143; Decreto interministeriale 29 dicembre 1993, n. 598; Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998; Provvedimento del 9 luglio 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate; Provvedimento del 14 marzo 2003 del direttore dell'Agenzia delle entrate; Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: art.20, legge 27 dicembre 2002, n. 289; Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, commi 1 e 4). Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2003 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara |
| Allegato 1
MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI CHE EFFETTUANO TALUNI TRASFERIMENTI DA E PER L'ESTERO DI DENARO TITOLI E VALORI NONCHE¨ DELLE OPERAZIONI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO
I dati sono comunicati mediante supporti magnetici (limitatamente alla fornitura per l'anno 2002) oppure mediante collegamenti telematici diretti con l'anagrafe tributaria. 1. Caratteristiche della comunicazione mediante supporti magnetici. I tipi di supporto utilizzabili sono i nastri magnetici a cartuccia e i dischetti magnetici. Nel caso in cui un unico supporto non sia sufficiente a contenere tutte le comunicazioni, la fornitura puo' essere costituita da piu' supporti contenenti ognuno un unico data set. 1.1 Caratteristiche dei nastri magnetici a cartuccia. I nastri magnetici a cartuccia devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: dimensioni e tipologia tali da essere elaborabili mediante unita' tipo IBM 3480 o 3490; numero di tracce: 18; numero di caratteri per pollice: 37.871; senza IDRC (la registrazione non deve prevedere la compattazione hardware); tipo di codifica: EBCDIC oppure ASCII con bit di parita'. i nastri magnetici a cartuccia devono essere di tipo «NO LABEL»; la lunghezza di ciascun record logico e' di 370 caratteri; la lunghezza del record fisico e' di 32.760 caratteri. 1.2 Caratteristiche dei dischetti magnetici. I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche: dischetti da 3,5 pollici doppia faccia, alta densita' con 512 bytes per settore con 18 settori per traccia, 80 tracce per faccia e 1,4 MB di capacita' in formato MS/DOS; organizzazione sequenziale; tipo di codifica di registrazione ASCII Standard; gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII, CR E LF (valori esadecimali «0D» e «0A»); lunghezza del record 370 caratteri (comprensivi dei due caratteri suddetti); i file non devono essere compressi. Il nome da assegnare al file del dischetto e': IMPEXP e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto. 1.3 Caratteristiche esterne dei supporti magnetici. Ciascuna fornitura puo' essere costituita da piu' volumi; su ciascun volume deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna contenente le seguenti informazioni: anno di riferimento dei dati; codice fiscale del mittente; dati anagrafici del mittente (cognome e nome ovvero denominazione); domicilio fiscale del mittente (via, numero civico, comune e sigla della provincia); recapito telefonico; oggetto: dati relativi ai trasferimenti di cui al decreto-legge n. 167/1990 convertito dalla legge n. 227/1990 e successive modificazioni e dati relativi alle operazioni di regolarizzazione di cui aldecreto-legge n. 350/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001 e successive modificazioni ed integrazioni tipo di codifica (EBCDIC O ASCII), da indicare solo per i nastri magnetici; sistema operativo (versione e release) utilizzato per produrre i file (MVS, MS/DOS, VMS, UNIX, ECC.); hardware utilizzato per produrre il supporto (casa costruttrice e modello); eventuale identificativo assegnato dal mittente al supporto; data di produzione del supporto. I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nella fase di trasporto. A tal riguardo, particolare attenzione e' da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici. La confezione deve presentare all'esterno una etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti. 2. Caratteristiche della comunicazione mediante collegamenti telematici. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria per via telematica sono state definite con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 9 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001. 3. Caratteristiche dei file contenenti le comunicazioni. Ogni file si compone dei seguenti record lunghi 370 caratteri: un record di testa (tipo record 0); uno o piu' record dettaglio relativi ai trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a 10.329,14 euro, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (tipo record 1); uno o piu' record dettaglio relativi ai trasferimenti e versamenti su conto estero da parte dei non residenti di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (tipo record 2); uno o piu' record dettaglio relativi agli acquisti e alle vendite di titoli o valori mobiliari esteri di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (tipo record 3); uno o piu' record dettaglio relativi alle regolarizzazioni di cui agli articolo 15, comma 4, e 16, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni (tipo record 4); un record di coda (tipo record 9). Ogni comunicazione deve contenere, oltre al record di testa e al record di coda (tipo record 0 e 9) almeno un tipo record 1 o 2 o 3 o 4; e' possibile inserire nella comunicazione tutti i tipi record contemporaneamente; Qualora la fornitura sia costituita da piu' supporti (nastri a cartuccia o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i record con i dati della comunicazione ed il record di coda (si ricorda che la fornitura su supporti e' limitata alla sola annualita' 2002). 4. Caratteristiche dei campi. Di seguito sono elencate le caratteristiche dei campi contenuti nei record: i campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici e speciali, quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.; i dati numerici vanno allineati a destra, riempiendo di zeri i caratteri non significativi; in caso di dati mancanti impostare a zero i campi numerici e a spazi quelli alfabetici e alfanumerici. 5. Contenuto informativo dei record. Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record. |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 54 a pag. 59 della G.U. <---- |
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