Gazzetta n. 180 del 5 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 luglio 2003
Applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000, recante disposizioni per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, le regole che disciplinano le pratiche ed i trattamenti enologici;
Visto il Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e successive modifiche, che fissa alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario dello pratiche dei trattamenti enologici, in particolare l'art. 25;
Visto il Regolamento (CE) n. 834/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965 che stabilisce «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti»;
Considerata la necessita' di stabilire i termini entro i quali i produttori inviano la dichiarazione preventiva all'autorita' di controllo;
Ritenuta l'urgenza di dover emanare diposizioni per disciplinare, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1622/2000, le modalita' cui devono attenersi produttori per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale al fine di permettere lo svolgimento di controlli necessari a garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie citate;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la dichiarazione relativa ad ogni singola operazione di arricchimento, redatta per iscritto, perviene all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente di seguito denominato «Organo di controllo» in relazione alla sede dello stabilimento presso il quale l'operazione viene effettuata, entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per l'operazione e contiene:
le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1622/2000;
l'intenzione di chiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n 1493/1999;
la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;
qualora si intenda richiedere l'aiuto previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, la zona viticola da cui proviene il mosto concentrato o il mosto concentrato rettificato;
la quantita' del prodotto vitivinicolo che sara' sottoposto ad arricchimento;
la data di redazione;
la firma del rappresentante legale o di un delegato.
2. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1622/2000:
a) qualora il produttore effettui operazioni di arricchimento di mosti di uve destinati a diventare vini a denominazione d'origine ovvero ad indicazione geografica tipica con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, puo' presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento effettuate nella settimana che inizia con il giorno in cui viene effettuata la prima operazione di arricchimento;
b) qualora il produttore effettui esclusivamente operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato e dichiari espressamente di non chiedere l'aiuto di cui all'art. 34 del Regolamento CE n. 1493/1999, puo' presentare una dichiarazione preventiva, valida per tutte le operazioni di arricchimento che saranno effettuate entro sessanta giorni dalla pima operazione. Tale possibilita' e' riservata al produttore che trasforma esclusivamente le uve raccolte presso i vigneti da lui condotti, il cui quantitativo complessivo non supera i 500 quintali e che rispetti gli obblighi previsti.
3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, redatta per iscritto, contiene:
le indicazioni elencate all'art. 25, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1622/2000;
la partita IVA o il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;
il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sara' annotata sul registro previsto dall'art. 14, paragrafo 1, primo trattino del Regolamento (CE) n. 884/2001;
la data di redazione;
la firma del rappresentante legale o di un delegato.
4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), pervengono «all'Organo di controllo» entro e non oltre il secondo giorno precedente a quello previsto per la prima operazione di arricchimento; tuttavia qualora la dichiarazione di cui alla lettera a) non contenga la data e l'ora d'inizio dell'operazione di arricchimento, la stessa perviene entro e non oltre il giorno in cui sono effettuate, sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo quanto disposto al paragrafo 5.
5. Ai sensi dell'art. 17, paragrato 1, del Regolamento (CE) n. 884/2001, le iscrizioni in entrata delle uve destinate ad essere trasformate, in tutto o in parte, nei mosti di uve di cui al paragrafo 2, lettera a), sui registri di cui agli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento (CE) n. 884/2001, sono effettuate all'atto dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.
6. In attuazione dell'art. 25, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1622/2000, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilita' di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:
e' subordinata alla comunicazione «all'Organo di controllo», entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualita' che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;
e' effettuata, secondo il caso conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 ovvero 2, 3 e 4.
7. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 884/2001 e operazioni di aumento del titolo alcolometrico effettuate mediante il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, sono annotate su registri separati.
 
Art. 2.

1. Le dichiarazioni previste al presente decreto possono essere effettuate tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica.
2. Coloro che presentano la dichiarazione di cui al paragrafo 1 numerano progressivamente ogni dichiarazione con riferimento a ciascuna campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso «l'Organo di controllo», mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'Organo stesso non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell'art. 1 del presente decreto, coloro che hanno presentato all'Organo di controllo la dichiarazione preventiva ed intendano variarne uno o piu' elementi presentano una nuova dichiarazione conforme ai termini ed alle modalita' previste. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati gli estremi identificativi. Qualora la nuova dichiarazione riguardi piu' operazioni sono indicate le eventuali operazioni gia' effettuate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dela Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive registro n. 3 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 400
 
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