Gazzetta n. 181 del 6 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 giugno 2003
Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in attuazione della direttiva 2002/2/CE del 28 gennaio 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;
Vista la direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero delle attivita' produttive ed il Ministero della salute;
Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;
Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati I, III e IV della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e modificati conformemente all'allegato al presente decreto.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a decorrere dal 6 novembre 2003.
3. I mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente al 6 novembre 2003 e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 6 maggio 2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2003

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 1
 
Allegato

1. L'allegato I «Definizioni», e modificato come segue:
a) dopo la lettera q) e' inserita la seguente:
«r) Partita: unita' di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi - o piu' unita' di produzione - che puo' essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.».
2. L'allegato III «Denominazione e indicazioni obbligatorie», e' modificato come segue:
a) nella parte B «mangimi composti», il punto 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II, parte A), capo II; per i prodotti non contemplati nella parte A), capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte B) del medesimo allegato II. Per dette materie prime l'elencazione e' soggetta alle seguenti norme:
a) indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;
b) e' tollerato uno scarto del \pm 15% del valore della percentuale dichiarata»;
b) nella parte B «mangimi composti», dopo il punto 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, la percentuale esatta, rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento, puo' essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice;»;
c) nella parte B «mangimi composti», al punto 8, le parole «Per i mangimi composti per cani e gatti e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico-industriali», sono sostituite dalle seguenti:
«Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari e' richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi»;
d) nella parte B «mangimi composti», il punto 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Il numero di riferimento della partita»;
e) nella parte B «mangimi composti», il punto 13 e' sostituito dal seguente:
«13. La data di produzione espressa con la seguente indicazione: «Prodotto (\times giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata»;
f) nella parte B «mangimi composti», il punto 19 e' sostituito dal seguente:
«19. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari, l'impiego di una delle forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categoria o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie»;
g) nella parte B «mangimi composti», il punto 20 e' sostituito dal seguente:
«20. La data di conservazione minima, la quantita' netta, il numero di riferimento della partita nonche' il numero di riconoscimento o di registrazione, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 11 della presente legge; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate»;
h) nella parte B «mangimi composti», dopo il punto 21, e' inserito il seguente:
«22. I produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorita' incaricate ad effettuare i controlli, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta».
3. L'allegato IV «Indicazioni facoltative», e' modificato come segue:
a) al punto 1, le parole: «di cui all'art. 3 del presente decreto ed allegato III», sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo 11 ed all'allegato III della presente legge»;
b) al punto 1, le lettere c) e d) sono soppresse»;
c) al punto 1, lettera q), le parole: «Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti:
«Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 11 della presente legge».
 
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