Gazzetta n. 182 del 7 agosto 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 209
Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull'attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio 2002, relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
Vista la decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Ritenuto che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 27 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ai relativi componenti e materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto che esso e' dotato di componenti forniti dal produttore o di altri componenti il cui montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme comunitarie o nazionali in materia.
2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.
3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
4. E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare, di sicurezza e di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, nonche' di protezione del suolo e delle acque.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001". L'art. 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B cosi'
recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
(Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
(Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.".

"Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3).

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
269 del 21 ottobre 2000.
La decisione 2001/753/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
282 del 26 ottobre 2001.
La decisione 2002/151/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
050 del 21 febbraio 2002.".
- L'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE
cosi' recita:
(Omissis).
"3. Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda
necessaria la presentazione di un certificato di
rottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal
registro automobilistico. Il certificato viene rilasciato
al detentore e/o al proprietario del veicolo quando il
veicolo fuori uso e' consegnato ad un impianto di
trattamento. Gli impianti di trattamento in possesso di
autorizzazione a norma dell'art. 6 possono rilasciare il
certificato di rottamazione. Gli Stati membri possono
consentire ai produttori, ai concessionari e agli operatori
addetti alla raccolta per un impianto di trattamento
autorizzato di rilasciare certificati di rottamazione,
sempre che essi garantiscano che il veicolo fuori uso sara'
consegnato a un impianto di trattamento autorizzato e
sempre che essi siano registrati presso le competenti
autorita'.
Il fatto di rilasciare un certificato di rottamazione
non conferisce agli impianti di rottamazione, concessionari
o operatori addetti alla raccolta incaricati da un impianto
autorizzato di trattamento, il diritto di pretendere
rimborsi, fuori dai casi in cui cio' sia espressamente
stato previsto dagli Stati membri.
Gli Stati membri che all'entrata in vigore della
presente direttiva non hanno un sistema di cancellazione
dal registro automobilistico istituiscono un sistema in
base al quale il certificato di rottamazione e' trasmesso
alle autorita' competenti quando il veicolo fuori uso e'
consegnato a un impianto di trattamento e osservano
comunque le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati
membri che applicano questo comma ne informano la
Commissione dandone dovuta motivazione."
- La decisione della Commissione 2002/525/CE e'
pubblicata nella GUCE n. L 170 del 29 giugno 2002.
- L'allegato II della direttiva 2000/53/CE cosi'
recita:

"Allegato II.

Materiali e componenti cui non si applica l'art. 4,
paragrafo 2, lettera a).
Nell'ambito della procedura di cui all'art. 4,
paragrafo 2, lettera b), la Commissione valuta in via
prioritaria le categorie seguenti:
piombo come elemento di lega in alluminio di cerchi,
parti del motore e manovelle dei finestrini;
piombo negli accumulatori;
piombo nelle masse di equilibratura delle ruote;
componenti elettrici che contengono piombo inseriti
in una matrice di vetro o ceramica;
cadmio negli accumulatori per i veicoli elettrici;
per stabilire prima possibile se l'allegato II debba essere
modificato di conseguenza. Per quanto riguarda il cadmio
negli accumulatori per i veicoli elettrici, la Commissione
tiene conto, nell'ambito della procedura di cui all'art. 4,
paragrafo 2, lettera b) e di una valutazione ambientale
globale, della disponibilita' di prodotti sostitutivi
nonche' della necessita' di mantenere la disponibilita' di
veicoli elettrici.
Dichiarazioni della Commissione.
Art. 5, paragrafo 1, primo trattino.
La Commissione conferma che l'articolo 5, paragrafo 1,
primo trattino consente agli Stati membri di utilizzare i
sistemi di raccolta esistenti per le parti utilizzate e non
fa loro obbligo di istituire sistemi di raccolta separati
con requisiti finanziari specifici (per le parti
utilizzate).
Art. 5, paragrafo 3, primo comma.
La Commissione ritiene che il riferimento al registro
di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma consenta
agli Stati membri di stabilire se i produttori, i
distributori e gli operatori addetti alla raccolta debbano
essere inseriti in un registro ai sensi della direttiva
quadro sui rifiuti o in un nuovo registro appositamente
istituito.
Art. 7, paragrafo 1.
La Commissione dichiara che l'art. 7, paragrafo 1, non
stabilisce ulteriori requisiti, misure o criteri in materia
di controlli tecnici".
- La decisone 2003/138/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L. 53 del 28 febbraio 2003.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
"Nuovo codice della strada".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202". L'art. 8
cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o deIIUNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno."
Nota all'art. 1:
- La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
042 del 23 febbraio 1970.



 
Art. 2.
Obiettivi

1. Il presente decreto ha lo scopo:
a) di ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente, al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualita' dell'ambiente;
b) di evitare distorsioni della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda l'accesso delle piccole e delle medie imprese al mercato della raccolta, della demolizione, del trattamento e del riciclaggio dei veicoli fuori uso;
c) di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile della filiera di raccolta, di recupero e di riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli.
2. Ai fini di cui al comma 1, in attuazione dei principi di precauzione e dell'azione preventiva ed in conformita' alla strategia comunitaria in materia di gestione dei rifiuti, il presente decreto individua e disciplina:
a) le misure volte, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti derivanti dai veicoli e, in particolare, le misure per ridurre e per controllare le sostanze pericolose presenti negli stessi veicoli, da adottare fin dalla fase di progettazione, per prevenire il rilascio nell'ambiente di sostanze pericolose, per facilitare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero energetico e per limitare il successivo smaltimento di rifiuti pericolosi;
b) le prescrizioni da osservare nella progettazione e nella produzione dei veicoli nuovi per incoraggiare e per favorire il recupero dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, compreso lo sviluppo del mercato dei materiali di demolizione recuperati, privilegiando il reimpiego e il riciclaggio, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire;
c) le altre azioni necessarie per favorire il reimpiego, il riciclaggio e il recupero di tutte le componenti metalliche e non metalliche derivanti dal veicolo fuori uso e, in particolare, di tutte le materie plastiche;
d) le misure volte a migliorare la qualita' ambientale e l'efficienza delle attivita' di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita del veicolo, dalla progettazione dello stesso alla gestione finale del veicolo fuori uso, per garantire che il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento del veicolo medesimo avvenga senza pericolo per l'ambiente ed in modo economicamente sostenibile;
e) le responsabilita' degli operatori economici.
 
Art. 3
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1
di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i
veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva
2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore; b) "veicolo fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita
che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche; c) "detentore" il proprietario del veicolo o colui che lo detiene a
qualsiasi titolo; d) "produttore", il costruttore o l'allestitore, intesi come
detentori dell'omologazione del veicolo, o l'importatore
professionale del veicolo stesso; e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre la quantita' e la
pericolosita' per l'ambiente del veicolo fuori uso e dei materiali
e delle sostanze che lo compongono; f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza, di demolizione,
di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di
preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche'
tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello
smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti
effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un
impianto di cui alla lettera n); g) "messa in sicurezza", le operazioni di cui all'allegato I, punto
5; h) "demolizione", le operazioni di cui all'allegato I, punto 6; i) "pressatura", le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo
gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione; l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura; m) "frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in
frammenti il veicolo gia' sottoposto alle operazioni di messa in
sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di
metallo riciclabili; n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in pezzi o in
frammenti, tramite frantumatore, del veicolo gia' sottoposto alle
operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di
ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti
non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo
smaltimento; o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai sensi degli
articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso
il quale sono effettuate tutte o alcune delle attivita' di
trattamento di cui alla lettera f); p) "centro di raccolta", impianto di trattamento di cui alla lettera
n), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni
relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo
fuori uso; q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i componenti di
un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui
erano stati originariamente concepiti; r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di produzione, dei
materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri
fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si
intende l'utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per
produrre energia me-diante incenerimento diretto con o senza altri
rifiuti, ma con recupero del calore; s) "recupero", le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del
decreto legislativo n. 22 del 1997; t) "smaltimento", le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del
decreto legislativo n. 22 del 1997; u) "operatori economici", i produttori, i distributori, gli operatori
addetti alla raccolta, le compagnie di assicurazione dei veicoli a
motore, le imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero,
di riciclaggio e gli altri operatori che effettuano il trattamento
di un veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali; v) "sostanza pericolosa", le sostanze considerate pericolose in base
alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; z) "informazioni per la demolizione", tutte le informazioni
necessarie per il trattamento appropriato e compatibile con
l'ambiente di un veicolo fuori uso.
2. Un veicolo e' classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore
direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di
veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore
dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che
ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto. E', comunque, considerato
rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della
consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato
ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il
caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il
quale e' stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del
proprietario; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a
motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorita' amministrativa
o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche' giacente in area
privata, risulta in evidente stato di abbandono.
3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d'epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.



Note all'art. 3:
- Per la direttiva 70/156/CEE vedi note all'art. 1.
L'allegato II, parte A, cosi' recita:

"Allegato II.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

A. Dati generali
La compilazione di una scheda di omologazione
nell'ambito della procedura di omologazione Cee comporta le
seguenti operazioni:
1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti
figuranti nella scheda di informazioni, dopo aver
verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo
scopo nel modello della scheda di omologazione che figura
al punto B del presente allegato.
2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a
ciascuna delle rubriche del modello di scheda di
omologazione, dopo aver effettuato le operazioni seguenti
corrispondenti a tali menzioni:
"CONF": verifica della conformita' dell'elemento o
della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti
nella scheda di informazioni;
"D.P.": verifica della conformita dell'elemento o
della caratteristica rubricata alle prescrizioni
armonizzate prese in esecuzione della direttiva
particolare;
"P.V.": redazione del processo verbale del
collaudo, che dev'essere allegato alla scheda di
omologazione;
"SCH": verifica dell'esistenza di uno schema."
- La direttiva 2002/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
124 del 9 maggio 2002.
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita:
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha
prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni
di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che
hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e
lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste
operazioni, nonche' il controllo delle discariche e degli
impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e
di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato
B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu'
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati
tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano i
rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa
in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato
C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 ppm ne'
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantita'
superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed
avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita'
in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo
di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri
cubi; il termine di durata del deposito temporaneo e' di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i
10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle
quantita', il deposito temporaneo e' effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle
quantita' in deposito, ovvero, in alternativa, quando il
quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del
deposito temporaneo e' di un anno se il quantitativo di
rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o
se, indipendentemente dalle quantita', il deposito
temporaneo e effettuato in stabilimenti localizzati nelle
isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato
per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pencolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti
pericolosi;
6) (numero soppresso dall'art. 1, decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389);
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato
dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e
che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche;
q) composti da rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di
qualita".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
alle premesse. Gli articoli 27, 28 e 33, cosi' recitano:
"Art. 27 (Approvazione del progetto e autorizzazione
alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono
realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione
tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di
tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto
alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale
ai sensi della normativa vigente, alla domanda e' altresi'
allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4,
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui
partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare
anche il richiedente l'autorizzazione o un suo
rappresentante al fine di acquisire informazioni e
chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la
conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi
alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali
e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente,
la valutazione di compatibilita' ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione
puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze
della stessa, la giunta regionale approva il progetto e
autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante
allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed
indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree
vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si
applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato
rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si
applicano anche per la realizzazione di varianti
sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche
a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi
all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 puo'
essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni
di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione
del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.".
"Art. 28 (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di smaltimento e recupero). - 1. L'esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza
da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le
condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire
l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o
da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento
alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla
conformita' dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza
ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i
processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere
meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in
discarica solo se preventivamente catalogati ed
identiticati secondo le modalita' fissate dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' concessa per
un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tale fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza
dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita
domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano
soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni
di cui al comma 1, quest'ultima e' sospesa, previa diffida,
per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine
senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione
stessa e' revocata.
5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente
articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma
1, lettera m).
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non puo' essere rilasciata se il richiedente non dimostra
di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16,
nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad
esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove
l'interessato ha la sede legale o la societa' straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' sul
territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni
prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare
alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto
le specifiche dettagliate relative alla campagna di
attivita', allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e
l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione
dei rifiuti, nonche' l'ulteriore documentazione richiesta.
La regione puo' adottare prescrizioni integrative oppure
puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato qualora
lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile' con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.".
"Art. 33 (Operazioni di recupero). - 1. A condizione
che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio di attivita' alla provincia
territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
in relazione a ciascun tipo di attivita', prevedono in
particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
rifiuti utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione ai tipi o alle quantita' dei rifiuti ed ai
metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantita' massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai
valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
tipo di attivita' e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare forme
diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare che,
in relazione al tipo ed alle quantita' di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le
imprese che effettuano la comunicazione di inizio di
attivita' ed entro il termine di cui al comma 1 verifica
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di
attivita' e' allegata una relazione dalla quale deve
risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
la gestione dei rifiuti;
c) le attivita' di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacita' di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi
sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto
delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attivita', salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere
rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica
sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre
quarantacinque giorni dal termine del periodo di
sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
e dall'art. 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di
cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui
operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 settembre 1994
del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
n. 212, e nell'allegato 1 al d.m. 16 gennaio 1995 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24,
nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine
si considerano valide ed efficaci le comunicazioni gia'
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di
entrata in vigore del presente decreto sono valide ed
efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto,
ove richiesto dal tipo di attivita' di recupero, era stata
gia' ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al presente
articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni
qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai
rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
che gia' fissano i limiti di emissione in relazione alle
attivita' di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
all'art. 15, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo
non si applicano alle attivita' di recupero dei rifiuti
urbani, ad eccezione:
a) delle attivita' di riciclaggio e di recupero di
materia prima e di produzione di compost di qualita' dai
rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel
rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) [dell'impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi
del comma 1, che stabiliscono in particolare la
composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p)
dell'art. 6].
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione
in atmosfera di cui all'art. 31, comma 3, e dei limiti
delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
vigenti nonche' fatta salva l'osservanza degli altri
vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro dell'ambiente determina modalita', condizioni e
misure relative alla concessione di incentivi finanziari
previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica,
tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento
finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite
norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
sono sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli
artt. 10, comma 3, 11, 12 e 15, nonche' alle relative norme
sanzionatorie.
11. Alle attivita' di cui ai commi precedenti si
applicano integralmente le norme ordinarie per lo
smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai
rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell'Unione europea tre mesi prima della loro
entrata in vigore.
12-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti
pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono
sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di
inizio di attivita' solo se effettuate presso l'impianto
dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero
previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in
riserva non localizzati presso gli impianti dove sono
effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero
individuate ai punti da R1 a R9, nonche' le modalita' di
stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti
devono essere avviati alle predette operazioni".
- Gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22 del
1997, cosi' recitano:

"Allegato B
(Previsto dall'art. 5, comma 6).

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. - Il presente allegato intende elencare le
operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai
sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

===================================================================== D1 |Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica) =====================================================================
|Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di D2 |rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) ---------------------------------------------------------------------
|Iniezioni in profondita' (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili D3 |in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) ---------------------------------------------------------------------
|Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in D4 |pozzi, stagni o lagune, ecc.) ---------------------------------------------------------------------
|Messa in discarica specialmente allestita (ad es.
|sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati D5 |gli uni dagli altri e dall'ambiente) ---------------------------------------------------------------------
|Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto D6 |l'immersione --------------------------------------------------------------------- D7 |Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino ---------------------------------------------------------------------
|Trattamento biologico non specificato altrove nel presente
|allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono
|eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D8 |D12 ---------------------------------------------------------------------
|Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
|allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati
|secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad D9 |es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) --------------------------------------------------------------------- D10|Incenerimento a terra --------------------------------------------------------------------- D11|Incenerimento in mare ---------------------------------------------------------------------
|Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una D12|miniera, ecc.) ---------------------------------------------------------------------
|Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui D13|ai punti da D1 a D12 ---------------------------------------------------------------------
|Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di D14|cui ai punti da D1 a D13 ---------------------------------------------------------------------
|Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
|punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della D15|raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)}.
"Allegato C
[Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h].

OPERAZIONI DI RECUPERO

N.B. - Il presente allegato intende elencare le
operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai
sensi dell'art. 2, i rifiuti devono essere recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

=====================================================================
|Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per R1 |produrre energia ===================================================================== R2 |Rigenerazione/recupero di solventi ---------------------------------------------------------------------
|Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come
|solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre R3 |trasformazioni biologiche) --------------------------------------------------------------------- R4 |Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici --------------------------------------------------------------------- R5 |Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche --------------------------------------------------------------------- R6 |Rigenerazione degli acidi o delle basi --------------------------------------------------------------------- R7 |Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti --------------------------------------------------------------------- R8 |Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori --------------------------------------------------------------------- R9 |Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli ---------------------------------------------------------------------
|Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o R10|dell'ecologia ---------------------------------------------------------------------
|Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni R11|indicate da R1 a R10 ---------------------------------------------------------------------
|Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni R12|indicate da R1 a R11 ---------------------------------------------------------------------
|Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
|indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, R13|prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)}.

- La direttiva 67/54 8/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
196 del 16 agosto 1967.



 
Art. 4.
Prevenzione

1. Al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell'ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantita' di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, adotta iniziative dirette a favorire:
a) la limitazione, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il costruttore di materiali e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella produzione dei veicoli e la riduzione, quanto piu' possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione;
b) modalita' di progettazione e di fabbricazione del veicolo nuovo che agevolano la demolizione, il reimpiego, il recupero e, soprattutto, il riciclaggio del veicolo fuori uso e dei relativi componenti e materiali, promuovendo anche lo sviluppo della normativa tecnica del settore;
c) l'utilizzo, da parte del costruttore di veicoli, in collaborazione con il produttore di materiali e di equipaggiamenti, di quantita' crescenti di materiale riciclato nei veicoli ed in altri prodotti, al fine di sviluppare il mercato dei materiali riciclati.
 
Art. 5
Raccolta

1. Il veicolo destinato alla demolizione e' consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, e' consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.
2. A partire dalle date indicate all'articolo 15, comma 5, la consegna di un veicolo fuori uso al centro di raccolta, effettuata secondo le disposizioni di cui al comma 1, avviene senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo, fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione del veicolo dal Pubblico registro automobilistico, di seguito denominato: "PRA", e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta ovvero alla concessionaria o alla succursale della casa costruttrice o all'automercato.
3. Il produttore di veicoli organizza, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta dei veicoli fuori uso opportunamente distribuiti sul territorio nazionale ovvero individua centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali e' assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli.
4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali costi per il ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso, come determinati dal decreto di cui al comma 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano se il veicolo non contiene i suoi componenti essenziali, quali il motore, parti della carrozzeria, il catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti in origine, o se contiene rifiuti aggiunti.
6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilita' civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonche', se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal PRA. In tale caso il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalita' di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprieta' e della carta di circolazione relativi al veicolo. Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.
7. Al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonche' dall'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se non ancora effettuata, nonche' al trattamento del veicolo.
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
9. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna al competente ufficio del PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Il rilascio della dichiarazione di cui al comma 6 o del certificato di rottamazione di cui al comma 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilita' civile, penale e amministrativa connesse alla proprieta' ed alla corretta gestione dello stesso veicolo. Il rilascio del certificato di cui al comma 7 libera, altresi', a partire dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato dalle responsabilita' assunte ai sensi del comma 6.
13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri rispondenti ai requisiti minimi fissati dalla Commissione europea sono riconosciuti ed accettati sul territorio nazionale.
14. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le modalita' stabiliti in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
15. Entro il 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sulla base di un apposito studio relativo al monitoraggio delle attivita' di trattamento, predisposto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, di seguito denominata APAT, nonche' sulla base delle informazioni fornite dall'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, sono stabilite le modalita' atte a garantire il ritiro gratuito del veicolo fuori uso con valore di mercato nullo o negativo, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, e la metodologia di calcolo della valutazione economica dello stesso veicolo, nonche' le modalita' per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 7, comma 2.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, reca: "Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50).".
- Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
vedi note alle premesse. L'art. 159 cosi' recita:
"Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli). - 1. Gli
organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito
che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o
pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli artt. 157, comma 4, e 158,
commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia
vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla
circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in
violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario
della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle
strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono
avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione,
in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche
previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con
attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di
custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di
applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi
costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste per la
violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi
delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere
alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato
o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano
stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche
l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente
gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915.".
- Per il decreto legislativo n. 285 del 1992, vedi note
alle premesse. L'art. 215, comma 4, cosi' recita:
"4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione
del verbale contenente la contestazione della violazione e
l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza
che il proprietario o l'intestatario del documento di
circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da
cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il
blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito secondo
le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di
alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di
rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo
viene restituito all'avente diritto.".
- Gli artt. 927, 929 e 923, del codice civile cosi'
recitano:
"Art. 927 (Cose ritrovate). - Chi trova (c.c. 1257) una
cosa mobile deve restituirla al proprietario (c.c. 930), e,
se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al
sindaco (c.c. 928), del luogo in cui l'ha trovata,
indicando le circostanze del ritrovamento (c.c. 930; c.p.
647, n. 1; c.n. 501).".
"Art. 929 (Acquisto di proprieta' della cosa
ritrovata). - Trascorso un anno dall'ultimo giorno della
pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la
cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno
richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata (c.c.
922).
Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo
la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese
occorse (c.c. 931, 1152; c.p. 647, n. 1).".
"Art. 923 (Cose suscettibili di occupazione). - Le cose
mobili (c.c. 812) che non sono proprieta' di alcuno si
acquistano (c.c. 922) con l'occupazione (c.c. 827).
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano
oggetto di caccia o di pesca (c.c. 842).".
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse.



 
Art. 6
Prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso

1. Gli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), si conformano alle pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I.
2. Le operazioni di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed alle pertinenti prescrizioni dell'allegato I, nonche' nel rispetto dei seguenti obblighi: a) effettuare al piu' presto le operazioni per la messa in sicurezza
del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5; b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al
citato allegato I, punto 5, prima di procedere allo smontaggio dei
componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni
volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente; c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di
demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in
altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede
comunitaria; d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo
da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal
veicolo fuori uso; e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti
in modo da non comprometterne la possibilita' di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.
3. Alla chiusura dell'impianto di trattamento, il titolare provvede al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo le modalita' stabilite dalla regione nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino ambientale e' data priorita' all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale.
4. Nel caso che, dopo l'avviamento dell'impianto di trattamento, la provincia competente per territorio accerta la non conformita' dello stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ovvero accerta il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, rilasciato ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, la regione competente per territorio previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e' revocata qualora il titolare dell'impianto non provveda a conformarsi, entro il predetto termine, alle prescrizioni delle predette autorizzazioni.
5. L'ammissione delle attivita' di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e' subordinata a preventiva ispezione da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di attivita' e, comunque, prima dell'avvio della stessa attivita'; detta ispezione, che e' effettuata, dopo l'inizio dell'attivita', almeno una volta l'anno, accerta: a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti alle operazioni
di recupero; b) la conformita' delle attivita' di recupero alle prescrizioni
tecniche ed alle misure di sicurezza fissate in conformita' alle
disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, nonche' alle norme tecniche previste dall'articolo 31
del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.
6. Nel caso che la provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 5, accerta la violazione delle disposizioni stabilite allo stesso comma, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attivita', salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attivita' alla normativa vigente.
7. Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT e all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.
8. In conformita' al disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento prevista al comma 1 dello stesso articolo 28 e' rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 3. Nel caso di impianto di trattamento che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione o del relativo rinnovo, e' registrato ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01, detta autorizzazione e' concessa ed e' rinnovabile per un periodo di otto anni.



Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, 22, vedi
note alle premesse. L'art. 2, comma 2, cosi' recita:
"2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e,
in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
alle premesse. Per gli articoli 27, 28 e 33 vedi note
all'art. 3. L'art. 31 cosi' recita:
"Art. 31 (Determinazione delle attivita' e delle
caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attivita' le
norme, che fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
condizioni in base alle quali le attivita' di smaltimento
di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attivita' di
recupero di cui all'allegato C) sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle
predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono
individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e devono garantire che i
tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare
pregiudizio all'ambiente. In particolare per accedere alle
procedure semplificate le attivita' di trattamento termico
e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le
seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani
oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi
di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
rifiuti dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del
Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate
all'articolo 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche agli
impianti termici produttivi che utilizzano per la
combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all'allegato II del
regolamento CEE n. 259/93, e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 33, comma 3, e l'effettuazione dei controlli
periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla Provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione
alla natura dell'attivita' con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti
nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle
norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
predetti impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal
presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresi', le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
- Il Regolamento (CE) n. 761/01 e' pubblicato nella
GUCE n. L. 114 del 24 aprile 2001.



 
Art. 7
Reimpiego e recupero

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono: a) il reimpiego dei componenti suscettibili di riutilizzo; b) il riciclaggio dei componenti non riutilizzabili e dei materiali,
se sostenibile dal punto di vista ambientale; c) altre forme di recupero e, in particolare, il recupero energetico.
2. Gli operatori economici garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro mancanza, con le modalita' stabilite dal decreto previsto all'articolo 5, comma 15. In particolare, detti operatori garantiscono che: a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a
partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di
recupero e' pari almeno all'85 per cento del peso medio per
veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio
per gli stessi veicoli e' pari almeno all'80 per cento del peso
medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente
al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero e'
pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno
e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno al
70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la
percentuale di reimpiego e di recupero e' pari almeno al 95 per
cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di
reimpiego e di riciclaggio e' pari almeno all'85 per cento del
peso medio per veicolo e per anno.
 
Art. 8
Gestione del veicolo fuori uso

1. Per garantire un elevato livello di tutela ambientale nell'esercizio delle attivita' di trattamento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi componenti o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, adotta misure per favorire e per incentivare: a) gli accordi di cui all'articolo 12, comma 1, ed altre forme di
collaborazione tra gli operatori economici, finalizzate ad
assicurare:
1) la costituzione di sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori
uso;
2) l'organizzazione di una rete di centri di raccolta idonei ad
assicurare una raccolta e un trattamento efficienti dei veicoli
fuori uso, con particolare riferimento a quelli con valore di
mercato negativo o nullo;
3) la presenza uniforme sul territorio di centri di raccolta e di
impianti di trattamento e di riciclaggio;
4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi idonei ove gli
operatori possono garantire il ciclo di trattamento del veicolo
fuori uso;
5) lo sviluppo del recupero energetico dei materiali che non e'
possibile o conveniente reimpiegare o riciclare;
6) la creazione di un sistema informatico per il monitoraggio dei
flussi dei veicoli fuori uso e dei relativi materiali; b) lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione
finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione; c) l'adeguamento delle imprese alle prescrizioni previste
all'articolo 6, commi 1 e 2; d) l'adesione da parte degli stabilimenti e delle imprese che
effettuano le attivita' di trattamento a sistemi certificati di
gestione dell'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, al fine di sviluppare i mercati di sbocco per il riutilizzo dei materiali riciclati, in particolare non metallici, individua e promuove: a) politiche di sostegno e di incentivazione per operazioni
finalizzate al riciclaggio, quali la raccolta, lo smontaggio, la
selezione e lo stoccaggio, per i materiali che non hanno sbocchi
di mercato; b) accordi ed altre forme di collaborazione tra gli operatori
economici finalizzate ad assicurare adeguati standard di qualita'
dei materiali trattati; c) politiche di sostegno e di incentivazione per l'impiego di
quantita' crescenti di materiale riciclato, anche al di fuori del
settore automobilistico.
3. La regione promuove, anche d'intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi, iniziative volte a favorire il reimpiego, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti costituiti da suoi componenti o materiali. In particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.
4. L'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, anche per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 15, avvalendosi dell'APAT, al monitoraggio del sistema di gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso e dai relativi componenti e materiali ed al controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente decreto, inclusi quelli economici e quelli di riciclaggio e di recupero. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio l997, n. 22,
vedi note alle premesse. L'art. 30, comma 1, cosi' recita:
"1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede
presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali,
istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali
durano in carica cinque anni.".



 
Art. 9.
D i v i e t i

1. Dal 1° luglio 2003 e' vietata la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente. Tale divieto non si applica nei casi ed alle condizioni previsti nell'allegato II.
 
Art. 10
Informazioni per la demolizione e codifica

1. Il produttore del veicolo, entro sei mesi dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo, mette a disposizione dei centri di raccolta le pertinenti informazioni per la demolizione, sotto forma di manuale o su supporto informatico. Tali informazioni devono consentire di identificare i diversi componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose in esso presenti.
2. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.
3. Il produttore del veicolo, in accordo con il produttore di materiali e di componenti, utilizza, per detti materiali e componenti, le norme di codifica previste dalla decisione 2003/138/CE.



Nota all'art. 10:
- La decisione 2003/138/CE e' pubblicata nella GUCE n.
L 053 dell'8 febbraio 2003.



 
Art. 11
Trasmissione di dati e di informazioni

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attivita' produttive trasmettono alla Commissione delle Comunita' europee, ogni tre anni ed entro nove mesi dalla scadenza del periodo di tre anni preso in esame, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati comunicati dall'APAT, ai sensi del comma 4. La prima comunicazione riguarda il periodo di tre anni che decorre dal 21 aprile 2002.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 2003, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'APAT i dati relativi alle immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare precedente, i dati pervenuti dai centri di raccolta relativi ai veicoli fuori uso ad essi consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni che pervengono dal PRA.
3. I soggetti che effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai compo-nenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, che, a tal fine, e' integrato da una specifica sezione da adottare, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 70 del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, una relazione contenente i dati di cui ai commi 2 e 3.
5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori economici pubblicano annualmente e rendono disponibili all'Albo nazionale delle imprese di cui all'articolo 8, comma 4, le informazioni riguardanti: a) la costruzione del veicolo e dei relativi componenti che possono
essere reimpiegati, recuperati e riciclati; b) il corretto trattamento, sotto il profilo ambientale, del veicolo
fuori uso, con particolare riferimento alla rimozione di tutti i
liquidi ed alla demolizione; c) l'ottimizzazione delle possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e
di recupero del veicolo fuori uso e dei relativi componenti; d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di riciclaggio al
fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso e dei rifiuti
costituiti dai relativi componenti e materiali.
6. Il produttore del veicolo rende accessibili all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al comma 5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate per la commercializzazione dello stesso veicolo.
 
Art. 12
Accordi volontari

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, puo' stipulare, con i settori economici interessati, accordi e contratti di programma per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, ed all'articolo 11, commi 5 e 6, nonche' per precisare le modalita' di applicazione dell'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5. Detti accordi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) avere forza vincolante; b) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonche' le
modalita' per il monitoraggio ed il controllo dei risultati
raggiunti; c) essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e comunicati alla Commissione delle Comunita' europee; d) prevedere l'accessibilita' al pubblico dei risultati conseguiti.
 
Art. 13
Sanzioni

1. Chiunque effettua attivita' di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di mancata consegna del certificato o della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'.
4. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, commi 8, 9, 10 e 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.
5. Chiunque produce o immette sul mercato materiali o componenti di veicoli in violazione del divieto di cui all'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.
6. In caso di violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 10, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
7. Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e per la destinazione dei relativi proventi si applica quanto stabilito dagli articoli 55 e 55-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.



Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
vedi note alle premesse. Gli artt. 55 e 55-bis cosi'
recitano:
"Art. 55 (Competenza e giurisdizione). - 1. Fatte salve
le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,
in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel
cui territorio e' stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'art. 50, comma 1,
per le quali e' competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle
sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il
giudizio di opposizione di cui all'art. 23, legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'autorita'
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai
fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.".
"Art. 55-bis (Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono
devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle
funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'art. 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.".



 
Art. 14.
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni di cui all'articolo 6, comma 5, nonche' quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe a copertura di detti oneri e le relative modalita' di versamento.
2. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
 
Art. 15
Disposizioni transitorie e finali

1. Il titolare del centro di raccolta o dell'impianto di trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi dalla stessa data, presenta alla regione competente per territorio doman-da di autorizzazione corredata da un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto progetto comprende un piano per il ripristino ambientale dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso impianto.
2. La regione, entro i termini stabiliti dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, conclude il procedimento e si pronuncia in merito al progetto di adeguamento. In caso di approvazione del progetto, la regione autorizza l'esercizio dei relativi lavori, stabilendone le modalita' di esecuzione ed il termine per la conclusione, che non puo' essere, in ogni caso, superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione del progetto.
3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che non risultano rispettati i soli requisiti relativi alla localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto, la regione autorizza la prosecuzione dell'attivita', stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, ovvero prescrive la rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti.
4. La provincia competente per territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'ispezione degli impianti in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di recupero di rifiuti derivanti da veicoli fuori uso di cui all'articolo 6, comma 5, al fine di verificare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di esercizio previste dal presente decreto e, se necessario, stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a dette prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento, la prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini stabiliti, l'attivita' e' interrotta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 8, le disposizioni relative alla consegna gratuita del veicolo, di cui allo stesso articolo 5, commi 2, 3 e 4, si applicano: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002; b) dal 1° gennaio 2007, per i veicoli immessi sul mercato
anteriormente al 1° luglio 2002.
6. L'entita' della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 puo' essere ridotta se il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano ai veicoli individuati all'articolo 1, comma 1, e definiti all'articolo 3, comma 1, lettera a).
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede ad integrare, modificare ed aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita' alle modifiche intervenute in sede comunitaria.
12. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
gli artt. 27 e 28, vedi note all'art. 3.
- Per il Regolamento (CE) n. 761/01 vedi note all'art.
6.
- Per il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
vedi note alle premesse. L'art. 80 cosi' recita:
"Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione
del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
situazioni operative degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a
pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di
autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri - la carta di circolazione, la certificazione
della revisione effettuata con indicazione delle operazioni
di controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
137,55 a Euro 550,20. Tale sanzione e' raddoppiabile in
caso di revisione omessa per piu' di una volta in relazione
alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel
caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla
circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
Euro 1.376,55. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.".
- Per il decreto legislativo n. 22 del 1997, vedi note
alle premesse. L'art. 46, cosi' recita:
"Art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi). - 1. Il
proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che
intenda procedere alla demolizione dello stesso deve
consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in
sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28.
Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un
rimorchio destinato alla demolizione puo' altresi'
consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al
comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o
rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi
pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per occupazione ai sensi degli artt. 927, 929 e 923 del
codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui
al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della
navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le
succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal
quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalita' del
proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo,
nonche' l'assunzione da parte del gestore del centro stesso
ovvero del concessionario o del titolare della succursale
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi
avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del
titolare del centro di raccolta o del concessionario o del
titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico
del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine,
entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del
rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro
di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale della casa costruttrice deve comunicare
l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e
consegnare il certificato di proprieta', la carta di
circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che
provvede ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1,
del decrelo legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera
il proprietario del veicolo dalla responsabilita' civile,
penale e amministrativa connessa con la proprieta' dello
stesso.
6-bis. I gestori di centri di raccolta, i concessionari
e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui
ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere
i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio
ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima
adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli
uffici competenti devono essere annotati sull'apposito
registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi
secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e
6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o
altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi
dell'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'art.
215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
6-quinquies. All'art. 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la
distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole:
"la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione".
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio
recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad
esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza
dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei
veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese
esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte alle
operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai
commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al
cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana
le norme tecniche relative alle caratteristiche degli
impianti di demolizione, alle operazioni di messa in
sicurezza e all'individuazione delle parti di ricambio
attinenti la sicurezza di cui al comma 8.".
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza".



 
Allegato I
(articolo 6, commi 1 e 2)

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI
TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989.
1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti. 2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli;
b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale. 3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'articolo 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli.
3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura. 4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno il 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati. 5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. 6. Attivita' di demolizione.
6.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro. 8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.
 
Allegato II
(articolo 9, comma 1)
MATERIALI E COMPONENTI Al QUALI NON SI APPLICA
IL DIVIETO PREVISTO DALL'ARTICOLO 9, COMMA 1

=====================================================================
| |Da etichettare o
|Ambito di applicazione|rendere identificabili
|e termine di scadenza |in base alla decisione Materiali e componenti|dell'esecuzione |2002/525/CE ===================================================================== Piombo come elemento | | di lega | | --------------------------------------------------------------------- 1. Acciaio destinato a| | lavorazione meccanica | | e acciaio zincato | | contenente, in peso, | | lo 0,35 % o meno di | | piombo | | --------------------------------------------------------------------- 2. a) Alluminio | | destinato a | | lavorazione meccanica | | contenente, in peso, | | il 2 % o meno di | | piombo | | b) Alluminio | | destinato a | | lavorazione meccanica | | contenente, in peso, | | l' 1 % o meno di | | piombo in peso |1° luglio 2005 (1) | --------------------------------------------------------------------- 3. Leghe di rame | | contenenti, in peso,il| | 4 % o meno di piombo |1° luglio 2008 (2) | --------------------------------------------------------------------- 4. Cuscinetti e | | pistoni in | | piombo/bronzo | | --------------------------------------------------------------------- Piombo e composti di | | piombo nei componenti | | --------------------------------------------------------------------- 5. Accumulatori | |X --------------------------------------------------------------------- 6. Masse smorzanti | |X ---------------------------------------------------------------------
|Veicoli omologati |
|entro il 1° luglio |
|2003 e masse di |
|equilibratura delle |
|ruote destinate alla | 7. Masse di |manutenzione di tali | equilibratura delle |veicoli: 1° luglio | ruote |2005 (3) |X --------------------------------------------------------------------- 8. Agenti di | | vulcanizzazione | | stabilizzanti per | | elastomeri nelle | | applicazioni destinate| | al controllo dei | | fluidi e all'apparato | | propulsore |1° luglio 2005 (4) | --------------------------------------------------------------------- 9. Stabilizzante per | | vernici protettive |1° luglio 2005 | ---------------------------------------------------------------------
|Veicoli omologati |
|entro il 1 luglio 2003|
|e spazzole di carbone |
|di motori elettrici |
|destinate alla | 10. Spazzole di |manutenzione di tali | carbone per motori |veicoli: 1° gennaio | elettrici |2005 | --------------------------------------------------------------------- 11. Saldature su | | schede elettroniche e | | altre applicazioni | | elettriche | |X (5) --------------------------------------------------------------------- 12. Rame nelle |Veicoli omologati | guarnizioni dei freni |entro il 1° luglio | contenente, in peso, |2003 e manutenzione di| piu' dello 0,5 % di |tali veicoli: 1° | piombo |luglio 2004 |X ---------------------------------------------------------------------
|Tipi di motore |
|sviluppati entro il 1°|
|luglio 2003: 1° luglio| 13. Sedi di valvole |2006 | --------------------------------------------------------------------- 14. Componenti | | elettrici contenenti | | piombo inseriti una | | matrice di vetro o | |X (6) (per i componenti ceramica esclusi il | |diversi da quelli vetro delle lampadine | |piezoelettrici dei e delle candele | |motori) --------------------------------------------------------------------- 15. Vetro delle | | lampadine e delle | | candele |1° gennaio 2005 | --------------------------------------------------------------------- 16.Inneschi | | pirotecnici |1° luglio 2007 | --------------------------------------------------------------------- Cromo esavalente | | --------------------------------------------------------------------- 17. Rivestimento | | anticorrosione |1° luglio 2007 | --------------------------------------------------------------------- 18. Frigoriferi ad | | assorbimento net | | camper | |X --------------------------------------------------------------------- Mercurio | | --------------------------------------------------------------------- 19.Lampade a | | luminescenza e | | visualizzatori del | | quadro strumenti | | --------------------------------------------------------------------- Cadmio | | --------------------------------------------------------------------- 20. Paste a film | | spesso |1° luglio 2006 | ---------------------------------------------------------------------
|Dopo il 31 dicembre |
|2005 l'immissione sul |
|mercato di batterie |
|NiCd sara' consentita |
|solo come parti di |
|ricambio per i veicoli| 21. Accumulatori per |immessi sul mercato | veicoli elettrici |prima di tale data. |X

(1) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare se rivedere la scadenza fissata per l'eliminazione di questa voce in funzione della disponibilita' di sostanze sostitutive del piombo, alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della dir. 2000/53/CE
(2) Cfr. nota 1.
(3) Entro il 1° gennaio 2005 la Commissione europea deve valutare l'esenzione in questione in funzione degli aspetti legati alla sicurezza stradale.
(4) Cfr. nota 1.
(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 14, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(6) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
Note:
- E' ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio, a condizione che tali sostanze non siano state introdotte intenzionalmente (1).
- E' ammessa anche una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nell'alluminio, a condizione che la sostanza non venga introdotta intenzionalmente (2).
- Fino al 1° luglio 2007 e' ammessa una concentrazione massima dello 0,4 % in peso di piombo nel rame destinato ai materiali di attrito delle guarnizioni dei freni, a condizione che la sostanza non sia stata introdotta intenzionalmente (3).
- E' ammesso, senza limitazioni, il riutilizzo di parti di veicoli gia' sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/CE
- Ai fini della riparazione di parti di veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 e' consentita la utilizzazione di pezzi di ricambio (4) prodotti entro il 1' luglio 2007
(1) "Introdotta intenzionalmente" significa "utilizzata deliberatamente nella formulazione di un materiale o di un componente, qualora si voglia ottenere la presenza prolungata di tale sostanza nel prodotto finale, per dare a quest'ultimo una caratteristica, un aspetto o una qualita' specifici. La definizione di "introdotta intenzionalmente" non si riferisce all'impiego di materiali riciclati come feedstock per la produzione di nuovi prodotti, qualora una percentuale dei materiali riciclati possa contenere quantita' dei metalli regolamentati.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Cfr. nota 1.
(4) La presente disposizione si applica ai pezzi di ricambio e non ai componenti destinati alla normale manutenzione dei veicoli. Essa non si applica inoltre alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni, perche' tali componenti rientrano in voci specifiche.
 
Allegato III
(articolo 15, comma 7)

PARTI DI RICAMBIO ATTINENTI ALLA SICUREZZA DEL VEICOLO

1. Il presente allegato riporta l'elenco delle parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli, elaborato sulla base dei seguenti criteri:
a) componenti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti;
b) componenti il cui mancato funzionamento non e' avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo od a consentire manovre tali da eliminare le possibilita' di rischio.
Impianto freni:
servofreno;
pompa/cilindro freni;
dischi/tamburi;
pinza completa;
disco portafreni;
tubazioni flessibili/rigide;
pedaliera completa;
caveria freno a mano;
leva freno a mano.
Sterzo:
albero superiore e inferiore snodato;
tiranteria lato cremagliera/ruote;
tubazioni idroguida;
organi servosterzo.
Sospensione anteriore/posteriore:
montanti/mozzi/fusi con relativi cuscinetti;
bracci oscillanti;
perni a sfera;
puntoni/barre stabilizzatrici/aste longitudinali;
traverse e telai;
ammortizzatori.
Trasmissione:
semiassi.
Varie:
tubazioni impianto alimentazione;
pompa benzina esterna;
sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag).
 
Allegato IV
(articolo 5, comma 7)
REQUISITI MINIMI PER IL CERTIFICATO DI ROTTAMAZIONE

Il certificato di rottamazione di cui all'articolo 5, comma 7, deve indicare e includere:
1) il nome, l'indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato;
2) il nome e l'indirizzo dell'autorita' competente che rilascia l'autorizzazione allo stabilimento o all'impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
3) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell'impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato e' rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
4) la data e l'ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l'ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato;
5) la dichiarazione del centro di raccolta attestante l'avvenuta cancellazione del veicolo dal PRA;
6) la classe, la marca ed il modello del veicolo;
7) il numero di identificazione del veicolo, vale a dire il numero del telaio e della targa, ove prevista;
8) il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la nazionalita', gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo e' consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l'indirizzo e la nazionalita' dello stesso proprietario.
 
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