IL DIRETTORE REGIONALE per il Piemonte
Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale e' stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 30 giugno 2003, prot. n. 153807, con la quale e' stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio e delle sezioni staccate del servizio di pubblicita' immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato; Accertato che l'irregolare funzionamento dei citati uffici e' da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 27 giugno 2003; Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative degli uffici; Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 3 luglio 2003, prot. n. 710/03;
Determina:
E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici come segue: «il giorno 27 giugno 2003 - regione Piemonte: ufficio provinciale di Alessandria e delle sezioni staccate del servizio di pubblicita' immobiliare di Acqui Terme e Casale Monferrato». Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 28 luglio 2003 Il direttore regionale: Maggio |