IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto colpito da eccezionali eventi atmosferici dal 2 al 5 maggio 2002, dal 23 al 27 maggio 2002 e dal 23 giugno al 25 giugno 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale, tra l'altro, e' stato dichiarato, fino al 31 agosto 2003, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2003; Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sopra richiamati sono stati adottati per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che sono tuttora in corso gli interventi di natura emergenziale, necessari al soccorso ed all'assistenza della popolazione colpita dai predetti eventi ed alla rimozione delle situazioni di pericolo; Ravvisata, quindi, la necessita' di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita; Ritenuto quindi che la predette situazioni emergenziali persistono, e che ricorrono, quindi, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza; Vista la nota n. 5249/46.03 del 2 luglio 2003 con la quale la regione Veneto, ha chiesto la proroga delle dichiarazioni dello stato di emergenza in relazione ai predetti eventi atmosferici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 luglio 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, gli stati di emergenza nel territorio della regione Veneto, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 e del 30 agosto 2002, citati in premessa, sono prorogati fino al 30 giugno 2004. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi |