Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
DECRETO 23 luglio 2003
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari, servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Puglia

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;
Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;
Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le gia' individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe gia' attribuiti ai cessati direttori compartimentali;
Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;
Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Viste le note dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 314134/2003 del 30 giugno 2003 e prot. n 325254/2003 del 7 luglio 2003 con le quali il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che il giorno 30 giugno 2003 i servizi catastali (visure, certificazioni ed accettazione di atti di aggiornamento) del summenzionato ufficio non sono stati operativi a causa di un guasto della procedura informatica;
Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 30 giugno 2003 non e' stato svolto alcun servizio al pubblico, e' dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;
Sentito l'ufficio del garante del contribuente della regione Puglia, che in data 17 luglio 2003 con prot. n. 548/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

E' accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali (visure, certificazioni ed accettazione di atti di aggiornamento) nel giorno 30 giugno 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 23 luglio 2003
Il direttore regionale reggente: Fiore
 
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