Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 luglio 2003
Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 60-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, quarta quota della terza annualita'.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;
la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;
l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;
al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;
d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, si e' ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;
Visto l'art. 60-bis del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con cui si stabilisce che ai concessionari del servizio nazionale della riscossione spetta il rimborso del 99 per cento della meta' delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e che detto rimborso e' erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 60 del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dall'art. 79 della legge n. 342 del 2000;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si e' provveduto all'emissione e all'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi alla prima e alla seconda annualita' previste dalla citata normativa e che con decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 6705 del 27 gennaio 2003, si e' disposta l'emissione e l'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro relativi ad una prima quota della terza annualita', per l'importo di euro 320.630.000;
Vista la lettera n. 2003/109121 del 7 luglio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra gli altri, un elenco riguardante i nominativi degli aventi diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 60-bis del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, per complessivi 43.839.000 euro, tenuto conto dell'importo di 50.556,81 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare, e tenuto conto, altresi', della sospensione dell'assegnazione dei titoli medesimi alla SEAL S.p.a., nei confronti della quale e' tuttora in essere un provvedimento di fermo amministrativo emanato dall'ufficio di Viterbo della medesima Agenzia;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di un ulteriore quota relativa alla terza annualita' dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, per l'ammontare nominale di complessivi 43.839.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 43.788.443,19 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di euro 50.556,81;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 60-bis del decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo n. 193 del 2001, e' disposta l'emissione di una quarta quota, relativa alla terza delle annualita' previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 43.839.000 euro, da assegnare ai soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1° gennaio 2002;
scadenza: 1° luglio 2009;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.
All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti, agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
 
Art. 2.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.
 
Art. 3.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato

----> Vedere immagini da pag. 14 a pag. 22 della G.U. <----
 
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