Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
DELIBERAZIONE 28 luglio 2003 |
Regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Deliberazione n. 127). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Adotta il seguente Regolamento: Art. 1.
Ambito di applicazione
Il presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati o, comunque, rientranti nella disponibilita' dell'AG.E.A. sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di differimento del diritto di accesso nonche' l'ufficio dell'Agenzia preposto a provvedere sulle istanze di accesso. |
| Art. 2.
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalita'.
Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalita', sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) Atti e documenti riguardanti l'attivita' istruttoria compiuta dalla polizia giudiziaria relativamente all'accertamento di indebite percezioni di erogazioni a danno del bilancio comunitario o nazionale; b) Documentazione attinente l'organizzazione e l'esercizio dell'attivita' ispettiva e di controllo finalizzata alla repressione delle frodi; c) Provvedimenti di sospensione dei procedimenti di erogazione degli aiuti comunitari adottati ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora la richiesta venga avanzata da terzi non interessati; d) Atti preliminari e conclusivi riguardanti l'estrazione del campione di controllo ex ante ed ex post. |
| Art. 3.
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi associazioni ed imprese
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della lettera d) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di terzi, persone, gruppi, associazioni ed imprese, garantendo, peraltro, ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) Documentazione ed informazioni relative alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone fisiche e giuridiche comunque utilizzate ai fini dell'attivita' amministrativa; b) Provvedimenti di erogazione di premi/aiuti, nonche' concernenti le operazioni di commercializzazione dei prodotti in ammasso pubblico e le altre provvidenze finanziarie, qualora la richiesta venga avanzata da terzi non interessati; c) Elenchi di persone o imprese a carico delle quali siano stati assunti o siano pendenti procedimenti finalizzati all'applicazione di sanzioni penali o amministrative; d) Processi verbali redatti dagli organismi competenti, qualora siano richiesti da persone diverse da quelle nei cui confronti siano stati redatti; e) Atti e documenti sanitari che contengono diagnosi e/o anamnesi nonche' atti e documenti che ne riferiscano risultanze e contenuti, quando siano richiesti da persona diversa dall'interessato; f) Atti e documenti del fascicolo personale del dipendente attinenti alla sua sfera personale, ovvero documenti relativi alla condizioni patrimoniale, finanziaria o economica del dipendente e dei suoi familiari; g) Atti e documenti istruttori riferiti a procedimenti disciplinari in corso; 2. Il divieto di accesso ai documenti elencati nel comma precedente e' limitato alle sole parti la cui conoscenza puo' pregiudicare il diritto dei terzi alla riservatezza. |
| Art. 4.
Differimento
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in caso di procedure ispettive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, l'accesso alla relazione finale e alla documentazione in essa richiamata e' consentito, limitatamente alla parte riguardante il richiedente, dopo la conclusione dei relativi procedimenti. 2. Nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, l'accesso agli atti del concorso e' consentito solo dopo la sua definizione. 3. Nei procedimenti di scelta del contraente per acquisito di beni e servizi, le offerte ed i verbali della commissione sono accessibili dopo la conclusione del procedimento. 4. L'accesso agli atti relativi ai procedimenti attivati sulla base di segnalazioni od esposti di privati viene differito alla conclusione della relativa fase istruttoria. |
| Art. 5.
Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento
1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni sottraggono all'accesso e che l'Agenzia detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. 2. Sono altresi' esclusi dal diritto di accesso tutti i documenti, ancorche' non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o relativi a procedure contenziose, anche di natura arbitrale, in cui e' parte l'Agenzia. |
| Art. 6.
Documenti accessibili
I documenti che non rientrano in alcuna delle categorie elencate negli articoli 2, 3 e 5 ovvero per i quali sia trascorso il periodo di differimento di cui all'art. 4 sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. |
| Art. 7.
Ufficio competente a provvedere sulle istanze di accesso
1. Le domande dirette ad ottenere l'accesso ai documenti di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere presentate all'Ufficio informazioni e relazioni con il pubblico dell'Agenzia. 2. L'U.I.R.P., ricevuta l'istanza, acquisisce tutte le informazioni necessarie presso l'ufficio competente dell'Agenzia, e provvede, entro trenta giorni dalla richiesta, a consentire ovvero a negare l'accesso con provvedimento motivato, fatto salvo l'effetto legale previsto dall'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
| Art. 8.
Pubblicita' ed entrata in vigore
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 28 luglio 2003 Il commissario straordinario: Buonfiglio |
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