Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 30 luglio 2003
Disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all'art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazione, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
Visto, in particolare, l'art. 10, commi dal 34 al 40, della legge 30 maggio 2003, n. 119, in base ai quali e' previsto il versamento, del prelievo supplementare non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in forma rateale senza interessi, per un periodo massimo di trenta anni;
Vista, la decisione del 16 luglio 2003, del Consiglio delle Comunita' europee, che accorda allo Stato italiano la possibilita' di consentire ai produttori di versare il prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, in rate annuali di uguale importo senza interessi in un periodo non superiore a quattordici anni a partire dal 1° gennaio 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 24 luglio 2003; Adotta Il seguente decreto:

Articolo unico

1. Il versamento complessivo senza interessi del prelievo supplementare imputato e non pagato per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 puo' essere effettuato, direttamente dal produttore, in rate annuali di pari importo per un massimo di quattordici; l'importo delle singole rate non puo' in ogni caso essere inferiore a 10 euro.
2. La facolta' di cui al comma 1 riguarda il prelievo complessivamente dovuto per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002; in caso di eventuali versamenti rateali gia' in corso la quota capitale residua, al netto degli interessi, confluisce nella nuova rateizzazione.
3. Per accedere alla facolta' di cui al comma 1, il produttore interessato deve recarsi, a partire dal 15 settembre 2003 e non oltre il 15 novembre 2003, presso gli uffici preposti della regione o provincia autonoma competente per territorio, e sottoscrivere una apposita istanza, da redigersi utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente decreto.
4. L'AGEA mette a disposizione delle regioni e province autonome, attraverso il SIAN, i dati individuali relativi agli importi di prelievo supplementare imputato per le campagne di interesse e agli importi che risultano versati; nel caso in cui sussista una difformita' tra quanto risulta rendicontato nel SIAN e quanto effettivamente versato a nome del produttore, la regione competente per territorio accerta l'effettivo versamento non riscontrato, previa acquisizione della relativa ricevuta, e apporta le necessarie modifiche al totale del prelievo dovuto dal produttore medesimo; la regione provvede ad inviare all'AGEA copia delle ricevute di versamento non contabilizzate.
5. La regione o provincia autonoma competente dovra' esperire la procedura di verifica della documentazione presentata, perentoriamente entro il 31 dicembre 2003, comunicandone gli esiti al produttore interessato e all'AGEA. La comunicazione all'AGEA avviene per il tramite del SIAN.
6. Il produttore che abbia un procedimento pendente presso organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari che incide sul versamento del prelievo supplementare, per ottenere la facolta' di cui al comma 1, deve depositare presso l'organo adito l'atto di rinuncia al contenzioso in essere. L'istanza di cui al comma 3 deve essere corredata da prova dell'avvenuta notifica alle controparti dell'atto di rinuncia.
7. I funzionari incaricati delle regioni e delle province autonome:
a) identificano il richiedente e ne autenticano la firma;
b) verificano la completa compilazione dell'istanza;
c) verificano se il richiedente ha realizzato un esubero produttivo non compensato per il periodo 2002/2003 e, in tal caso, verificano l'effettivo versamento del relativo prelievo supplementare;
d) verificano che il richiedente abbia effettivamente notificato la rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente in relazione ai periodi di cui al comma 1;
e) registrano nella banca dati del SIAN l'istanza accolta e ne rilasciano attestazione al produttore entro i termini di cui al comma 5.
8. L'AGEA, sulla base delle istanze autorizzate dalle regioni e comunicate attraverso il SIAN, invia, entro il 15 febbraio 2004, ad ogni singolo produttore interessato i bollettini (MAV) precompilati in ogni loro parte, attraverso i quali dovranno obbligatoriamente essere effettuati i versamenti.
9. L'amministrazione, relativamente ai produttori cui e' stata accolta l'istanza di cui al comma 3, provvede a interrompere le procedure di riscossione attivate a carico di acquirenti e produttori.
10. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facolta' di cui al comma 1, e' tenuto a effettuare i versamenti entro il 15 marzo di ogni anno, a partire dal 2004.
11. Il produttore che non rispetti il termine di cui al comma 10, puo' ottemperare entro i successivi sessanta giorni, integrando il versamento con una penale pari al 5 per cento dell'importo della rata.
12. Qualora un produttore non effettui il versamento rateale di quanto richiesto entro i termini di cui ai commi 10 o 11, o non sia in regola con i versamenti di prelievo supplementare relativi alle campagne successive al periodo 2002/2003, o non abbia ottemperato per intero agli obblighi di cui al comma 6, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione. In tale ipotesi l'AGEA informa la regione o provincia autonoma competente per territorio, la quale adotta tutti i provvedimenti necessari volti al recupero delle somme ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 119/2003.
13. Il produttore che ha ottenuto il riconoscimento della facolta' di cui al comma 1, puo' richiedere alla ditta acquirente, esibendo l'attestazione di cui alla lettera e), comma 7, la restituzione degli importi trattenuti, ovvero far svincolare le garanzie costituite ai sensi della normativa previgente, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 1. Sulle restituzioni sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalle singole trattenute.
14. L'AGEA provvedera' a rendicontare, entro il mese di luglio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'attuazione del comma 35, dell'art. 10, della legge n. 119/2003.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 30
 
Allegato 1

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