Gazzetta n. 183 del 8 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 24 luglio 2003
Criteri e modalita' per la concessione di contributi sulle spese promozionali sostenute da istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione degli scambi

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la trasparenza dell'azione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 aprile 1999, n. 92, che stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083 e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di seguito denominato regolamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento occorre definire - per l'anno 2004 - il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale;
Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' dei contributi

Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero delle attivita' produttive sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il contributo e' destinato alla generalita' delle imprese per favorire il processo di internazionalizzazione. Pertanto, il contributo non puo' essere impiegato per coprire i costi di iniziative cui partecipino un numero ristretto di imprese localizzate in meno di tre regioni.
Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
 
Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono richiedere il contributo ai sensi della legge n. 1083/54 gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonche' le camere italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui alla legge n. 580/1993, art. 22, comma 1. Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento. Tali condizioni devono risultare dallo statuto.
I soggetti beneficiari possono dare mandato di esecuzione del programma promozionale alle societa' di servizi di cui detengono una partecipazione maggioritaria. L'impossibilita' di provvedere direttamente deve essere motivata ed il rapporto di mandato senza profitto deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante.
 
Art. 3.

Modalita' di inoltro della domanda di ammissione al contributo

Le domande devono essere redatte in bollo secondo lo schema allegato (Allegato A) e inoltrate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2003.
Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, incaricato di intrattenere rapporti con il Ministero.
 
Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

Alla domanda e' allegato il programma delle attivita' promozionali da svolgere nel 2004 articolato in progetti, ciascuno dei quali e' descritto secondo la scheda allegata (Allegato B), in modo da presentare analiticamente:
scelta del mercato estero, con indicazione del settore merceologico interessato;
obiettivo di ciascun progetto;
predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare alla misurazione dei risultati che saranno verificati a consuntivo;
azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi e dei luoghi);
ammontare e tipologia della spesa al netto di IVA da sostenere per ogni azione;
riepilogo dei costi di ogni progetto al netto di IVA;
piano finanziario sottoscritto dal legale rappresentante con indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso dal Ministero, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali altri finanziamenti pubblici: come segue

=====================================================================
| Copertura | ===================================================================== Costo totale del programma | | Euro ...... |Risorse proprie (*) | Euro ..... ---------------------------------------------------------------------
|Contributo atteso del |
|Ministero | Euro .... ---------------------------------------------------------------------
|Altri contributi pubblici | Euro .... ---------------------------------------------------------------------
|Ricavi vari e |
|sponsorizzazioni private | Euro ....

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve, le quote associative ordinarie e straordinarie versate dai soci.
Ad ogni scheda sono allegati i preventivi di spesa in originale, firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi devono indicare le spese al netto di imposta riferite alle singole azioni. Gli stessi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di fare eseguire le azioni dai medesimi soggetti.
 
Art. 5.

Ammissibilita' del programma promozionale

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve:
avere validita' tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni;
risultare coerente con le linee d'indirizzo per l'attivita' promozionale 2004;
contenere azioni di rilievo nazionale o relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale; per azione di rilievo nazionale si intende l'azione che apporta benefici a favore di imprese con sede legale in almeno tre regioni;
riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale;
risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.
Viene considerata attivita' promozionale quella volta a favorire la conoscenza all'estero della produzione italiana. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
a) partecipazione alle Fiere estere (in aree comunitarie e' consentita solo l'organizzazione del «Punto Italia»;
b) partecipazione a Fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero);
c) servizi di assistenza alle imprese che partecipano agli eventi promozionali (partecipazione di non piu' di due dipendenti);
d) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera; le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
e) show-room, degustazioni e sfilate;
f) pubblicita' effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;
g) workshop, conferenze e incontri con operatori e giornalisti esteri;
h) viaggio e soggiorno di operatori esteri in Italia;
i) ricerche di mercato effettuate da agenzie specializzate;
j) corsi informativi per operatori esteri;
k) apertura sito internet predisposto in lingua estera; sono ammessi aggiornamenti che comportino variazioni strutturali e grafiche sostanziali.
Al fine di un efficace uso delle risorse destinate al sostegno dell'attivita' promozionale, non si approvano i progetti che nello stesso Paese/settore riproducono quelli realizzati su base pubblica dall'ICE.
Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2004.
 
Art. 6.

Progetti preferenziali

Al fine di favorire la collaborazione tra i diversi organismi privati che sviluppano attivita' promozionali nella medesima area geo-economica estera, una preferenza e' accordata ai progetti del programma che prevedano la realizzazione di iniziative in sinergia con le camere italiane all'estero ex legge n. 518/1970.
Compatibilmente con la disponibilita' delle risorse finanziarie e successivamente alla definizione dell'istruttoria di tutte le domande, ai progetti approvati potra' essere assicurato un contributo nella misura del 50% delle spese ammesse, nonche' la corresponsione di un anticipo nella misura massima del 25%. Qualora al momento della rendicontazione, il progetto preferenziale non risulti realizzato in tutto o in parte, l'anticipazione corrisposta dovra' essere restituita in proporzione con gli interessi legali.
I progetti cui e' riconosciuta una priorita' dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, che si impegna altresi' a non inserire la collaborazione stessa nel proprio programma.
 
Art. 7.

Scelta degli indicatori e degli standard per la misurazione dei
risultati

Il programma dovra' illustrare con precisione i risultati che si intende raggiungere e dovra' specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:
a) per indicatore una variabile quantitativa o parametro qualitativo in grado di rappresentare l'efficacia di un'azione promozionale, misurandone i risultati conseguiti.
- esempio di variabile quantitativa: registrazione degli atti che manifestano un apprezzamento, quali, ad esempio, la frequenza di accesso al sito web, il numero di operatori contattati in fiera, ecc.;
- esempio di variabile qualitativa: raccolta di giudizi espressi secondo scale ordinali (da «0» a «10» ovvero da «insufficiente» a «ottimo»), quali, ad esempio, le risposte ad un questionario appositamente predisposto;
b) per standard il valore atteso di un certo indicatore (ad esempio: numero atteso di accessi al sito web, posizione attesa sulla scala di valori del questionario, ecc.).
Con la presentazione del programma, si avra' cura di fornire elementi che dimostrino l'obiettivita' dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, il metodo utilizzato per la loro selezione nonche' fornendo il facsimile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovra' essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
 
Art. 8.

Approvazione del programma

Il Ministero provvede a comunicare l'approvazione del programma entro il 31 marzo 2004. In assenza di comunicazione, il programma si intende approvato. Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stressi saranno richiesti entro la scadenza del 31 marzo. Le integrazioni, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
 
Art. 9.

Modifiche al programma

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.
Il Programma gia' presentato potra' essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistono giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati non oltre il 30 giugno 2004 e in ogni caso almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.
 
Art. 10.

Presentazione della rendicontazione

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento, la rendicontazione deve essere presentata entro tre mesi dalla esecuzione del programma, salvo proroghe da richiedere tempestivamente in caso di ritardi nell'invio delle fatture da parte di fornitori esteri.
La rendicontazione deve essere accompagnata da una relazione illustrativa delle modalita' di esecuzione del programma e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati. La relazione si compone di una parte descrittiva generale (Allegato C) e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato D).
La rendicontazione dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi. Il legale rappresentante dovra' rilasciare dichiarazione attestante la regolarita' della documentazione presentata (Allegato E).
Il rendiconto dovra' specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari.
Le spese di viaggio e soggiorno del personale dell'ente sono ammesse quando sono strettamente connesse con le manifestazioni promozionali e sono proporzionate all'importanza della manifestazione.
Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, l'ente trasmettera' al Ministero solo un elenco delle fatture pagate relative alle spese effettivamente sostenute per ogni progetto, calcolate al netto di IVA, firmato dal legale rappresentante (Allegato F). Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.
Le fatture devono essere intestate all'ente destinatario e da questo saldate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici.
La rendicontazione, non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al contributo. Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, gli enti devono trasmettere le integrazioni richieste dal Ministero entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa nota, che sara' inviata anche via fax.
 
Art. 11.

Natura promozionale delle spese

Possono essere rendicontate solo le spese riferite ad azioni di natura promozionale. Le spese relative ad azioni commerciali non sono prese in considerazione ai fini del contributo; sono considerate tali, a titolo indicativo, le spese destinate ad istituire e mantenere le reti di vendita, nonche' i magazzini ed i depositi per la distribuzione dei prodotti.
 
Art. 12.

Concessione e misura del contributo

Il Ministero procede alla emanazione del decreto di concessione del contributo in base al programma approvato ed alla effettiva disponibilita' delle risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento, la misura del contributo non puo' eccedere il limite del 50% delle spese ammesse (70% qualora le imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei territori dell'Obiettivo 1). Il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo e' effettuato a conclusione dell'istruttoria di tutte le domande pervenute.
Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da enti pubblici, i finanziamenti saranno computati nella determinazione dell'importo spettante affinche' il contributo complessivo non superi i suddetti limiti-percentuali.
Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da pubblicita', abbonamenti, quote di partecipazione od altro, gli introiti in questione saranno computati affinche' il contributo erogato non risulti eccedente rispetto al costo complessivo, effettivamente sostenuto.
 
Art. 13.

Liquidazione ed erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in base alla rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per realizzare i progetti promozionali. A questo fine, il Ministero:
esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard predeterminati in sede di presentazione del programma;
valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato;
esclude le spese non ammissibili.
L'erogazione del contributo, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione. Per una sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento.
 
Art. 14.

Ispezioni e verifiche

La documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere trattenuta presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in occasione di eventuali controlli.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il contributo.
In caso di dichiarazione mendace, il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e l'amministrazione puo' revocare il contributo finanziario concesso e non accogliere successive domande di contributo.
 
Art. 15.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it seguendo il percorso «Finanziamenti al commercio estero» - «Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese»; sullo stesso sito sono reperibili le informazioni contenenti gli indicatori di risultato.
Su richiesta degli interessati, l'ufficio provvede ad inviare direttamente, tramite fax o e-mail, copia della disciplina e della modulistica.
 
Art. 16.

Come contattare il Ministero

L'ufficio incaricato della gestione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome e' riportato in ogni comunicazione scritta.
Indirizzo: Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.
Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06-59647548 - 06-59932460 - fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it
Incaricati dell'istruttoria:
sig.ra Paola Bastianelli - tel. 06/59932737;
sig. Antonio Trerotola - tel. 06-59932621;
sig.ra Roberta Farelli - tel. 06-59932622;
sig.ra Francesca Di Marco - tel. 06-59932556;
sig.ra Carla Andreozzi - tel. 06-59932544.
 
Art. 17.

Pubblicazione

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il direttore generale: Caprioli
 
Allegato A

----> Vedere immagine a pag. 27 della G.U. <----

Allegato B
----> Vedere immagine a pag. 28 della G.U. <----

Allegato C
----> Vedere immagine a pag. 29 della G.U. <----

Allegato D
----> Vedere immagine a pag. 30 della G.U. <----

Allegato E
----> Vedere immagine a pag. 31 della G.U. <----

Allegato F

----> Vedere immagine a pag. 32 della G.U. <----
 
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