Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 12 giugno 2003
Valutazione dell'accordo 10 marzo 2003 sui servizi minimi nel settore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato. (Deliberazione n. 03/103).

LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 8365 (Ferrovie dello Stato S.p.a., organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie e Sma-Fast-Confsal, Sasmant), ha adottato la seguente delibera:
Premesso:
1. che questa Commissione, con delibera n. 00/127 del 9 marzo 2000 ha invitato la Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e le organizzazioni sindacali interessate a stipulare un accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare nel settore del trasporto marittimo gestito dalle Ferrovie dello Stato;
2. che la Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., con nota del 2 giugno 2000, prot. 0241, ha comunicato alla Commissione di avere raggiunto, in data 1° giugno 2000, un accordo con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma-Confsal, Ugl Ferrovie e Sasmant, sui servizi minimi in caso di sciopero nel settore delle Navi Traghetto FF. SS. e, altresi', un accordo sullo stesso testo contrattuale anche con le organizzazioni sindacali Fisast-Cisas e C.S.T.-Cisal;
3. che nell'accordo del 1° giugno 2000 le parti hanno dato espressamente atto della necessita' di rendere compiutamente congruo quest'ultimo - ed anche l'accordo del 23 novembre 1999 (1), al quale il primo strettamente si connette - con il mutato quadro legislativo, come innovato dalla legge n. 83 del 2000;
4. che la Commissione, con delibera n. 00/227 del 12 ottobre 2000, anche sulla base di tale presa d'atto, ha valutato idoneo tale accordo, invitando le parti stipulanti a rendere conforme l'accordo stesso alle regole ed ai principi di cui alla legge n. 83 del 2000 ed a sottoporre il nuovo testo alla valutazione della Commissione;
5. che con nota in data 10 marzo 2003, prot. n. D.RI/226 la Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. ha trasmesso a questa Commissione l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS e l'Agens e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS;
6. che l'organizzazione sindacale CST/Cisal, ancorche' non partecipante alle trattative per la definizione dell'accordo citato, ha dichiarato, nella nota 1° aprile 2003 prot. 1754, di avere espresso formale disponibilita' a sottoscriverlo;
7. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, in data 26 marzo 2003, prot. 3695, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 1° giugno 2000, entro il 5 aprile 2003;
8. che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla Commissione, l'Unione nazionale consumatori, con nota del 1° aprile 2003, e la Adoc, con nota del 2 aprile 2003, entrambe esprimendo parere favorevole;
Considerato:
1. che i servizi minimi essenziali dell'accordo del 10 marzo 2003 risultano idonei a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;
2. che, in particolare, il motivo per il quale l'accordo in oggetto, con riferimento al trasporto ferroviario nella tratta da e per la Sicilia, prevede che siano assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi nel trasporto ferroviario del 23 novembre 1999 (1), e non anche di quelle necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.1. del medesimo accordo del 1999 (1) (ai sensi del quale, «nei giorni feriali devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza»), e' stato indicato dalla Societa' FF.SS., con nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397, nel fatto che tra i servizi garantiti ai sensi del citato punto 4.2.1. non sono previsti treni da traghettare sullo stretto di Messina, ed il traffico «pendolare» sullo stretto nell'ambito delle fasce orarie garantite viene assicurato dai mezzi veloci che, in coerenza con quanto previsto nel punto 4.2.1. citato, effettuano il servizio secondo i volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza;
3. che, inoltre, la limitazione delle corse garantite delle «navi bidirezionali» nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 nella tratta da e per la Sicilia in ragione di un terzo di quelle programmate, trova giustificazione in considerazione del fatto che la garanzia della erogazione del servizio completo durante le fasce e' assicurata attraverso la completa operativita' del servizio svolto dai «mezzi veloci», come pure ha precisato la Societa' F.S., con nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397;
Valuta idoneo l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS e l'Agens e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS, che si allega alla presente delibera;
Dispone la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, alla Societa' Ferrovie dello Stato, all'Agens, ed alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant.
Dispone altresi' la pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 giugno 2003
Il presidente: Martone
 
VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI
NEL SETTORE NAVI TRAGHETTO FS
(Legge n. 146/90 come modificata dalla legge 83/2000)

Il Gruppo FS, Agens e le organizzazione sindacale firmatarie del presente accordo, in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, aderendo all'invito formulato dalla Commissione di garanzia in data 18 aprile 2002, concordano sulle seguenti prestazioni indispensabili per il settore delle navi traghetto del Gruppo FS.
Tratta da e per la Sardegna: p.m.
Tratta da e per la Sicilia: trasporto ferroviario.
Vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 (1). Sulle stesse navi sara' garantito il trasportato sulla base delle prassi vigenti.
In occasione delle iniziative di sciopero le parti negozieranno le eventuali necessita' connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri, in particolare per i trasporti di carri e gommato con animali vivi e/o merci deperibili e/o merci pericolose e/o sostanze nocive o tossiche, per le quali si ritenga opportuno assicurarne l'effettuazione.
In caso di sciopero nazionale festivo vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni inseriti nell'elenco di cui alla lettera f) del testo del punto 4.2.4. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 come modificato dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).
Navi bidirezionali: viene garantita l'effettuazione di un terzo delle corse programmate nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.
Mezzi veloci: in coerenza con quanto previsto al punto 4.2.1. dell'accordo del 23 novembre 1999 (1), vengono garantite le corse previste nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9 e 18-21) secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.
Per quanto riguarda l'efficacia, il campo di applicazione, le norme generali, il preavviso, le modalita' di proclamazione, la durata dello sciopero, la revoca dello sciopero proclamato, le franchigie, il divieto di scioperi concomitanti, la sospensione dello sciopero e le norme relative al personale comandato, si conferma quanto stabilito dall'accordo del 23 novembre 1999 (1).
Per quanto riguarda l'intervallo tra azioni di sciopero (rarefazione oggettiva e soggettiva) si conferma quanto previsto ai punti 3.3.4 e 3.3.5 dell'accordo del 23 novembre 1999 come modificati dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).

Roma, 10 marzo 2003
Gruppo FF.SS. Filt-Cgil
Agens Fit-Cisl
Uilt
UGL Ferrovie
Sma/Fast-Confsal
Sasmant

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002 - Serie generale.
 
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