Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 21 luglio 2003 |
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista l'istanza, in data 15 febbraio 2002, della regione Umbria, che ha fatto propria la richiesta del Consorzio di tutela del vino «Torgiano», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Umbria; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Torgiano il 13 marzo 2003, con la partecipazione di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «"Torgiano" rosso riserva» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva». Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Torgiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Umbria, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «"Torgiano" rosso riserva» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 luglio 2003 Il direttore generale: Abate |
| Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «TORGIANO» ROSSO RISERVA
Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» e' riservata al vino rosso riserva gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978 che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione, cosi' come delimitata nel successivo art. 3, rispettando, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dal 70% al 100%. Possano inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca rossa idonee alla coltivazione per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 30%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Torgiano in provincia di Perugia. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualita'. Sono esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti «Torgiano» rosso riserva, tutti i terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei fiumi Tevere e Chiascio, nonche' i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina detta Brufa. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 3.500 viti per ettaro. La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva non deve essere superiore a tonnellate 9 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovra' essere riportata al limite di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitati di cui trattasi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%. Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70% l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata e garantita oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Art. 5. Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo del comune di Torgiano, in provincia di Perugia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni, dei quali almeno sei mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: rosso rubino; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, armonico, di giusto corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l. E' in facolta' del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore. Art. 7. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva il termine «Riserva» deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e non puo' essere intercalato tra questa e la denominazione geografica «Torgiano». Detto termine «Riserva» non puo' figurare in caratteri superiori alla denominazione «Torgiano». Inoltre e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari. E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e/o toponimi aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita'; inoltre, nella designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva, puo' essere utilizzata anche la menzione «Vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo e sempreche', tali indicazioni o menzioni, siano comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale indicazione o menzione seguita dal toponimo venga chiaramente riportata nella denuncia delle uve, nella dichiarazione di produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva e' obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia». Art. 8. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Torgiano» rosso riserva debbono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro tipo «bordolese» o «borgognotta» o simile e di forma atta a salvaguardare l'immagine dei vini, e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. |
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