Gazzetta n. 184 del 9 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 20 maggio 2003, n. 2003 |
Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., art. 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n. 2318/2001. |
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Alle Organizzazioni cooperative: Federpesca - Legapesca Federcoopesca - Agci pesca Unci pesca - Api Flai Cgil - Uila Fai Cisl e, per conoscenza Alle Capitanerie di porto
Premessa:
La Commissione europea, con decisione del 15 gennaio 2003, ha approvato, come e' noto, il progetto, notificato in data 11 settembre 2002, prot. n. 260329, relativo alle azioni realizzate dagli operatori del settore (misura 4.4 DOCUP) per la parte di competenza statale, ed in particolare la normativa in materia di contributi alle OO.PP. e Associazioni di OO.PP. Detto progetto prevede un ammontare di risorse per il finanziamento delle misure in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP. di 5.086.000,00 euro (di cui 2.543.000,00 euro a carico della Commissione). A seguito del decentramento amministrativo, le regioni a partire dal 1° maggio 2003, saranno deputate a svolgere le funzioni di istruttoria, di parere vincolante sul riconoscimento e di aiuto al funzionamento, previste dall'art. 15 del Regolamento Ce n. 2792/99, per quanto concerne le OO.PP. costituite a livello regionale. A tal fine, sara' attribuita alle stesse regioni quota parte dell'ammontare totale di risorse previsto per il finanziamento delle suddette misure. Con successiva disposizione verra' ripartita annualmente tra le regioni la suddetta quota dell'ammontare totale di risorse in base alle OO.PP. riconosciute. L'Amministrazione Centrale provvedera' comunque ad emanare il prescritto provvedimento di riconoscimento anche per le OO.PP. a carattere regionale, in quanto diretto responsabile del perseguimento degli obiettivi comunitari innanzi alle Istituzioni dell'Unione europea. Tenuto conto che alcune OO.PP. sono state gia' riconosciute dal Ministero delle Politiche agricole e forestali - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - e altre hanno presentato istanza di riconoscimento entro la data del 30 aprile 2003, della predetta disponibilita' viene riservata allo Stato la somma di 3.000.000,00 di euro per finanziare in modo prioritario le associazioni di OO.PP., le azioni di interesse collettivo promosse da organismi nazionali e gli aiuti per le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla data del 30 aprile 2003, salvo il successivo conferimento alle regioni delle risorse che dovessero residuare una volta completata la suddetta fase di finanziamento da parte della Amministrazione Centrale. L'Amministrazione Centrale conservera', peraltro, le competenze in materia di gestione e responsabilita' relativamente alle OO.PP. a carattere trasnazionale, nazionale e multiregionale.
1. Normativa di riferimento.
Il Regolamento del Consiglio CE n. 104/2000 del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e acquacoltura, prevede al Titolo II relativo alle Organizzazioni di Produttori, le condizioni richieste ai fini della concessione e revoca del riconoscimento alle OO.PP. e alle Associazioni di OO.PP. Il Regolamento della Commissione CE n. 908/2000 della Commissione, del 2 maggio 2000, disciplina le modalita' di calcolo degli aiuti concessi dagli Stati membri alle OO.PP. nel settore della pesca e acquacoltura, e in particolare disciplina le attivita' di spesa per il funzionamento delle stesse OO.PP. Il successivo Regolamento della Commissione CE n. 2318/2001 del 29 novembre 2001, reca le modalita' di applicazione del Regolamento n. 104/2000 del Consiglio, per cio' che concerne il riconoscimento delle OO.PP. nel settore dei prodotti della pesca e della acquacoltura. Inoltre il Regolamento del Consiglio Ce n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999, definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (in particolare l'art. 15 relativo alle azioni realizzate dagli operatori del settore: paragrafo 1, costituzione e funzionamento OO.PP.; paragrafi 2-3 azioni di interesse collettivo).
2. Aiuti alla costituzione e funzionamento delle OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003.
Ai fini del riconoscimento e della concessione degli aiuti al funzionamento si rammenta quanto segue: al fine di promuovere la costituzione ed il funzionamento delle OO.PP., gli aiuti previsti sono quelli indicati dell'art. 15, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 2792/l999 e dai rispettivi allegati. Un aiuto puo' essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000 e riconosciute fino al 30 aprile 2003 o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla stessa data. L'importo di tale aiuto non puo' eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente i seguenti limiti: a) il 3%, il 2% e l'1% del valore della produzione commercializzata dall'organizzazione di produttori; o in alternativa b) il 60%, il 40% e il 20% delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori. L'anticipo del 50% calcolato sul minore dei due giustificativi verra' erogato a tutte le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003, il saldo verra' attribuito alle stesse sulla base della rendicontazione e in percentuale sull'ammontare delle risorse disponibili e delle domande presentate.
3. Iniziative di interesse collettivo promosse da Associazioni nazionali di produttori.
Al fine di perseguire le finalita' di cui ai paragrafi 2 e 3, art. 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e per adeguarsi alla nuova situazione di mercato dei prodotti ittici o ancora per definire una strategia di filiera, il Ministero contribuisce ad incentivare e a sviluppare le iniziative indicate nella normativa come ad es.: iniziative di interesse collettivo, promosse da associazioni di produttori o da altri organismi che li rappresentano per gli obiettivi indicati, in particolare progetti di rintracciabilita' della produzione e di qualificazione dei prodotti ittici; organizzazione del commercio elettronico della pesca; promozione e diffusione della innovazione tecnologica; miglioramento della qualita'; creazione di valore aggiunto dei prodotti; miglioramento della conoscenza e trasparenza della produzione e del mercato. Le iniziative possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore ovvero da organizzazioni che operino per conto dei produttori o da altre organizzazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'autorita' di gestione, e tati da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca. Per quanto concerne il tasso di aiuto relativo alle predette iniziative si fa riferimento all'allegato IV, gruppo 3, del Regolamento CE 2792/99. In sede di prima applicazione verranno esclusivamente finanziate le OO.PP. e le Associazioni di OO.PP. di cui in premessa.
4. Requisiti relativi alle OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento alla data del 30 aprile 2003.
In base all'art. 1, Regolamento della Commissione Ce n. 2318/2001, della Commissione del 29 novembre 2001, concernente le modalita' di applicazione del Regolamento CE n. 104/2000 del Consiglio, per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'organizzazione di produttori, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, Regolamento CE n. 104/2000, svolge un'attivita' economica sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento se: la zona per la quale viene chiesto il riconoscimento e' giudicata dal Ministero sufficientemente ricavante in base alle dimensioni, alla capacita' totale dei pescherecci che vi hanno il porto di base ed alla regolarita' ed entita' degli sbarchi; e ricorra una delle seguenti condizioni: il numero dei pescherecci utilizzati da aderenti all'organizzazione di produttori e' pari almeno al 20% del numero totale di pescherecci abitualmente presenti nella zona; riguardo alla specie o gruppo di specie per cui viene chiesto il riconoscimento, l'organizzazione di OO.PP. smercia i seguenti quantitativi: almeno il 15% del quantitativo totate prodotto nella zona, espresso in tonnellate, o almeno il 30% del quantitativo totale in un porto o mercato rilevante della stessa zona, espresso in tonnellate. L'attivita' di un'organizzazione di produttori, i cui aderenti siano, per almeno il 30% produttori svolgenti abitualmente la propria attivita' in una o piu' zone diverse da quella in cui si trova il porto di base dei pescherecci gestiti dagli aderenti, e considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 104/2000 se, per la specie o il gruppo di specie per cui e chiesto il riconoscimento, l'organizzazione smercia almeno il 4% della produzione nazionale, espressa in tonnellate. Ove il riconoscimento sia richiesto per i prodotti di allevamento, l'attivita' economica e' considerata sufficiente ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 104/2000 se l'organizzazione di produttori smercia almeno il 25% del quantitativo totale prodotto per la specie, o il gruppo di specie acquicole di cui trattasi in una zona di produzione che il Ministero in questione ritiene sufficientemente rilevante, in base ai criteri da esso stabiliti.
5. Modalita' di erogazione dell'aiuto comunitario.
Gli aiuti previsti dall'art. 15 Regolamento CE n. 2792/1999 e dal Regolamento CE n. 908/2000 per le OO.PP. riconosciute o che hanno presentato domanda di riconoscimento al 30 aprile 2003, vengono liquidati come segue: 50% a titolo di acconto previo rilascio di fidejussione bancaria o assicurativa; il saldo e versato a rendicontazione avvenuta previa richiesta del beneficiario la garanzia e' svincolata all'atto dell'approvazione della richiesta previo riscontro delle spese rendicontate.
6. Controllo di gestione.
A partire dal 1° maggio 2003, le regioni responsabili delle attivita' di istruttoria, parere vincolante sul riconoscimento e aiuto al funzionamento, effettueranno i prescritti controlli sulle OO.PP. regionali, circa la gestione delle somme erogate, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti beneficiari e della loro conformita' agli obiettivi approvati, salvo ulteriori controlli disposti dall'Amministrazione centrale su tutte le OO.PP. indistintamente, in qualita' di Stato membro e, quindi diretto responsabile del perseguimento degli obiettivi comunitari innanzi alle istituzioni dell'Unione europea.
7. Normativa di dettaglio riguardante le Associazioni di OO.PP.
I requisiti per il riconoscimento sono quelli previsti dall'art. 2 del Regolamento CE n. 2318/2001, che riconosce l'associazione di OO.PP. solamente qualora: raggruppi un numero minimo di organizzazioni di produttori riconosciute rispetto al numero totale di OO.PP. dello Stato membro in un determinato settore d'attivita' e il valore della produzione commercializzata dall'Associazione rappresenti, nel settore di attivita' interessato, almeno il 20% della produzione nazionale. I decreti di impegno sulla base delle previsioni di spesa, per le Associazioni di OO.PP., tengono conto delle percentuali previste dal Regolamento CE n. 908/2000, art. 2, punto 2, fino ad un importo massimo di 180.000,00 euro.
8. Disposizioni generali.
Gli aiuti previsti dalla presente circolare non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi del decreto ministeriale 21 luglio 1998 «Adozione delle misure del piano vongole in attuazione della legge 21 maggio 1998, n. 164». Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia alla normativa comunitaria di riferimento, nonche' ai complementi di programmazione del DOCUP 2000-2006 che definiscono le modalita' di attuazione delle misure.
Roma, 20 maggio 2003 Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura Tripodi
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 380 |
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