Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 1 agosto 2003, n. 213 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2384): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia), il 4 luglio 2003. Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 4 luglio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 7ª, 9ª, 10ª, 13ª, e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' l'8 luglio 2003. Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 9 luglio 2003, 10 luglio 2003 e 16 luglio 2003. Esaminato in aula e approvato il 23 luglio 2003. Camera dei deputati (atto n. 4198): Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 24 luglio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, XIII, e Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 24 luglio 2003. Esaminato in aula e approvato il 28 luglio 2003.
Avvertenza: Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2003. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 59.
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| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, n. 159
All'art. 1: al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni»; al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo e' di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto». |
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