Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2003
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia ed altre disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3304).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;
Considerata la grave situazione di emergenza ambientale determinatasi in conseguenza della presenza di rifiuti pericolosi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria;
Considerato che presso i pozzi spia dell'area esterna allo stabilimento Ecolibarna e' stata riscontrata una concentrazione elevata di sostanze tossico - nocive;
Considerato, altresi', che le condizioni di instabilita' del terrapieno posto sulla sponda destra del rio Negraro, costruito a contenimento delle sostanze inquinanti presenti nell'area si sono aggravate, con conseguente grave rischio per la pubblica incolumita' derivante da possibili interferenze con le fonti di approvvigionamento idropotabili della zona della bassa valle Scrivia;
Considerato, altresi', che detta situazione emergenziale si e' ulteriormente aggravata a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003;
Ravvisata quindi la necessita' ed urgenza di porre in essere tutti gli interventi di carattere straordinario per la messa in sicurezza delle discariche di rifiuti industriali pericolosi ubicati nello stabilimento Ecolibarna, nonche' per la caratterizzazione dell'intera area;
Acquisita l'intesa della regione Piemonte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attivita' di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3268, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3271, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia»:
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province del territorio della regione siciliana e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3299, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2003, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione siciliana».
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede:
alla adozione di tutte le iniziative di carattere urgente per la messa in sicurezza del sito;
alla caratterizzazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito, cosi' come perimetrato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 7 febbraio 2003, ed in conformita' con la normativa vigente in materia di siti inquinati;
all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale.
3. Il commissario delegato, per le attivita' di cui al comma 2, si avvale del personale degli uffici del comune, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, dei dipartimenti universitari, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, di societa' specializzate a prevalente capitale pubblico delle amministrazioni periferiche dello Stato, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenza istituzionale.
4. Per l'attuazione dei propri compiti, il commissario delegato istituisce un comitato tecnico, da costituirsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico, tecnico e amministrativo.
5. Il comitato di cui al comma 4 e' composto, oltre che dal commissario delegato, da tre esperti di elevata e comprovata esperienza nelle materie tecniche, giuridiche e amministrative ed ai quali e' corrisposta un'indennita' mensile pari al 20% dello stipendio netto percepito, e con funzione indennitaria onnicomprensiva. Ai relativi oneri si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il commissario delegato provvede altresi', alla approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' del parere di cui sopra. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 4, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
 
Art. 3.
1. Alle prime esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi intervenuti di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del sito si provvede nell'ambito delle risorse disponibili autorizzate con l'ordinanza n. 2202 del 30 dicembre 1991.
2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche articoli 28, 42, 43, 44, 45, 46 e 47;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 18-quater, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 17, 19, 20, 22, 27 e 28;
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
legge 8 luglio 1986, n. 349 art. 6;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 8 giugno 1990, n. 142 art. 32;
legge 9 dicembre 1998, n. 426 art. 1;
legge 7 agosto, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 nonche' gli allegati tecnici;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche;
legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 art. 16.
 
Art. 5.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 
Art. 6.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.
 
Art. 7.
1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 dopo le parole «prima fascia» e prima delle parole «provvede il capo» sono inserite le seguenti: «ovvero da personale militare avente requisiti di elevata e comprovata professionalita' anche in regime di ausiliaria, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa».
 
Art. 8.
1. I comitati per il rientro nell'ordinario, di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3269 del 12 marzo 2003, all'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e all'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalita' indicate nelle predette ordinanze.
2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003 e all'art. 5 dell'ordinanza n. 3269/03, e quello di presidente dei comitati di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 3270 del 12 marzo 2003, all'art. 4 dell'ordinanza n. 3271 del 12 marzo 2003 e l'art. 12 dell'ordinanza n. 3299 del 3 luglio 2003, ove attribuito a dirigente diprima fascia, equivale all'incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga al limite ivi previsto.
 
Art. 9.
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: «I componenti del comitato tecnico scientifico di cui sopra, per l'espletamento delle attivita' di competenza connesse alla presente ordinanza possono avvalersi della collaborazione, a titolo gratuito, di ricercatori universitari da loro stessi individuati.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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