Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 aprile 2003
Recepimento delle direttive 2001/90/CE; 2001/91/CE; 2003/11/CE recanti rispettivamente il settimo e ottavo adeguamento dell'allegato I nonche' la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (Creosoto - Difeniletere pentabromato - Difeniletere octabromato).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993 -, ed in particolare l'art. 27;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994;
Vista la direttiva 2001/90/CE della Commissione del 26 ottobre 2001 recante, settimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CE;
Vista la direttiva 2001/91/CE della Commissione del 29 ottobre 2001 recante ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CE;
Vista la direttiva 2003/11/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 febbraio 2003 recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 30, lettere a) - i), e' sostituito con il testo del punto 30, lettere a) - i), dell'allegato al presente decreto.
2. Nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 2003, il testo del punto 39 e' sostituito con il testo del punto 39 dell'allegato al presente decreto.
3. All'allegato del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il punto 41 lettera a) e lettera b) indicato nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
a) Le restrizioni di cui al punto 30, lettere a) - i) dell'allegato al presente decreto, entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2003.
b) Le restrizioni di cui al punto 39 dell'allegato al presente decreto entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2003.
c) Le restrizioni di cui al punto 41 dell'allegato al presente decreto entrano in vigore a partire dal 15 agosto 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 188
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 16 a pag. 17 della G.U. <----
 
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