IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il proprio decreto datato 29 luglio 1996 «Commercializzazione di preparati contenenti parti della pianta Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio, Querciola)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 181 del 3 agosto 1996; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 18 dicembre 1996, con il quale, tra l'altro, e' stato ribadito quanto deliberato nella riunione del 18 gennaio 1995 «... e cioe' che non debba essere piu' ammesso l'impiego del camedrio nel settore farmaceutico e della erboristeria ...»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Considerato che l'impiego della suddetta pianta nel Settore erboristico comporta rischi per la salute non inferiori a quelli derivanti dall'uso della stessa nel settore farmaceutico; Decreta: Art. 1. 1. E' vietato l'uso della pianta Teucrium chamaedris (sin. Germandree, Camedrio, Querciola) per la produzione di materia prima farmacologicamente attiva e di medicinali per uso umano, nonche' per preparazioni comunque commercializzate in ambito erboristico. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ai sensi della normativa vigente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 maggio 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 180. |