Gazzetta n. 185 del 11 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 luglio 2003
Disciplina dei formati, suddivisione degli spazi ed i colori delle schedine di gioco, nonche' i contenuti delle ricevute di gioco.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonche' ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003 che disciplina le regole generali dei concorsi pronostici su base sportiva;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003, n. 136, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici subase sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.;
Considerata la necessita' di emanare le regole di conservazione, da parte dei concessionari dei concorsi pronostici su base sportiva, delle ricevute di partecipazione vincenti e di quelle annullate; connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
Visto il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso dal Consiglio di Stato, Sez. IlI, in merito allo schema di atto di concessione ed atti collegati, per l'affidamento in concessione ad «operatori di gioco» di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, con il quale ha ritenuto di condividere il sistema scelto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003, n. 136, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.a.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.a.;
Visto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003 con il quale e' stato approvato il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva;
Considerato che le caratteristiche organizzative del nuovo sistema di gestione dei concorsi pronostici su base sportiva consiste nella raccolta telematica delle giocate attraverso schedine con formato unico ed interoperabile tra tutti i punti di vendita;
Ritenuto che al fine di un rilancio dei concorsi pronostici su base sportiva, e' necessaria l'adozione di un formato schedina unico ed interoperabile tra i diversi concessionari;
Ritenuto, altresi', di consentire, viste le esigenze di adeguamento tecnico dei concessionari stessi, l'utilizzo, per il periodo transitorio, di formati schedina provvisori adatti ai diversi operatori.
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori delle schedine di gioco, nonche' i contenuti delle ricevute di gioco.
 
Art. 2.
1. Per il periodo agosto 2003 - ottobre 2003, ciascun concessionario e' autorizzato ad utilizzare una schedina di gioco provvisoria, predisposta sulla base delle caratteristiche tecniche della propria rete di vendita.
2. I formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco, sono specificati negli allegati n. 1, 2 e 3 al presente decreto.
3. Qualunque modifica ai formati, alla suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed ai colori delle schedine di gioco deve essere autorizzata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.).
 
Art. 3.
1. A partire dal 27 ottobre 2003, i concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare una schedina di gioco unica ed interoperabile.
2. Con decreto del direttore generale di A.A.M.S., sono definiti i formati, la suddivisione degli spazi con i relativi contenuti ed i colori da utilizzare da parte di tutti i concessionari per la schedina di gioco unica ed interoperabile tra tutti i punti di vendita.
3. Per il concessionario S.N.A.I. S.p.a. e' ammesso l'utilizzo per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo di specifiche schedine di gioco, il cui formato, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti ed i colori da utilizzare sono definiti con decreto del direttore generale di A.A.M.S., ferma restando la possibilita' per i partecipanti di proporre giocate attraverso la schedina di cui al precedente comma 1.
4. Con decreto del direttore generale di A.A.M.S., possono essere approvate schedine di gioco maggiormente rispondenti alle esigenze di specifici gruppi di clientela.
 
Art. 4.
1. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici della ricevuta di partecipazione, fermo restando che i contenuti della stessa, cosi' come definiti agli articoli 4, 21, 29 e 37 del regolamento dei concorsi pronostici su base sportiva, sono uguali per tutti i concessionari.
2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura, fermo restando che i contenuti delle stesse, cosi' come definiti agli articoli 20, 28 e 36 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva, devono essere uguali per tutti i concessionari.
3. I contenuti della ricevuta per l'incasso del premio precedente di partecipazione di cui agli articoli 20, 21, 28, 29, 36 e 37 del regolamento di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva sono:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco;
c) identificativo o logo grafico del concorso;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
f) data ed ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
g) indicazione sulla ricevuta della possibilita' di riscossione immediata del premio precedente di partecipazione.
Roma, 9 luglio 2003
Il direttore generale: Tino
 
----> Vedere allegati da pag. 109 a pag. 155 del S.O. <----
 
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