IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, con il quale e' stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Firenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensita' richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che gli interventi disposti sono ancora in corso e che, quindi, l'emergenza non puo' ritenersi conclusa; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza; Vista la richiesta della regione Toscana pervenuta con nota prot. n. 101/10825/10.3.1 del 18 giugno 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Firenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2003 Il Presidente: Berlusconi |