Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2003
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e 1'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi e da ultimo il decreto 27 marzo 2001, con i quali, negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari;
Considerato che ai sensi dell'art. 53 della legge n. 298/1974, il comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, con nota dell'11 dicembre 2002, ha proposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un adeguamento tariffario nella misura del 9,74%;
Considerato che, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 298/1974, la proposta e' stata rinviata al comitato centrale, con nota del 10 aprile 2003, con l'invito a tener conto degli andamenti economici ed inflattivi del Paese e con l'indicazione di una possibile misura percentuale di aumento tariffario pari al 5%;
Considerato che il comitato centrale ha confermato, con nota del 17 aprile 2003, la richiesta di aumento delle tariffe in vigore sulla base del 9,74%;
Interpellate con nota del 30 aprile 2003 le regioni, nonche' le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;
Considerati i pareri e le osservazioni pervenute;
Ritenuta congrua, ai fini dell'adeguamento delle tariffe attualmente in vigore, la misura del 5%;

Decreta:

Art. 1.
1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito:
ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate disposizioni;
alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;
alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella A delle richiamate disposizioni.
 
Art. 2.
1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e' applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982;
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.
 
Art. 3.
1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
 
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