Gazzetta n. 186 del 12 agosto 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada».

Art. 03
(( Modifiche alle disposizioni sanzionatorie
in materia di competizioni non autorizzate in velocita'

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo";
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter";
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi. ))




Riferimenti normativi: (art. 03)
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la
responsabilita' dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni
limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma per
l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma
1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 ad euro 550,20, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In
ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. (abrogato).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.".
- Il testo vigente dell'art. 79, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. La misura della
sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e'
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis
e 9-ter.".
- Il testo vigente dell'art. 141, comma 9, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20.".



 
Art. 01
(( Modifiche alle disposizioni generali

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali";
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali";
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita";
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade". ))




Riferimenti normativi: (art. 01)
- Il testo vigente dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni recante nuovo codice della strada come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.".
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprieta' stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine
e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada e' in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file
parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale tra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della
proprieta' stradale e puo' essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a
piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita'.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata
alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente
una intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente
in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri
abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.".



 
Art. 02
(( Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati

1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI". ))




Riferimenti normativi: (art. 02)
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
"Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate, al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 19,95
a Euro 81,90 e la sanzione stessa e' applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se
nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI".



 
Art. 1. Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione (( e la tutela )) delle strade ((, le norme sui veicoli )) e le norme di equipaggiamento dei
veicoli

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto». (( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita', limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,». ))

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto». (( 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.))

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 (( sono inseriti i seguenti: ))
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia e )) con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. (( Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. )) (( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.))




Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai corpi e ai servizi di polizia municipa1e
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici,
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero
infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della Marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e'
consentita solo per specifiche situazioni allorquando
particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.».
- Il testo vigente dell'art. 23, comma 13-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne
di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile
individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amninistrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro
33,60 a euro 137,55 se si tratta di motoveicoli.».



 
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

(( 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; ))

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (( 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»; ))

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: (( «motocarrozzette» )) e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10»; (( b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che, non munito di patente». ))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia (( o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»; ))
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93». (( 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1». ))




Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 85 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
le motocarrozzette;
le autovetture;
gli autobus;
i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici di persone;
i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di
autobus, da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. La violazione
medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VId.».
- Il testo vigente dell'art. 86 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture con
conducente o taxi). - 1. Il servizio di piazza con
autovetture con conducente o taxi e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della
confisca del veicolo e della sospensione della patente di
guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.
Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un
taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
280.».
- Il testo vigente dell'art. 95 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 95 (Carta provvisoria di circolazione duplicato
ed estratto della carta di circolazione). - 1. Qualora il
rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la
carta provvisoria di circolazione della validita' massima
di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema
informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264.
2.-5. (abrogato).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto
della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90.».
- Il testo vigente dell'art. 97, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' il seguente:
«2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in
caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le
modalita' previste dal regolamento ai soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Il testo vigente dell'art. 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' per la guida di
ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano
gia' titolari di patente di guida.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i
tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del
certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11--bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita' i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.168,25
a Euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice.
13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
14. (abrogato).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20.
16. (abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, modificato dalla presente
legge:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide,
sentita la commissione medica centrale istituita presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari aspetti
dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle
commissioni mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e
dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.».
- Il testo vigente dell'art. 125 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 125 (Validita' delle patenti di guida). - 1. Le
patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali
e' richiesta la patente della categoria B e per quella dei
veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie
B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la
guida dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato
di idoneita' alla guida di cui all'art. 116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C
e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida
soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta una
patente di categoria diversa da quella della patente di cui
e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle
categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello
indicato e specialmente adattato in relazione alla sua
mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente
speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato
fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso
o per la cui guida e' prevista una patente di categoria
diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4, consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Testo vigente dell'art. 126 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validita' della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 5.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5, rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 130 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale
sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il
periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma
di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e'
sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente
di guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di
guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero,
dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di
cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo
segnala il provvedimento all'autorita' competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove
possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti
adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri per il tramite del collegamento informatico
integrato gia' esistente tra i sistemi informativi del
Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2, e' atto definitivo.
Art. 130 (Revoca della patente di guida). - 1. La
patente di guida e' revocata dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con
carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai
sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione
della propria patente con altra rilasciata da uno Stato
estero.
2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno
determinato il provvedimento di revoca della patente di
guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la
conferma di validita', una patente di guida di categoria
non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti
dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle
categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si
applicano con riferimento alla data di rilascio della
patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente
disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti
la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli
altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e
ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti
terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e'
restituita all'interessato.».
- Il testo vigente degli articoli 134 e 138 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla legge
qui pubblicata sono i seguenti:
«Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a
stranieri). - 1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati
per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle
formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che
sono di passaggio, sono rilasciate una carta di
circolazione della durata massima di un anno, salvo
eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento,
come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque,
un rapporto stabile con il territorio italiano, sono
immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'art. 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o
presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
al comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta
di circolazione, ai sensi dell'art. 93.».
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle
mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
al comma 3, non sono soggetti alle disposizioni del
presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo
certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile
senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, purche' gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data
del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento
dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle
Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
stradale di materie radioattive e fissili speciali,
mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono
assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un
veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle
sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di
guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con
targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai
servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».



 
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: (( «la sanzione amministrativa e' )) del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: (( «la sanzione amministrativa e' )) del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo (( e' sostituito dai seguenti: )) «Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo' essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, (( ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, )) e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 (( sono abrogati )).
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1», sono sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento». (( 8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h) del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture portuali.». ))
(( 9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita' tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.». ))

10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e (( che il conducente abbia un'eta' superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»; ))
b) al comma 3 la parola: «motocicli» e' sostituita dalle seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; (( c) (soppressa); ))
d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: (( «7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo».)) (( e) (soppressa). ))
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»; (( b) (soppressa); ))
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: (( «4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovra' permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo' riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo.». )) (( e) (soppressa). ))
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocita»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, (( ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo manomesso )) oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15»;
e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalita' dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo (( mancante, manomesso o non funzionante» )) sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo (( mancante, manomesso o non funzionante»; ))
g) al comma 9 le parole: (( «Alla violazione di cui al comma 2» )) sono sostituite dalle seguenti: «Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI». (( 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione puo' essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.»;
c) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti». ))

18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: (( a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»; ))
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: (( «4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213». ))



Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 143, commi 11 e 12 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«11. Chiunque circola contromano e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di
limitata visibilita', ovvero percorre la carreggiata
contromano, quando la strada sia divisa in piu' carreggiate
separate, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60.
Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione e' da due
a sei mesi.».
- Il testo vigente dell'art. 145, comma 10, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
- Il testo vigente dell'art. 146, comma 3, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia,
nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente
del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.».
- Il testo vigente dell'art. 148, commi 15 e 16, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui
cio' sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza
osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10. Alla stessa sanzione soggiace chi
viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in
una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti
dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20. Quando non si osservi il divieto di sorpasso
di cui al comma 14, la sanzione amministrativa e' del
pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60.
Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di
cui capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente e'
da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di
tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei
mesi.».
- Il testo vigente dell'art. 151, comma 1, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondita': il dispositivo che
serve ad illuminare in profondita' la strada antistante il
veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve
ad illuminare la strada antistante il veicolo senza
abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo
che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso
di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad
avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo
effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci
intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli
altri utenti della strada che il conducente intende
cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi
di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa
posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa
posteriore;
h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo
o doppio che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla
parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a
segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro
abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a
completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare
le particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad
indicare agli altri utenti che il conducente aziona il
freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato
a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a
luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie
di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto
verso l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile
un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada
situata in prossimita' dell'angolo anteriore del veicolo
dal lato presso il quale esso e' in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore
illuminazione in curva, che puo' essere espletata per mezzo
di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della
distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu: il dispositivo supplementare installato sui
motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'art. 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato
sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di
eccezionalita', sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la
raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della
strada e la manutenzione della strada, sulle macchine
agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in
servizio di scorta tecnica.».
- Il testo vigente dell'art. 152 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei
veicoli). 1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia
dei veicoli a motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei
registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, storico FMI, e' obbligatorio l'uso delle luci di
posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte,
delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la
marcia, per i ciclomotori ed i motocicli e' obbligatorio
l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati.
Fuori dei casi indicati dall'art. 153, comma 1, in luogo di
questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato, possono
essere utilizzate le luci di marcia diurna.
1-bis. (abrogato).
1-ter. (abrogato).
2. (abrogato).
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 33,60 a Euro 137,55».
- Il testo vigente dell'art. 153 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 153 (Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e
di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1.
Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del
suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di
nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro
caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a
motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le
luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a
motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori
dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o
sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni
della marcia connesse con le esigenze della circolazione,
devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondita' non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di
giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di
profondita' possono essere sostituiti da proiettori
fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano
feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore
e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche
se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di
profondita' passando a quelli anabbaglianti nei seguenti
casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli,
effettuando la commutazione delle luci alla distanza
necessaria affinche' i conducenti dei veicoli incrociati
possano continuare la loro marcia agevolmente e senza
pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza,
salvo che l'uso dei proiettori di profondita' avvenga
brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo
che precede l'intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo
di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i
conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi
d'acqua o su altre strade contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di
profondita' per dare avvertimenti utili al fine di evitare
incidenti e per segnalare al veicolo che precede
l'intenzione di sorpassare. Tale uso e' consentito durante
la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1,
anche all'interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e'
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno
che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata,
i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi
lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a
2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle
luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del
traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e
riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia
necessario;
c) quando per avaria il veicolo e' costretto a
procedere a velocita' particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza
costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti
della strada.
8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 m,
di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere
usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne
sia dotato.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti
luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di
segnalazione luminosa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 a
Euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 157, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso
previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il
veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per
il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.».
- Il testo vigente dell'art. 158, comma 5, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), g) e h) del comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10.».
- Si riporta il testo degli articoli 159 e 162 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli). - 1. Gli
organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito
che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o
pericolo per la circolazione stradale e il segnale di
divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158,
commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia
vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla
circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in
violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario
della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle
strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono
avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche
costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione,
in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche
previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con
attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di
custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di
applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi
costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle
sanzioni amministrative pecuniarie previste per la
violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi
delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere
alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato
o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano
stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche
l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente
gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite
dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il
sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che
ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
l'operativita' delle strutture portuali».
«Art. 162 (Segnalazione di veicolo fermo). - 1. Fatti
salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a
due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano
fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano
inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza
e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere
scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono
da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile
di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il
segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal
regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma
triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e
munito di un apposito sostegno che ne consenta l'appoggio
sul piano stradale in posizione pressoche' verticale in
modo da garantirne la visibilita'.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e
le modalita' di approvazione del segnale. Il triangolo deve
essere conforme al modello approvato e riportare gli
estremi dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito
segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere
in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo devono essere utilizzati dispositivi
retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche tecniche e le modalita' di approvazione di
tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi
indicati al comma 1 e' fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere
indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta
visibilita'. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono
stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle
bretelle.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 33,60 a euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 168 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 168 (Disciplina del trasporto su strada dei
materiali pericolosi). - 1. Ai fini del trasporto su strada
sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti
alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale su strada di merci
pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio
sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle
merci pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto
del Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti puo'
altresi' prescrivere, con propri decreti, particolari
attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano
necessari per il trasporto di singole merci o classi di
merci pericolose di cui al comma 1. Per le merci che
presentino pericolo di esplosione o di incendio le
prescrizioni di cui al primo ed al secondo periodo sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al
carico ed allo scarico delle merci pericolose, con
esclusione dei prodotti petroliferi degli impianti di
rifornimento stradali per autoveicoli, debbono a cio'
essere abilitati; il Ministro dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, le necessarie misure
applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale
su strada e' ammesso dagli accordi internazionali, possono
essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle
medesime condizioni stabilite per i predetti trasporti
internazionali. Per le merci che presentino pericolo di
esplosione e per i gas tossici resta salvo l'obbligo per
gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di
trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', possono essere
classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su
strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui
al comma 1 ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi
decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle
quali le singole merci elencate possono essere ammesse al
trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui al
comma 3 puo' altresi' essere imposto l'obbligo della
autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorita' competente, nonche' i criteri e le modalita' da
seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive
si applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, modificato dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e
successive modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri
decreti al recepimento delle direttive comunitarie
riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle
merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso
di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui
massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella
indicata sulla carta di circolazione, e' soggetto alle
sanzioni amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in
misura doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta
le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli
stessi provvedimenti di autorizzazione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
1.626,45 a Euro 6.506,85.
8-bis. Alle violazioni di cui al comma 8 conseguono le
sanzioni accessorie della sospensione della carta di
circolazione e della sospensione della patente di guida per
un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni consegue anche la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite
con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative
all'idoneita' tecnica dei veicoli o delle cisterne che
trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o
alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e
alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle
cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora
bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di
carico, scarico e trasporto in comune delle merci
pericolose, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e della
carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo
I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o
recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2,
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4,
relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei
conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta
dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9
e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con
i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si
applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9.».
- Il testo vigente dell'art. 170 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 170 (Trasporto di persone e di oggetti sui
veicoli a motore a due ruote). - 1. Sui motocicli e sui
ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso
delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto
in posizione corretta e deve reggere il manubrio con
ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita'
per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere
sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione e che il conducente abbia un'eta' superiore a
diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'aggiornamento, ai
fini del presente comma, della carta di circolazione dei
ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge
27 giugno 2003, n. 151.
3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero
deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma
1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare
oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano
lateralmente rispetto all'asse del veicolo o
longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i
cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e'
consentito il trasporto di animali purche' custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse
da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo
per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Il testo vigente dell'art. 171 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai conducenti
e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10. Quando il mancato uso del casco
riguarda un minore trasportato, della violazione risponde
il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal
comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per
trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Il testo vigente dell'art. 172, commi 8 e 9, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o
dei sistemi di ritenuta previsti e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
sul veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla
sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia
incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera
od ostacola il normale funzionamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55.».
- Il testo vigente dell'art. 173, comma 3, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«3. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.».
- Il testo vigente dell'art. 174 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 174 (Durata della guida degli autoveicoli adibiti
al trasporto di persone o cose). - 1. La durata della guida
degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di
cose, e i relativi controlli, sono disciplinati dalle norme
previste dal regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui
sono stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi
dell'art. 12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del
suddetto regolamento, conservati dall'impresa, debbono
essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del
Dipartimento per i trasporti terrestri e dell'Ispettorato
del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero e' sprovvisto dell'estratto del registro
di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano
le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
19,95 a euro 81,90.
7. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo
di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con
tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo
per la sosta ove dovra' permanere per il periodo
necessario. Della intimazione e' fatta menzione nel verbale
di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresi' indicata l'ora alla quale il conducente puo'
riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il
periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85,
nonche' con il ritiro immediato della carta di circolazione
e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo
di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve
essere richiesta al comando da cui dipende l'organo
accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso,
che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal
presente articolo.
8-14 (Omissis)».
- Il testo vigente dell'art. 178, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 285 del 1994, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«3. Il conducente che supera i periodi di guida
prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti
stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di
riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto
individuale di controllo o dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. La
stessa sanzione si applica agli altri membri
dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o
altera il libretto individuale di controllo o l'estratto
del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20, salvo che il fatto
costituisca reato.».
- Il testo vigente degli articoli 179 e 180, del
decreto legisaltivo n. 285 del 1992, come modificati dalla
legge qui pubblicata sono i seguenti:
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocita). -
1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei
casi e con le modalita' previste dalle direttive
comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di
limitatore di velocita'.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero
circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel
regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il
foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75 a
Euro 2.754,15. La sanzione amministrativa pecuniaria e'
raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la
manomissione dei sigilli o l'alterazione del
cronotachigrafo.
2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito
di limitatore di velocita' ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocita' avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di
velocita'.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
veicolo sprovvisto di limitatore di velocita' o
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione,
ovvero con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687, 75 a
euro 2. 754,15.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre
violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica
la sanzione accessoria della sospensione della licenza o
autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le
violazioni sono state commesse, per la durata di un anno.
La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e
il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le
sanzioni previste sono applicate una sola volta nella
misura stabilita per la sanzione piu' grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il
veicolo risulta immatricolato.
6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che
il cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano
alterati manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli
organi di Polizia stradale di cui all'art. 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
sicurezza presso la piu' vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalita' dei
dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il
ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita'
o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o
dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in
solido.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente
che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore
di velocita' o cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante diffida il conducente con annotazione sul
verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine
di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della
licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il
predetto termine decorre dalla data di ricezione della
notifica del verbale, da effettuare al piu' presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova
applicazione l'art. 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e'
disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo
amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito
dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta
di circolazione.
9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a tre mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel
caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi
l'alterazione del limitatore di velocita' alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente
secondo le norma del capo I, sezione II del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 29 della legge 13 novembre
1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della
legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni,
si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di
accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del
ripristino della regolarita' di funzionamento
dell'apparecchio cronotachigrafo.».
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). - 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con se' i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche' un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che finge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se' la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se' anche l'attestato di qualifica
professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi', avere con se'
l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo e'
impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se' la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo' essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se' il certificato di
abilitazione professionale e il certificato di idoneita',
quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 33,66 a Euro 137,55. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e' da Euro 19,95 a Euro 81,90.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a
Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».
- Si riporta il testo degli articoli 191, comma 4, e
193 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come
modificato dalla presente legge:
«4. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
«Art. 193. (Obbligo dell'assicurazione di
responsabilita' civile). - 1. I veicoli a motore senza
guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non
possono essere posti in circolazione sulla strada senza la
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni
di legge sulla responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 687,75 a Euro 2.754,15.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un
quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'art. 13, terzo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che
la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'art. 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e
non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o
comando da cui dipende l'organo accertatore invia il
verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo
esecutivo ai sensi dell'art. 203, comma 3, e il veicolo e'
confiscato ai sensi dell'art. 213.



 
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti
amministrativi e relative sanzioni

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento»;
b) dopo il comma 1 (( sono inseriti i seguenti: ))
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, (( e successive modificazioni; ))
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (( 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e' avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. ))
c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione». (( c-bis) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalita».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201» sono sostituite dalle seguenti: «L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso e' proposto secondo le modalita' stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' dei ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, e' restituita al ricorrente.
4. Il ricorso e', del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua e' restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non puo' applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non puo' escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208». ))

2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 (( il secondo periodo e' soppresso; )) nel terzo periodo le parole: «o del rilascio del documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione e' versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo»;
c) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni»; (( c-bis) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea».
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «certificato di idoneita' tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «certificato di circolazione»; al medesimo comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e' ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «il veicolo e' restituito all'avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il veicolo e' affidato in custodia all'avente diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato.». ))

3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da' comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2». (( 3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti». ))




Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 201 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 201 (Notificazioni delle violazioni). - 1.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e
dettagliati della violazione e con la indicazione dei
motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo
trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e
si tratti di violazione commessa dal conducente di un
veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri
alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del
contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento
della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'art. 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e'
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato.
Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti
obbligati sia identificato successivamente alla commissione
della violazione la notificazione puo' essere effettuata
agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui
risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale
dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre
indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in
grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere effettuata
entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei
seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato
ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro
disponibilita' che consentono la determinazione
dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento
o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo
utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui
all'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002,
n. 168 e successive modificazioni.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del
soggetto cui deve essere effettuata la notifica non siano
noti, la notifica stessa non e' obbligatoria nei confronti
di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui
al somma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le
norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei
provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli
istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal
P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono
poste a carico di chi e' tenuto al pagamento della sanzione
amminitrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria,
si estingue nei confronti del soggetto a cui la
notificazione non sia stata effettuata nel termine
prescritto.
5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per
divieto di fermata e di sosta ovvero di violazione del
divieto di accesso o transito nelle zone a traffico
limitato, nelle aree pedonali o in zone interdette alla
circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o
dal registro della motorizzazione il veicolo risulta
intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o
l'ufficio che procede interrompe la procedura sanzionatoria
per comunicare al soggetto intestatario del veicolo
l'inizio del procedimento al fine di conoscere, tramite il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente del
veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa
violazione, si trovava in una delle condizioni previste
dall'art. 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso
di sussistenza dell'esclusione della responsabilita', il
comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al
prefetto ai sensi dell'art. 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al
soggetto, interessato ai sensi dell'art. 196, comma 1;
dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i
termini per la notifica.».
- Si riporta il testo degli articoli 203 e 204 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore o
gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere
presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per
la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore
il ricorso, corredato dei documenti allegati dal
ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua
ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui
appartiene l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere
gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal
deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al
comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto
nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla
prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche
dell'organo accertatore utili a confutare o con fermare le
risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto
ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla meta' del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento».
«Art. 204 (Provvedimenti del prefetto). - 1. Il
prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i
documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano
fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta,
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione
degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo
quanto stabilito al comma 2 dell'art. 203, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'art. 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le
spese ed e' notificata all'autore della violazione ed alle
altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del
presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai
ricorrenti.
1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art.
203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si
cumulano tra loro ai fini della considerazione di
tempestivita' dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Decorsi detti termini senza che sia stata adottata
l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di
audizione personale, il termine di cui al comma 1 si
interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la
presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso
fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di
mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla
data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non
si presenta alla data fissata per l'audizione, senza
allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto
decide sul ricorso, senza ulteriori formalita'.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel
termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle
forme previste dall'art. 201. Il pagamento della somma
ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione,
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che ha
ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla sua
effettuazione, ne da' comunicazione al prefetto e
all'ufficio o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria,
costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma
ingiunta e delle relative spese».
- Si riporta il testo dell'art. 205 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 205 (Opposizione innanzi all'autorita'
giudiziaria). 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli
interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o
di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede
all'estero.
2. (Soppresso).
3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di
opposizione, puo' delegare la tutela giudiziaria
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore
laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo
quanto stabilito dall'art. 208».
- Il testo vigente dell'art. 207 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per
qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, la somma da versare a
titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
rilasciata da uno Stato non facenti parte dell'Unione
europea.».
- Il testo vigente dell'art. 214 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). - 1.
Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede direttamente a
far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo
in apposito luogo di custodia, secondo le modalita'
previste dal regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. Nel caso di
fermo amministrativo del ciclomotore, e' ritirato il
certificato di circolazione, facendone menzione nel verbale
di contestazione. Nel caso di fermo amministrativo di
veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione e'
ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del
fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo
accertatore; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di
contestazione.
1-bis. Se l'autore della violazione e' persona diversa
dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la
legittima disponibilita', e risulta altresi' evidente
all'organo di polizia che la circolazione e' avvenuta
contro la volonta' di costui, il veicolo e' immediatamente
restituito all'avente titolo. Della restituzione e' redatto
verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.
2. Il veicolo e' affidato in custodia all'avente
diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne,
ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di
trasporto e custodia.
3. Della restituzione e' redatto verbale da consegnare
in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo e' ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art.
203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'art. 205, la restituzione non puo' avvenire se non
dopo il provvedimento della autorita' giudiziaria che
rigetta il ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del
veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del
presente codice e' previsto il provvedimento di sospensione
della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono
gli organi di polizia di cui all'art. 12, comma 1. Nel
regolamento sono stabilite le modalita' e le forme per
eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per la violazione degli obblighi posti in capo al custode,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. E' disposta,
inoltre, la custodia del veicolo in un deposito
autorizzato.».
- Si riporta il testo degli articoli 219 e 230 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 219 (Revoca della patente di guida). - 1. Quando,
ai sensi del presente codice, e' prevista la revoca della
patente di guida, il provvedimento e' emesso dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei
casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del
luogo della commessa violazione quando la stessa revoca
costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonche' nei
casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto
dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal
momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2.».
«Art. 230 (Educazione stradale). - 1. Allo scopo di
promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della
circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso
della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con i Ministri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi
dell'Automobile Club d'Italia, delle associazioni
arnbientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, di societa' sportive
ciclistiche nonche' di enti e associazioni di comprovata
esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale e della promozione ciclistica individuati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
predispongono appositi programmi, corredati dal relativo
piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria
nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli
istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che
concernano la conoscenza dei principi della sicurezza
stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica,
delle norme generali per la condotta dei veicoli, con
particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle
regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con propria ordinanza, disciplina le
modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle
scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di
polizia municipale, nonche' di personale esperto
appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi
per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi
stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla
sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle
Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce
sui risultati ottenuti.».



 
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. (( Per l'irrogazione della pena e' competente il tribunale.)) All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».



Riferimenti normativi:
- L'art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
reca: «Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di
reato».
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 285 del 1992:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza e relativamente
alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli
enti locali;
e) ai corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale».
- Il testo dell'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
«Art. 32 (Attuazione del Piano nazionale della
sicurezza stradale). - 1. Al fine di ridurre il numero e
gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al
"Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione
delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione,
definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che
viene approvato dal CIPE.
2. Il Piano consiste in un sistema articolato di
indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione
di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di
dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al
miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari.
3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e
della navigazione, della pubblica istruzione e della
sanita', definisce gli indirizzi generali del piano e le
linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottopone al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai
fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
4. Per il finanziamento delle attivita' connesse
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, la misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma
corrispondente al consuntivo dell'esercizio precedente,
commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, per le finalita'
previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere
relativo alla redazione ed all'attuazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a
lire 4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione. Una quota pari al 5 per
cento delle somme stanziate per l'attuazione del Piano e'
destinata a interventi volti alla repressione
dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento
dell'impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica
annualmente lo stato di attuazione del Piano e la coerenza
degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
relazione al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
- Per il testo dell'art. 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 2.



 
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze tupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' punito, salvo che il atto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2».
 
Art. 6-bis.
(( Divieto di somministrazione
di bevande superalcoliche sulle autostrade

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.))




Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni recante il nuovo codice della strada vedi nei
riferimenti normativi all'art. 1.



 
Art. 6-ter.
(( Disposizioni concernenti i titolari di patente
rilasciata da uno Stato estero

1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto. ))
 
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, (( capoverso Art. 126-bis, )) del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»; (( a-bis) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.»; ))

c) al comma 4 dopo primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale (( e unitamente di patente B, )) C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»; (( c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti». ))
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004». (( 5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. ))
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. (( 8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' abrogato. ))
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge (( 20 giugno 2002, )) n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 (( dello stesso decreto legislativo, )) e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 (( dello stesso decreto legislativo, )) e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del (( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, )) e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.



Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dal 1° luglio 2004 dell'art. 3 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
12 febbraio 2002, n. 36, supplemento ordinario n. 28, e' il
seguente:
«Art. 3 (Modifiche all'art. 97 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'art. 97 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Circolazione dei ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti
di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati
di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche'
quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in
caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le
modalita' previste dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima
semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneita' tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato rilasciato il certificato di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro sessantacinque a euro
duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa
non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di
identificazione" sono sostituite dalle seguenti: "una
targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai
seguenti:
"11. Chiunque fabbrica e vende targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro
millecinquecentoquarantanove a euro
seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le
modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
trecentoventisette a euro milletrecentoundici. Alla
medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica la
cessazione della circolazione. Il certificato di
circolazione e' ritirato immediatamente da chi accerta la
violazione ed e' inviato al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede agli
aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima
sanzione e' soggetto chi non provvede a chiedere il
duplicato del certificato di circolazione entro tre giorni
dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dai commi 5
e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di
polizia stradale che ha accertato la violazione, di
chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore
confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dai com-mi 8 e 9 consegue la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI."».
- Il testo vigente dell'art. 6, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante
disposizioni integrative e correttive del nuovo codice
della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«e) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264."».
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 7 (Inserimento dell'art. 126-bis al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. Dopo l'art. 126
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di
venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli
225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata
nella tabella allegata, a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle
norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una
tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate
nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio
relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di
contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente
piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono
essere decurtati un massimo di quindici punti. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei casi
in cui e' prevista la sospensione o la revoca della
patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da'
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti
dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.
Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla
conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto
pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza
dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve
essere effettuata a carico del conducente quale
responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questa la segnalazione deve essere
effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla
richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati
personali e della patente del conducente al momento della
commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un su
delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il
proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a
suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri
avviene per via telematica.
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente puo' controllare in tempo reale
lo stato della propria patente con le modalita' indicate
dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da
soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di
abilitazione professionale e unitamente di patente B, C,
C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso
all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono stabiliti i criteri per il rilascio
dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di
svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti
punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di
una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di
due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
cui all'art. 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di
cui all'art. 201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa
a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione e' notificato al titolare
della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento.».
- Il testo vigente dell'art. 18, comma 3, del decreto
legislativo n. 9 del 2002, come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«3. L'art. 116, comma 13-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed
integrazioni, introdotto dall'art. 6 del presente decreto,
entra in vigore il 1° luglio 2004.».
- Per il testo degli articoli 119, 129 e 130 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Per il testo degli articoli 170 e 180 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 si veda nei riferimenti
normativi all'art. 3.
Si riporta il testo dell'art. 327 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 327 (Art. 119 cod. str.) (Requisiti relativi agli
arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la
conferma e la revisione della patente speciale delle
categorie A, B, C e D). - 1. Coloro che presentino
minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o
colonna vertebrale possono conseguire o confermare la
validita' o essere sottoposti a revisione della patente
speciale di categoria A, B, C e D, purche' la relativa
funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione
di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante
adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato
tecnico di cui all'art. 119, comma 10, del codice, la
funzionalita' delle protesi e delle ortesi o
l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata
dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve
essere attestata dal costruttore con certificazione
rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla
commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovra' essere
verificata al momento del collaudo del veicolo presso un
ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal
costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo
approvato.
5. (abrogato).
6. La commissione medica locale nel valutare la
possibilita' del rilascio di patenti speciali ai portatori
di piu' minorazioni relative a piu' organi o apparati
considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e
puo' fissare un periodo di validita' minore di quello
massimo previsto dall'art. 126 del codice.».
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante:
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella
circolazione stradale come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal
Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del
traffico, di cui viene data informazione agli
automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o
installati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere
C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli
tratti di esse, individuati con apposito decreto del
prefetto ai sensi del comma 2.».



 
Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato

«TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI
ALL'ARTICOLO 126-bis

=====================================================================
Norma violata Punti --------------------------------------------------------------------- Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10 Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10 Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4 Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 9 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
stradali di divieto di sosta e fermata 2
Comma 3 6 Art. 147 Comma 5 6 Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10 Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8 Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'articolo 149,
comma 6 8 Art. 152 Comma 3 1 Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1 Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2 Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2 Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4 Art. 162 Comma 5 2 Art. 164 Comma 8 3 Art. 165 Comma 3 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza superiore al 30 per cento 4
Comma 7 3 Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2 Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1 Art. 170 Comma 6 1 Art. 171 Comma 2 5 Art. 172 Commi 8 e 9 5 Art. 173 Comma 3 5 Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1 Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2 Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettera b) 10
Comma 20, con riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2 Art. 177 Comma 5 2 Art. 178 Comma 3 2
Comma 4 1 Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10 Art. 186 Commi 2 e 7 10 Art. 187 Commi 7 e 8 10 Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2 Art. 191 Comma 1 5
Comma 2 2
Comma 3 5
Comma 4 3 Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone