Gazzetta n. 187 del 13 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2003
Interventi urgenti volti a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003 nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesaro', Galati Mamertino, Militello Rosmarino, San Marco D'Alunzio, Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici in provincia di Messina. (Ordinanza n. 3305).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, sino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesaro', Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzio in provincia di Messina, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi nei mesi di dicembre 2002 e primi giorni di gennaio 2003;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, concernente l'estensione territoriale della sopra citata dichiarazione dello stato di emergenza anche ai territori dei comuni di Caronia, Mistretta, San Piero Patti, Capizzi, Librizzi, Naso, Piraino, Sinagra e Tortorici, in provincia di Messina, interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologici;
Considerato che i movimenti franosi gia' in atto sul territorio di cui al sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, aggravati a seguito degli eventi meteorici, hanno provocato gravi dissesti idrogeologici, con conseguenti e ingenti danni ad immobili pubblici e privati ed alle infrastrutture viarie;
Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di porre in essere interventi di carattere straordinario per il ripristino delle condizioni di sicurezza, per il contenimento del rischio ed il ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della Regione siciliana e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che ha interessato i comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente in data 7 febbraio 2003 e 19 giugno 2003 citati in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede:
alla effettuazione di tutte le indagini preliminari necessarie alla identificazione delle cause che hanno determinato la situazione emergenziale, e finalizzate alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare per il contenimento del dissesto idrogeologico in atto, ed alla attuazione dei relativi interventi;
alla realizzazione dei primi interventi indifferibili ed urgenti per la riduzione del rischio e la messa in sicurezza dei luoghi.
3. Il commissario delegato provvede altresi', sentiti i comuni territorialmente interessati, e sulla base delle indagini effettuate ai sensi del comma 2, alla successiva stesura dei piani esecutivi degli interventi, nei quali sono indicate tutte le opere necessarie al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 5.
2. Il commissario delegato puo' altresi' affidare ai sindaci territorialmente interessati, d'intesa con gli stessi, specifici compiti concernenti le attivita' da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale, sulla base di proprie specifiche direttive di volta in volta impartite.
3. Il commissario delegato provvede alla approvazione dei progetti ricompresi nei piani esecutivi di emergenza di cui all'art. 1, comma 3, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' del parere di cui sopra. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
5. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
6. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano gia' in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata e' autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 6, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.
7. Per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui alla presente ordinanza, la disposizione di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogata al 31 dicembre 2003.
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi della collaborazione dei sindaci e delle strutture comunali, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00; parimenti il commissario delegato e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
3. Ai lavoratori salariati agricoli, agli operai avventizi e stagionali dipendenti da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli, residenti nei territori colpiti dagli eventi di cui alla presente ordinanza, che non dovessero raggiungere, a causa dei medesimi eventi, il numero minimo di giornate lavorative utili ai fini della maturazione del diritto all'indennita' di disoccupazione agricola, e' accreditato dall'I.N.P.S. lo stesso numero di giornate denunciate nell'anno 2002, ai fini del riconoscimento dell'indennita' medesima, dell'assegno per il nucleo familiare nonche' della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
4. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata.
 
Art. 4.
1. Alle esigenze derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, tenuto conto degli articolati delle richieste avanzate e delle spese sostenute, si provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal mutuo che il presidente della regione Siciliana attivera' per lo scopo a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62.
2. Il commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, e' altresi' autorizzato ad utilizzare, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, quota parte delle risorse derivanti da economie e ribassi d'asta realizzati sugli interventi relativi ad altre situazioni emergenziali in atto sul territorio della Regione siciliana.
3. La Regione siciliana e' autorizzata ad assicurare la premialita' nei bandi dei P.O.R. a favore dei comuni colpiti dall'emergenza di cui alla presente ordinanza.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 18-quater, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;
legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, art. 24;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, art. 82;
legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1;
legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 4;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 18;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57 e 93;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 8, commi 1 e 8, articoli 10, 11, 14 e 36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6;
regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3244 e n. 3267; regio decreto del 29 dicembre 1927, n. 2801;
regio decreto del 16 luglio 1936, n. 1706;
delibera giunta regionale del 20 gennaio 1999, n. 4;
delibera giunta regionale dell'11 maggio 1999, n. 20;
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 e successive modifiche.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito e' stabilita dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 
Art. 7.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, resta estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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