Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003
Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalita' di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). (Delibera n. 27/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi volti a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che, in attuazione della legge delega sopraindicata, detta disposizioni in materia di incentivi all'autoimprenditorialita' (titolo I) e all'autoimpiego (titolo II) definendone, fra l'altro, finalita', ambito territoriale di applicazione, tipologia e demanda a questo Comitato il compito di stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei relativi progetti, affidando a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle attivita' di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 61, comma 5, demanda a questo comitato il compito di stabilire i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative la cui provvista finanziaria confluisce nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fra cui le misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa al Governo italiano in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente gli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 relativi alle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del trattato;
Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio europeo del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale;
Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato finalita' regionali (G.U.C.E. n. C 74/1998);
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28/2000);
Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003 (G.U.C.E. n. C 68/2003), con la quale vengono approvate le misure in favore delle iniziative del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al titolo I del decreto legislativo n. 185/2000;
Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli aiuti di Stato di minore entita' (c.d. «de minimis»);
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
Visto il regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 334/2002), recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001, n. 295, che disciplina le modalita' di attuazione delle risorse di cui al predetto titolo II;
Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 5 (G.U. 117/2002), con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la concessione degli incentivi a favore delle misure dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego;
Ritenuto opportuno ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle misure di autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000 sopra richiamato;
Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamata in premessa e fermo restando quanto previsto ai punti da 1 a 4 della propria delibera n. 5/2002, i criteri e le modalita' che Sviluppo Italia S.p.a. e' chiamata a seguire per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, sono i seguenti:
1. relativamente alla misura dell'autoimpiego nella forma del franchising, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 185/2000:
a) le domande per il franchising assumono priorita' e ad esse viene riservata una quota tendenziale pari al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000;
b) i benefici finanziari per la gestione sono concedibili anche su base pluriennale;
c) le attrezzature e i macchinari oggetto di agevolazione possono essere anche usati, purche' non siano oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita';
d) a proprio insindacabile giudizio e salva la richiesta di garanzie anche personali, Sviluppo Italia puo' effettuare l'erogazione a saldo dei contributi a fronte della presentazione anche di fatture non quietanze, la cui prova di pagamento dovra' essere fornita nei trenta giorni successivi alla predetta erogazione;
2. alla misura dell'autoimpiego nella forma della microimpresa viene riservata quota tendenziale pari al 10 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II;
3. alla misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo e' riservata una quota tendenziale del 70 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II;
4. l'anticipazione per la misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo puo' essere erogata in misura non superiore al 40 per cento dei contributi concessi in conto investimenti;
5. le domande relative alla misura dell'autoimpiego nelle diverse forme di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000 sono protocollate da Sviluppo Italia separatamente;
6. le risorse riservate alla misura dell'autoimpiego nelle forme del lavoro autonomo e della microimpresa sono tendenzialmente destinate, per l'85 per cento, al finanziamento delle iniziative proposte nelle regioni del Mezzogiorno (incluse le regioni Abruzzo e Molise) e, per il 15 per cento, al finanziamento di quelle proposte nelle regioni e nelle province autonome del Centro Nord;
7. puo' essere data priorita' da Sviluppo Italia alle domande relative alle iniziative da realizzare nelle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a seguito di calamita' naturali verificatesi dal 1° gennaio 2002.
8. le modalita' relative alla misura dell'autoimpiego di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, nelle diverse forme sopra richiamate, saranno presentate secondo lo schema e le modalita' stabiliti da Sviluppo Italia e comunicati a questo comitato;
9. le disposizioni di cui alla presente delibera, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 8, si applicano anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora istruite.
Roma, 25 luglio 2003
Il presidente delegato Tremonti Il segretario del C.I.P.E. Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari
registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 255
 
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