Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2003 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 25 luglio 2003 |
Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalita' di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). (Delibera n. 27/03). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi volti a ridefinire il sistema degli incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego; Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che, in attuazione della legge delega sopraindicata, detta disposizioni in materia di incentivi all'autoimprenditorialita' (titolo I) e all'autoimpiego (titolo II) definendone, fra l'altro, finalita', ambito territoriale di applicazione, tipologia e demanda a questo Comitato il compito di stabilire criteri e indirizzi per il finanziamento dei relativi progetti, affidando a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere, nel quadro di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle attivita' di selezione dei progetti, erogazione delle agevolazioni, assistenza tecnica; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 61, comma 5, demanda a questo comitato il compito di stabilire i criteri e le modalita' di attuazione delle misure agevolative la cui provvista finanziaria confluisce nel Fondo unico per le aree sottoutilizzate istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, fra cui le misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa al Governo italiano in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente gli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 relativi alle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, 3, c) del trattato; Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio europeo del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale; Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato finalita' regionali (G.U.C.E. n. C 74/1998); Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C 28/2000); Vista la decisione della Commissione europea del 13 febbraio 2003 (G.U.C.E. n. C 68/2003), con la quale vengono approvate le misure in favore delle iniziative del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al titolo I del decreto legislativo n. 185/2000; Visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina degli aiuti di Stato di minore entita' (c.d. «de minimis»); Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001), recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; Visto il regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 (G.U.C.E. n. L 334/2002), recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione; Visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001, n. 295, che disciplina le modalita' di attuazione delle risorse di cui al predetto titolo II; Vista la propria delibera 14 febbraio 2002, n. 5 (G.U. 117/2002), con la quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi per la concessione degli incentivi a favore delle misure dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego; Ritenuto opportuno ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle misure di autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000 sopra richiamato; Su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Delibera: Ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 richiamata in premessa e fermo restando quanto previsto ai punti da 1 a 4 della propria delibera n. 5/2002, i criteri e le modalita' che Sviluppo Italia S.p.a. e' chiamata a seguire per l'attuazione degli interventi previsti dal titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, sono i seguenti: 1. relativamente alla misura dell'autoimpiego nella forma del franchising, di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 185/2000: a) le domande per il franchising assumono priorita' e ad esse viene riservata una quota tendenziale pari al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000; b) i benefici finanziari per la gestione sono concedibili anche su base pluriennale; c) le attrezzature e i macchinari oggetto di agevolazione possono essere anche usati, purche' non siano oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalita'; d) a proprio insindacabile giudizio e salva la richiesta di garanzie anche personali, Sviluppo Italia puo' effettuare l'erogazione a saldo dei contributi a fronte della presentazione anche di fatture non quietanze, la cui prova di pagamento dovra' essere fornita nei trenta giorni successivi alla predetta erogazione; 2. alla misura dell'autoimpiego nella forma della microimpresa viene riservata quota tendenziale pari al 10 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II; 3. alla misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo e' riservata una quota tendenziale del 70 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al titolo II; 4. l'anticipazione per la misura dell'autoimpiego nella forma del lavoro autonomo puo' essere erogata in misura non superiore al 40 per cento dei contributi concessi in conto investimenti; 5. le domande relative alla misura dell'autoimpiego nelle diverse forme di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000 sono protocollate da Sviluppo Italia separatamente; 6. le risorse riservate alla misura dell'autoimpiego nelle forme del lavoro autonomo e della microimpresa sono tendenzialmente destinate, per l'85 per cento, al finanziamento delle iniziative proposte nelle regioni del Mezzogiorno (incluse le regioni Abruzzo e Molise) e, per il 15 per cento, al finanziamento di quelle proposte nelle regioni e nelle province autonome del Centro Nord; 7. puo' essere data priorita' da Sviluppo Italia alle domande relative alle iniziative da realizzare nelle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenze, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a seguito di calamita' naturali verificatesi dal 1° gennaio 2002. 8. le modalita' relative alla misura dell'autoimpiego di cui al titolo II del citato decreto legislativo n. 185/2000, nelle diverse forme sopra richiamate, saranno presentate secondo lo schema e le modalita' stabiliti da Sviluppo Italia e comunicati a questo comitato; 9. le disposizioni di cui alla presente delibera, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto 8, si applicano anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora istruite. Roma, 25 luglio 2003 Il presidente delegato Tremonti Il segretario del C.I.P.E. Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 255 |
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