Gazzetta n. 188 del 14 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 giugno 2003
Indizione e modalita' di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Animali portafortuna».

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Animali portafortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 settembre 2000, n. 268, convertito nella legge 23 novembre 2000, n. 354;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta con inizio dal 10 luglio 2003 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Animali portafortuna».
 
Art. 2.
Vengono messi in vendita 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce cinque diversi soggetti ognuno dei quali reca stampata la vignetta di un animale (gatto, mucca, corvo, canarino e pesce), la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto. L'area di gioco, ricoperta di vernice asportabile, e' costituita dal corpo della mucca, del corvo, del pesce, del canarino e dalla testa del gatto. Nella parte inferiore del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; sono inoltre presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello con la scritta «non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene invece i codici di validazione per i rivenditori.
Nella parte posteriore del biglietto e' riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalita' per ottenerne il pagamento.
 
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di Euro 1,50.
 
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area di gioco (la mucca o il corvo o il canarino o il pesce o la testa del gatto) posta nella parte centrale del biglietto. Se si trovano tre simboli uguali (tre «gatto» o tre «canarino» o tre «corvo» o tre «pesce» o tre «mucca») si vince un premio dell'importo indicato.
L'ammontare dei premi e' indicato nel successivo art. 5, nonche' sul retro del biglietto.
 
Art. 5.
La massa premi ammonta ad Euro 26.312.000,00 suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

categoria A |n. 4 |premi di |Euro 250.000,00 categoria B |n. 4 |premi di |Euro 25.000,00 categoria C |n. 148 |premi di Euro 5.000,00 | categoria D |n. 1272 |premi di |Euro 1.000,00 categoria E |n. 160.000 |premi di |Euro 50,00 categoria F |n. 320.000 |premi di |Euro 5,00 categoria G |n. 1.120.000 |premi di |Euro 3,00 categoria H |n. 5.120.000 |premi di |Euro 2,00
 
Art. 6.
Il pagamento dei premi di categoria A, B, C e D va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente previo accertamento di autenticita' dello stesso.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.
I biglietti vincenti i premi di categoria E, F, G e H devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «Non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovra' essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
I venditori dei biglietti sono comunque tenuti al pagamento dei premi di categoria E, F, G e H anche dopo il predetto termine, ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
 
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
 
Art. 8.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 13 giugno 2003
Il direttore generale: Tino

Registrato. alla Corte dei conti il 10 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 99
 
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