Gazzetta n. 189 del 16 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 luglio 2003
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia «Uguaglianza» a r.l., in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
di Potenza
Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le societa' cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalita' giuridica;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;
Atteso che l'autorita' amministrativa di vigilanza per le societa' cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;
Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione generale degli affari generali e del personale divisione I;
Riconosciuta la propria competenza;
Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;
Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attivita' della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;
Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2003;
Decreta lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente societa' cooperativa:
1) societa' cooperativa edilizia «Uguaglianza» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 4 luglio 1962, repertorio n. 18328, B.U.S.C. n. 397/76040.
Potenza, 15 luglio 2003
Il reggente: Montanarella
 
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