Gazzetta n. 190 del 18 agosto 2003 (vai al sommario)
LEGGE 11 agosto 2003, n. 218
Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto e finalita).
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attivita' di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalita' delle imprese nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma 1, e' garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di accesso delle imprese al mercato, nonche' il libero esercizio
dell'attivita' in riferimento alla libera circolazione delle
persone; b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneita' dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 41 della Costituzione:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.".
- La legge legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240.



 
Art. 2.
(Definizioni e classificazioni).
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilita'.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilita' degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione con facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
reca: "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione
europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della
direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco
di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di
favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.".
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
"Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose
e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.".
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca - "Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea".



 
Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, definisce con proprio decreto i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
 
Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).
1. Al fine di definire i contenuti e le modalita' delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attivita' di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della liberta' di concorrenza di cui alla presente legge.
2. In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti:
a) a stabilire le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalita' e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto di viaggiatori su strada.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attivita' di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attivita' di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.
 
Art. 5.
(Accesso al mercato).
1. L'attivita' di noleggio di autobus con conducente e' subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non e' soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali e', peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto, dell'attestato di idoneita' professionale esteso all'attivita' internazionale.
4. Le regioni stabiliscono la periodicita' temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione.
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che e' stato immatricolato in base ad essa.
 
Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualita' di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresi', gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio. La qualita' di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.
3. L'impresa che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa - Testo A).
"Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva".



 
Art. 7.
(Documento fiscale).
1. L'impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralita' di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarita' fiscale del servizio svolto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalita' di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.
3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale e' compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l'impresa contravventrice e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 e' assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
 
Art. 8.
(Sanzioni amministrative conseguenti e connesse).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge l'autorita' che procede all'applicazione della sanzione e' tenuta a segnalare tale violazione alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali.
 
Art. 9.
(Infrazioni compiute da autobus immatricolati all'estero).
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla normativa nazionale o comunitaria e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 6.000 euro, con le modalita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo nei casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con modalita' diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel documento di controllo.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 207 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2002, n.151,
recante modifiche ed integrazioni; al codice della strada):
"Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per
qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore a
titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea o aderente all'accordo
sullo spazio economico europeo la somma da versare a titolo
di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione
europea.".



 
Art. 10.
(Servizi internazionali di noleggio in Stati
non appartenenti all'Unione europea).
1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni di accesso e di contingentamento previste dagli specifici accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite autorizzazioni.
2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.
 
Art. 11.
(Norme transitorie).
1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
 
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1130):
Presentato dall'on. Sanza ed altri il 28 giugno 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, l'8 ottobre 2001 con
pareri delle commissioni I, II, V, X, XI, XIV e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione il 29 novembre 2001, 5
dicembre 2001, 23 luglio 2002, 10 e 11 settembre 2002, 2 e
16 ottobre 2002.
Esaminato in aula il 21 ottobre 2002 e il 22 ottobre
2002 approvato in Testo unificato con A.C. n. 807,
d'iniziativa dell'on. Duca. Senato della Repubblica (atto n. 1791):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2002 con
pareri della 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª e Giunta per gli
affari delle Comunita' europee; commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il
13 novembre 2002, 22 e 29 gennaio 2003, 6 e 25 marzo 2003,
e approvato con modificazioni il 26 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 807-1130-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, l'8 aprile 2003 con
pareri delle commissioni I, II e commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 6
e il 13 maggio 2003 e 17 luglio 2003.
Nuovamente assegnato alla IX commissione (Trasporti,
poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 23
luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II e
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il
24 luglio 2003 e approvato.
 
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