Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 22 luglio 2003: Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse; Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00 per interventi in materia di autotrasporto; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma da euro 46.481.121,00 a euro 67.139.397,00; Visto l'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale la somma di euro 67.139.397,00 e' stata incrementata di euro 10.329.138,00; Considerato che le risorse disponibili per i succitati interventi ammontano per l'anno 2002 a euro 77.468.535,00; Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 3091 del 13 marzo 2002, relativa all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate; Vista la delibera n. 41/02 con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2002, il 90% dell'importo di euro 77.468.535,00 di cui alla legge n. 229/2000 come incrementato ai sensi dell'art. 15 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 oltre agli eventuali ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi indicati al punto 3 della stessa delibera n. 41/02; Considerato pertanto che in virtu' dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo complessivo di euro 69.721.681,50 dal quale andra' detratto l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori dovra' erogare per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente preventivarsi in euro 284.051,29, nonche' l'importo che puo' indicativamente stimarsi in euro 100.000,00, da destinarsi alla definizione dell'eventuale contenzioso; Considerato che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di euro 69.337.630,21, salvo ulteriori importi che dovessero residuare dalla sopra indicata complessiva somma di euro 384.051,29 preventivata per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera; Considerata la necessita' di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo; Delibera: 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi. 2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2002, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel successivo punto 8. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa, consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa. 3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione. 4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2001 ovvero nel corso dell'anno 2002, all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale alla data del 31 dicembre 2001 ovvero nel corso dell'anno 2002. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale. 5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31 dicembre 2001 ovvero nel corso dell'anno 2002, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992. 6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. 7. La riduzione compensata di cui al punto 1. si applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo la seguente tabella:
===================================================================== Fatturato annuo dei pedaggi in euro | % di riduzione ===================================================================== da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%; da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%; da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%; da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%; oltre 2.582.284,00 | 30%.
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2, e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni. 9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse. 10. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalitadi erogazione da parte del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo. 11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2003 Il presidente: De Lipsis |