Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
COMUNICATO |
9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. |
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La materia della «trasparenza delle condizioni contrattuali», disciplinata dal Titolo VI (articoli 115-128) del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito TUB), ha formato oggetto della deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003. La revisione organica della vigente disciplina di trasparenza e' volta a introdurre strumenti che - alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa - consentano di perseguire con maggior efficacia gli obiettivi di tutela della clientela e di promozione della concorrenza. La nuova disciplina s'inserisce in una cornice normativa che e' stata via via integrata con l'emanazione di disposizioni volte ad accrescere la tutela dell'utente dei servizi bancari e finanziari. Da ultimo, le delibere del CICR del febbraio del 2000 hanno dettato disposizioni in materia di capitalizzazione degli interessi e di estinzione anticipata dei crediti fondiari; il decreto legislativo n. 253 del luglio 2000, con riguardo ai bonifici transfrontalieri, ha previsto specifici obblighi informativi in capo agli intermediari e procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie; la Banca d'Italia, nel luglio del 1999 e nel novembre 2000, ha emanato specifiche disposizioni in materia di trasparenza per la raccolta in titoli delle banche. Esigenze di adeguamento normativo provengono anche dall'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e, in particolare, dall'affermarsi delle nuove tecnologie, che hanno sollecitato l'elaborazione di apposite iniziative in sede comunitaria (direttive 2000/31/CE sul «commercio elettronico» e 2002/65/CE sulla «vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori»). La richiamata delibera del CICR del marzo scorso ha individuato le linee fondamentali della nuova disciplina di trasparenza, rimettendo alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni di attuazione. La normativa della trasparenza riguarda i diversi momenti del rapporto banca-cliente: la pubblicita' preventiva delle condizioni, finalizzata anche alla comparazione tra le offerte di diversi intermediari; l'effettiva conoscenza da parte del cliente delle clausole contrattuali predisposte dalla banca; la forma e il contenuto dei contratti; la rendicontazione periodica e finale del rapporto. Le unite disposizioni costituiscono una nuova versione del Titolo X, Capitolo 1 del fascicolo Istruzioni di vigilanza per le banche (circolare n. 229 del 21 aprile 1999). Con separati provvedimenti sono dettate le disposizioni concernenti gli altri intermediari destinatari delle norme di trasparenza. Le previsioni riguardanti la pubblicita' si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'elenco allegato alla delibera del Comitato, mentre le altre disposizioni trovano applicazione per la generalita' delle operazioni e dei servizi, ivi incluso il credito al consumo. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del testo unico dell'intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito TUF), le disposizioni in esame non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio di cui all'art. 1, comma 6, lettera f), del TUF. Nell'ambito dei principi generali della disciplina di trasparenza viene posto in evidenza come il rispetto delle disposizioni presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. Viene, inoltre, richiamata l'esigenza di osservare l'insieme delle disposizioni che l'ordinamento prevede in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, che le banche debbono considerare come un complesso normativo integrato. La nuova regolamentazione ridefinisce, in primo luogo, gli strumenti di pubblicita', al fine di elevare la qualita' delle informazioni rese e di renderne piu' facilmente comprensibili i contenuti. Viene introdotto un avviso, denominato «principali norme di trasparenza», volto a richiamare l'attenzione del cliente sui piu' rilevanti diritti e strumenti di tutela che la disciplina gli riconosce. La pubblicita' preventiva si incentra sui «fogli informativi» relativi a singole operazioni e servizi, i quali contengono dettagliate informazioni ripartite nelle seguenti sezioni: informazioni sulla banca; caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio; condizioni economiche dell'operazione o del servizio; clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. I fogli riportano altresi' una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi utilizzate. Per la vendita di prodotti complessi a consumatori e per la sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalle banche e' previsto l'obbligo di preventiva consegna al cliente del foglio informativo. Specifiche disposizioni disciplinano gli adempimenti pubblicitari nelle ipotesi di «offerta fuori sede» e di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, allo scopo di adattare le regole generali di trasparenza a modalita' operative che possono richiedere particolari cautele; nel caso in cui le banche si avvalgano di tecniche di comunicazione a distanza, vengono valorizzate le potenzialita' di tali mezzi per conseguire gli obiettivi di trasparenza. Sono stati, inoltre, introdotti nuovi adempimenti in capo alle banche, per accrescere il grado di consapevolezza della clientela nella fase «precontrattuale». Gli interventi mirano a consentire una ponderata valutazione degli impegni derivanti dall'eventuale stipula del contratto e a rendere immediatamente percepibili i piu' significativi diritti e oneri previsti dal contratto stesso. Sotto il primo profilo, il cliente ha diritto di ottenere, prima della stipula, una copia del testo contrattuale completo in ogni sua parte; data la natura informativa dell'adempimento, la consegna della copia del contratto non impegna le parti alla sua conclusione. Con riguardo al secondo aspetto, e' previsto che al contratto venga unito un «documento di sintesi» contenente le principali condizioni praticate, redatto sul modello dei fogli informativi e da aggiornare nel corso dello svolgimento del rapporto. E', inoltre, richiesto l'inserimento di un indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo di tutti gli oneri a carico del cliente, in analogia al TAEG gia' adottato per i contratti di credito al consumo. La scelta operata nelle disposizioni e' quella di una graduale estensione dell'ISC, tenuto conto della rilevante portata innovativa dello strumento. Esso verrebbe da subito applicato a operazioni che presentano particolari caratteristiche tecniche e che hanno ampia diffusione presso la clientela retail; in prospettiva, come espressamente indicato nelle istruzioni, potra' essere adottato anche per altre fattispecie contrattuali, alla luce dell'esperienza applicativa delle nuove regole. In tema di forma dei contratti, le nuove disposizioni sono in parte ricognitive delle previsioni del TUB, incentrate sulla richiesta della forma scritta ad substantiam. Al ricorrere di determinate condizioni, sono previste eccezioni per i contratti effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto, per quelli aventi carattere occasionale e per quelli relativi alla moneta elettronica. Sono ridefiniti i presidi informativi cui la clientela ha diritto durante lo svolgimento del rapporto. Le comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli, previste dall'art. 118 TUB, sono volte ad assicurare una chiara e tempestiva comunicazione al cliente delle variazioni intervenute; viene precisato che l'efficacia delle variazioni decorre comunque dalla comunicazione al cliente. Come stabilito dal CICR, e' confermata la possibilita', prevista dall'attuale normativa, che le variazioni sfavorevoli generalizzate siano comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante inserzioni nella Gazzetta Ufficiale; tali variazioni devono essere comunque notificate individualmente al cliente alla prima occasione utile. Per quanto concerne le comunicazioni periodiche, le banche devono fornire alla clientela, analiticamente, una completa e chiara informativa sullo svolgimento del rapporto e assicurare un quadro costantemente aggiornato delle condizioni praticate. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni - che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - e' fissata, in conformita' alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, alla data del 1° ottobre p.v. Ai rapporti in essere alla medesima data si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela. Il Governatore: Fazio |
| TITOLO X - Capitolo I
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Premessa
1.1 Strumenti di trasparenza
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e di reputazione; concorre, quindi, alla sana e prudente gestione della banca. Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I, del T.U.; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3, T.U.), aventi natura bancaria e finanziaria, offerti dalle banche in Italia, anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") e mediante "tecniche di comunicazione a distanza". Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento ne' al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F., sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob.
Le disposizioni prevedono:
- forme di pubblicita' su tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali praticate per le operazioni e per i servizi e sui principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (sez. II); - requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (sez. III); - forme di tutela nei casi di variazione, sfavorevole al cliente, delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a fornire al cliente un'informazione essenziale sull'andamento del rapporto contrattuale (sez. IV).
L'art. 128, comma 1, T.U. attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita' sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U.) e, nei casi di violazioni ripetute, la sospensione fino a trenta giorni dell'attivita' anche di singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U.).
1.2. Principi generali
Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese alla clientela con modalita' adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi. La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni d'affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza. Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con la clientela, innalzano il grado di condivisione e di effettivita' della normativa in materia di trasparenza. Quest'ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni previste da altri comparti dell'ordinamento in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, quali, ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt. 1469-bis ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70). Nello svolgimento delle proprie attivita' le banche considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalita'. In particolare, qualora procedano alla distribuzione di prodotti e servizi (assicurativi e d'investimento) di soggetti non bancari, le banche acquisiscono da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli obblighi previsti dalla relativa disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure necessarie per il rispetto di tale disciplina.
2. Fonti normative
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni:
- Titolo VI del T.U., concernente la trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (cfr. Allegato A).
Si richiamano, inoltre:
- art. 144, comma 3, del T.U., che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 116 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; - art. 23, comma 4, del T.U.F., secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U. non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U.F.; - decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante "Attuazione della direttiva 97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri", e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 456, recante "Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri"; - decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, recante "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo"; - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria" (cfr. Allegato B); - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui" (cfr. Allegato C.
3. Definizioni
Ai fini della presente disciplina si definiscono:
- "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca (Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: banche; societa' finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); societa' di gestione del risparmio (SGR); societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attivita' di intermediazione finanziaria.); - "locale aperto al pubblico" o "dipendenza" la succursale (come definita al Titolo III, Capitolo 2, delle presenti Istruzioni) e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e' sottoposto a forme di controllo; - "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca; - "banca committente", la banca per conto della quale e' svolta un'offerta fuori sede; - "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e della banca o di un suo incaricato; - "titoli strutturati", titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato; le due componenti di un titolo strutturato (obbligazionaria e derivata) sono fuse all'interno di un unico strumento finanziario; - "prodotti complessi", schemi negoziali composti da due o piu' contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione economica; - "servizi accessori", i servizi, anche non strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorche' su base obbligatoria; - "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; - "annuncio pubblicitario", messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la prestazione di servizi; - "bonifico transfrontaliero", le operazioni di bonifico come definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253 (I richiami all'operativita' in bonifici transfrontalieri contenuti nel presente Capitolo sono fatti con riferimento alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253.).
4. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie che operano in Italia (La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito Internet l'elenco delle banche autorizzate in Italia e delle banche comunitarie che operano in Italia.), anche in regime di libera prestazione dei servizi, in conformita' del diritto dell'Unione europea e delle relative disposizioni nazionali di recepimento (Le disposizioni in materia di trasparenza per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. sono emanate con apposito provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, sentito l'UIC. La delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano in quanto compatibili: a Poste Italiane s.p.a., per le sole attivita' di bancoposta di cui al D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144; agli IMEL di cui agli artt. 114-bis e seguenti del T.U.; ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U.; ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del T.U.; ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le valutazioni di compatibilita' delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorita' di controllo.).
SEZIONE II
PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE
1. Premessa
Gli strumenti di pubblicita' delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:
- l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza", atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; - il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio; - la copia completa dello schema di contratto che puo' essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; - il "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.
Le disposizioni sugli strumenti di pubblicita' si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (Ai sensi dell'art. 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, in relazione all'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia puo' stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato alla delibera medesima.). Gli obblighi di pubblicita' relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
2. Avviso
Le banche espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U. L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed e' redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinche' l'avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente. Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:
- la disponibilita' dei "fogli informativi" presso le dipendenze e per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si avvale la banca e l'obbligo di consegna del "foglio informativo" nei casi previsti; - il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, che include un "documento di sintesi", riepilogativo delle principali condizioni; - il diritto di ricevere un esemplare del contratto stipulato, cui e' unito il documento di sintesi; - gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma scritta del contratto; alla sostituzione automatica di clausole; al diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali; alle modalita' di capitalizzazione degli interessi; - il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto; - le disposizioni in materia di collocamento di titoli di Stato previste ai sensi dell'art. 116, comma 2, del T.U.; - gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina sul credito al consumo; - le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie eventualmente a disposizione del cliente e le modalita' per accedervi.
E' opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quale, ad esempio, il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.
3. Fogli informativi
Le banche mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. E' assicurata piena coerenza tra le informazioni riportate nei fogli informativi e i contenuti del contratto. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di operazioni e servizi aventi analoga natura (es., mutui a tasso fisso o variabile; conti correnti con diverse condizioni), le banche redigono i relativi fogli informativi secondo modalita' che favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente. Nel caso di prodotti complessi, le banche predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche' aventi natura assicurativa o di servizio d'investimento), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso. L'acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori (Per consumatore s'intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.) e la sottoscrizione di titoli strutturati emessi dalla banca sono preceduti dalla consegna del foglio informativo al cliente (L'obbligo di consegna del foglio informativo non si applica ai contratti di finanziamento associati, anche congiuntamente, a contratti: a) di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria; b) di assicurazione di beni forniti o acquistati o posti a garanzia del finanziamento; c) di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito.). La banca acquisisce attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso, che conserva agli atti. I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purche' consentano facilita' di accesso e possibilita' di stampa delle informazioni. Copia dei fogli informativi e' conservata dalla banca, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, per cinque anni.
3.1 Struttura dei fogli informativi
Al fine di rendere piu' efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:
- informazioni sulla banca. Sono forniti i dati identificativi della banca, tra i quali: denominazione e forma giuridica; sede legale e sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico; codice ABI; numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia o, trattandosi di banca comunitaria, ad altro albo corrispondente; gruppo bancario di appartenenza; numero di iscrizione al registro delle imprese o, trattandosi di banca estera, ad altro registro corrispondente; sistemi di garanzia cui la banca aderisce; capitale sociale e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; per le banche estere: le autorita' di vigilanza estere competenti; - caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio. Viene data una descrizione sintetica della struttura e della funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce dell'eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti dalla banca o da altro soggetto. Questa sezione specifica l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.
Sono descritti altresi' i principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con l'operazione o il servizio: es., rischi di tasso di interesse, di cambio, di controparte; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivative; limiti della copertura dei sistemi di garanzia;
- condizioni economiche dell'operazione o del servizio (Le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.). Sono indicati: tassi di interesse per le operazioni attive e passive (Per le operazioni di leasing finanziario e' indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi.); periodicita' e modalita' di calcolo degli interessi (Nelle operazioni attive e passive il calcolo degli interessi e' eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.); interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione (In presenza di criteri di indicizzazione e' opportuno riportare esemplificazioni con recenti valori assunti dal parametro di riferimento.); prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa (ivi incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di istruttoria e quelle per le comunicazioni ai clienti), comunque denominati, gravanti sui clienti (Tali voci sono riportate anche se relativi a servizi o prodotti accessori al servizio o all'operazione alla quale si riferisce il foglio informativo, se la loro fornitura e' connessa - anche su base opzionale - a questi ultimi.), anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello scioglimento del rapporto; penali; ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente sezione); compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata dei crediti fondiari secondo quanto previsto dalla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. sez. III, par. 3, del presente Capitolo).
Per i rapporti di conto corrente vengono elencate in questa sezione: eventuali requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto (ad esempio, versamento iniziale di una somma di denaro, ordine di accredito dello stipendio, ecc.); le valute sui versamenti e sui prelevamenti; i termini di disponibilita' delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati; tutte le causali che danno origine a una scritturazione per la quale vengono addebitati al cliente oneri economici, specificando l'importo di questi ultimi; le commissioni di massimo scoperto. Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le modalita' di calcolo delle commissioni e delle spese a carico del cliente, l'eventuale data di valuta applicata dalla banca e il tasso di cambio;
- clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. Le informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel contratto. Sono riportate, anche in sintesi, le clausole recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente (Resta ferma la disciplina in materia di clausole vessatorie stabilita dagli artt. 1469-bis e seguenti del codice civile.), tra cui quelle riguardanti: il recesso; i termini di esecuzione delle operazioni (per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del rapporto; i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento di obblighi; il rinnovo tacito del contratto alla scadenza; l'accettazione di contratti accessori; gli esoneri di responsabilita' a favore della banca; il foro competente; gli organi e le procedure di composizione stragiudiziale delle controversie; sono inoltre indicate tutte le clausole che possono costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione del diritto della banca di variarle.
Per le clausole piu' complesse, la sezione puo' riportare integralmente il testo delle clausole stesse. In questa sezione e' indicato se i contratti relativi all'operazione o al servizio pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta. Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico, nella sezione sono indicati:
- i termini massimi entro i quali, in esecuzione di un ordine di bonifico, i fondi sono accreditati sul conto della banca del beneficiario e, in caso di ricevimento di un bonifico, i fondi, accreditati sul conto della banca del beneficiario, sono messi a disposizione di quest'ultimo. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale ditale periodo (Relativamente alle operazioni di bonifico transfrontaliero i termini sono fissati in conformita' di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 253 2000.); - le procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e le modalita' per accedervi.
Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, il foglio informativo indica che, in caso di mancato rispetto dei termini, e' dovuto un indennizzo nella misura prevista dall'art. 4, commi 3 e 6, del d.lgs. n. 253/2000 (L'indennizzo consiste nel pagamento di una somma corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere dei termini e la data entro la quale l'importo del bonifico e' rispettivamente accreditato sul conto dell'ente del beneficiario, in caso di esecuzione di un ordine, o e' messo a disposizione del beneficiario, in caso di ricevimento di un bonifico.). L'informativa fa presente che rimangono salvi gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'operazione e contiene l'espressa indicazione dei casi nei quali la legge limita o esclude la responsabilita' della banca. I fogli informativi riportano una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi contenute (es., tasso debitore/creditore/effettivo/di mora, valuta, commissione di massimo scoperto, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.). Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della delibera del CICR 4 marzo 2003, la Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessita' delle operazioni e dei servizi. La Banca d'Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi; per la raccolta in titoli delle banche, restano fermi i provvedimenti della Banca d'Italia del luglio 1999 e novembre 2000 (Le disposizioni sono rispettivamente pubblicate sul Bollettino di Vigilanza n. 7 del luglio 1999 e n. 11 del novembre 2000.). Le banche che intendono conformarsi a quanto prescritto dalla Raccomandazione della Commissione europea del 1 marzo 2001, in materia di contratti di "mutuo per la casa di abitazione", come definiti dall'art. 2 della Raccomandazione medesima, possono fornire le informazioni richieste dal presente paragrafo, anziche' attraverso i fogli informativi, mediante l'"informativa iniziale" e il "prospetto informativo europeo standardizzato" contemplati dalla Raccomandazione stessa.
4. Offerta fuori sede
Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi (I casi e le modalita' in cui le banche possono procedere all'offerta fuori sede dei propri servizi e prodotti sono disciplinati al Titolo III, Capitolo 2, sez. III, delle presenti istruzioni.), i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sulla banca committente, i dati e la qualifica (Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione.) del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta. Il soggetto che procede all'offerta e' tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente "le principali norme di trasparenza" e il foglio informativo (L'obbligo di consegna dell'"avviso" e del foglio informativo non si applica alla moneta elettronica realizzata attraverso carte c.d. "usa e getta".). La banca acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna, che conserva agli atti. Tale previsione non si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell'offerta sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art, 106 T.U., fermo restando quanto stabilito nel par. 3 (L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato.). La banca committente fornisce ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede (anche se si tratta di un'altra banca o di un intermediario finanziario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicita', in conformita' delle previsioni di cui alla presente sezione. La banca committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, qualora l'"avviso" e il "foglio informativo" siano redatti a cura del soggetto incaricato dell'offerta, la banca committente ne accerta la conformita' alle disposizioni vigenti e la loro idoneita' a conseguire pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza. La banca che offre i prodotti e i servizi di un'altra banca o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di trasparenza ai sensi dell'art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, prima di procedere all'offerta, controlla la completezza delle informazioni ricevute e l'idoneita' delle medesime a conseguire pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
5. Tecniche di comunicazione a distanza
Quando le banche e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di servizi bancari si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione, mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta. Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, la banca mette a disposizione del cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto (Tale previsione non si applica alle ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti gia' stipulati.). Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonche' dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.
6. Annunci pubblicitari
Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:
- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalita' promozionale; - che per le condizioni contrattuali e' necessario fare riferimento ai fogli informativi, indicando le modalita' in cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento, nei quali la banca dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano - ove previsti - il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, specificando il relativo periodo di validita' (Il periodo di validita' indica il periodo nel quale la banca pratica le condizioni pubblicizzate.).
7. Informazione precontrattuale
Prima della conclusione del contratto, la banca consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula per una ponderata valutazione del contenuto (La previsione si applica nel caso in cui il contratto sia stipulato in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto.). La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto. Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non puo' essere sottoposto a termini o condizioni (La consegna di copia del contratto idonea per la stipula puo' essere subordinata al pagamento, da parte del cliente, di un rimborso delle spese.). La banca acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale, nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione e' conservata dalla banca. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, la banca, prima della conclusione del contratto, ne da' informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula. In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo. Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
8. Documento di sintesi
Al contratto e' unito un "documento di sintesi", volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle piu' significative condizioni contrattuali ed economiche. Il "documento di sintesi" costituisce il frontespizio del contratto ed e' redatto secondo modalita', anche grafiche, di immediata percezione e comprensione. Esso riproduce lo schema di foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti la banca e quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.
9. Indicatore sintetico di costo
Il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC e' suscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa.):
- mutui; - anticipazioni bancarie; - altri finanziamenti (Nella categoria "altri finanziamenti" rientrano, ad esempio, i prestiti personali e i prestiti finalizzati.).
Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U.
SEZIONE III
CONTRATTI
1. Premessa
La presente sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo dei contratti e di conclusione degli stessi mediante tecniche di comunicazione a distanza. Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento ne' al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F. Restano rimesse ai rapporti tra banca e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorita' giudiziaria, le questioni relative alla validita' dei contratti o di singole clausole.
2. Forma dei contratti
I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, e' consegnato al cliente. La consegna e' attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sull'esemplare del contratto conservato dalla banca. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. La forma scritta non e' obbligatoria:
a) per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto (L'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente. Restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le modifiche e le integrazioni del contratto redatto per iscritto (quale la possibilita' di utilizzo di carte di credito in collegamento con il conto corrente.); b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale - quali, ad esempio, ordini di pagamento a favore dei terzi, acquisto e vendita di valuta estera, emissione di assegni circolari - purche' il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che la banca:
1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta; 2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (Restano fermi gli obblighi di pubblicita' e l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U.);
c) per l'emissione di moneta elettronica attraverso carte di pagamento prepagate anonime non ricaricabili (c.d. "usa e getta").
Successivamente all'esecuzione di un bonifico le banche sono tenute a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione (L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l'importo iniziale del bonifico; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata.), eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente. Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dalla propria banca; inoltre, in caso di conversione di valute, la banca che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.
3. Contenuto dei contratti
I contratti indicano il tasso d'interesse (Per i contratti di leasing, si richiama la nota 2 riportata alla pag. 8 del presente Capitolo.) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi (Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di onere), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.). La nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente. Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, viene indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto. La possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo. Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto al par. 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista. Con particolare riferimento ai tassi di interesse, ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Allegato B), i contratti indicano la periodicita' di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. In ogni caso, nelle operazioni in conto corrente e' assicurata nei confronti dei clienti la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui e' effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento. I contratti relativi a operazioni di credito fondiario riportano, anche in allegato, uno o piu' esempi di applicazione della formula di calcolo del compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata, secondo le disposizioni dettate dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000 (cfr. allegato C). I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere puo' essere addebitato. Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U. In materia di pagamenti transfrontalieri in euro, si richiamano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 2560/2001 del 19 dicembre 2001.
4. Tecniche di comunicazione a distanza
La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza e' ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal par. 2 della presente sezione. Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta e' soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto. Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, le banche osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti Istruzioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche, quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
1. Premessa
Nella presente sezione sono contenute le disposizioni riguardanti le comunicazioni che le banche sono tenute a fornire nei rapporti intrattenuti con i clienti. Le disposizioni della presente sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi bancari e finanziari (incluso il credito al consumo) offerti dalle banche in Italia, anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U.F., la disciplina non si applica ai servizi di investimento ne' al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U.F. La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli ai clienti non interferisce con quella riguardante l'efficacia e la validita' delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione e' rimessa all'autorita' giudiziaria.
2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela
La banca comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, se sfavorevoli al cliente medesimo (Le variazioni sfavorevoli sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni delle previsioni relative ai parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime.). La banca utilizza un "documento di sintesi", che aggiorna quello unito al contratto (sez. II, par. 8, del presente Capitolo), nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento e' datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione e' effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso. Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative ad una categoria omogenea di operazioni e servizi accessibili da parte di tutti i clienti (ad esempio, le variazioni della struttura dei tassi per i rapporti di conto corrente), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente, mediante il "documento di sintesi", alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (cfr. par. 3 della presente sezione) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici o alla compravendita titoli). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente non possono avere effetto anteriore a quello della comunicazione al cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente, le banche adempiono all'obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico. Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio al portatore, per i quali quindi nessuna comunicazione e' dovuta ad eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela
Nei contratti di durata le banche forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali. Il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate, il saldo debitore o creditore e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto. Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (cfr. sez. II, par. 8, del presente Capitolo) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto dell'apposita comunicazione di cui al precedente par. 2 (Nei contratti di finanziamento in cui l'insieme delle condizioni contrattuali non sia modificabile, il "documento di sintesi" puo' limitarsi all'indicazione delle condizioni strettamente economiche). Le parti possono convenire che le comunicazioni periodiche siano omesse nei casi di rapporti che non registrano movimenti da oltre un anno e presentano un saldo creditore non superiore a euro 2.500.
3.1 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto e il documento di sintesi della presente sezione sono inviati al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. Negli estratti conto sono indicate le modalita' di calcolo degli interessi. Per i libretti di risparmio al portatore, le banche mettono a disposizione dei clienti l'estratto conto annuale e il "documento di sintesi" presso la succursale in cui e' intrattenuto il rapporto per trenta giorni a decorrere dal 1 gennaio di ciascun anno. Per i contratti di credito fondiario le comunicazioni periodiche includono l'indicazione del compenso onnicomprensivo per l'estinzione anticipata. Per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera 20.000 euro e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di 20.000 euro, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono gia' contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi).
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Le banche indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
5. Tecniche di comunicazione a distanza
Nelle ipotesi in cui la banca si avvalga, nell'operativita' con i clienti, di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilita' di accesso alle comunicazioni sul sito Internet della banca), purche' la relativa clausola contrattuale sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa e' effettuata ai sensi degli artt. 118 e 119 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti. Qualora la banca utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, fermi restando gli adempimenti previsti dal par. 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni ai clienti siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti. In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che cio' sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. I costi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all'invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente. In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito delle comunicazioni previste dalla presente sezione, le informazioni sono fornite su supporto durevole.
SEZIONE V
CONTROLLI
Ai sensi dell'art. 128 del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche autorizzate in Italia. Al fine di consentire il controllo sulle disposizioni relative all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, le banche comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati, nei confronti di clienti residenti in Italia, per la promozione o il collocamento di prodotti bancari e finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) ovvero per l'operativita' con i clienti stessi. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita', sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie; in tali ipotesi, trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo VIII, Capitolo 1, delle presenti Istruzioni. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', puo' essere disposta, ai sensi dell'art. 128. comma 5, del T.U., la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie, per un periodo non superiore a trenta giorni.
Allegato A
Deliberazione del CICR 4 marzo 2003 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2003, n. 72).
Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario); VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'articolo 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta; VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto; VISTO l'articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi; VISTO l'articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti; VISTO l'articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; VISTO l'articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela; VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri; VISTO l'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica; CONSIDERATA l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti; CONSIDERATO che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario; RITENUTO che l'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia; SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'articolo 127 del testo unico bancario;
DELIBERA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini della presente delibera si definiscono:
a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario; c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o di un suo incaricato; d) "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'intermediario.
Articolo 2 (Criteri generali)
1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalita' adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
SEZIONE II
PUBBLICITA' E CONTRATTI
Articolo 3 (Operazioni e servizi)
1. Le disposizioni in materia di pubblicita', previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia puo' stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.
Articolo 4 (Avviso)
1. In conformita' delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.
Articolo 5 (Fogli informativi)
1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio. 2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli e' conservata dall'intermediario per cinque anni. 3. La Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessita' delle operazioni e dei servizi. 4. La Banca d'Italia puo' individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessita', l'intermediario e' tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.
Articolo 6 (Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)
1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto. 2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.
Articolo 7 (Annunci pubblicitari)
1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilita' di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.
Articolo 8 (Informazione precontrattuale)
1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
Articolo 9 (Informazione contrattuale)
1. Al contratto e' unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "indicatore sintetico di costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Articolo 10 (Forma dei contratti)
1. La Banca d'Italia puo' individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonche' per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicita' ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.
SEZIONE III
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
Articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)
1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute. 2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario. 3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche. 4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volonta' delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo. 5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.
Articolo 12 (Comunicazioni periodiche)
1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. 2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13 (Disposizioni di attuazione)
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC. 2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilita' delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorita' di controllo.
Articolo 14 (Disposizioni transitorie)
1. E' abrogato, ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari". 2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanera' entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1 ottobre 2003. 3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. 4. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
OPERAZIONI E SERVIZI
- depositi; - obbligazioni; - certificati di deposito e buoni fruttiferi; - altri titoli di debito; - mutui; - aperture di credito; - anticipazioni bancarie; - crediti di firma; - sconti di portafoglio; - leasing finanziario; - factoring; - altri finanziamenti; - garanzie ricevute; - conti correnti di corrispondenza; - incassi e pagamenti; - emissione e gestione di mezzi di pagamento; - emissione di moneta elettronica; - versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici; - acquisto e vendita di valuta estera; - intermediazione in cambi; - custodia e amministrazione di strumenti finanziari; - locazione di cassette di sicurezza.
Allegato B
Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n. 43).
Modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
VISTO l'art. 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), come modificato dall'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria; VISTO l'art. 115, comma 1, del Testo unico bancario, che stabilisce che le norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali nelle operazioni e servizi bancari e finanziari, contenute nel Capo I del Titolo VI del medesimo testo unico, si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; VISTO l'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342/1999, che attribuisce al CICR la potesta' di stabilire le modalita' e i tempi dell'adeguamento al disposto della presente delibera delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima delibera; TENUTO CONTO delle peculiarita' tecniche che connotano la produzione e il conteggio degli interessi sugli interessi scaduti nelle diverse tipologie di operazioni bancarie e finanziarie e dell'esistenza di diverse tesi sulla configurazione della fattispecie dell'anatocismo e dunque sull'ambito di applicazione dell'art. 1283 del codice civile; SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi; DELIBERA
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalita' e i criteri indicati negli articoli che seguono.
Articolo 2 (Conto corrente)
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicita' contrattualmente stabiliti, il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalita'. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica.
Articolo 3 (Finanziamenti con piano di rimborso rateale)
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali e' previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica. 2. Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto puo', se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica. 3. Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2. 4. Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento.
Articolo 4 (Operazioni di raccolta)
1. Nelle operazioni di raccolta gli interessi maturati alle scadenze periodiche possono produrre interessi secondo le modalita' e i criteri contrattualmente stabiliti.
Articolo 5 (Domanda giudiziale e convenzioni posteriori alla scadenza)
1. Gli interessi scaduti possono produrre interessi, oltre che nelle ipotesi e secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli, dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi.
Articolo 6 (Trasparenza contrattuale)
1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicita' di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui e' prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Articolo 7 (Disposizioni transitorie)
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Articolo 8 (Entrata in vigore)
La presente delibera entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato C
Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febraio 2000, n. 43).
Credito fondiario. Disciplina dell'estinzione anticipata dei mutui (art. 40, comma 1, del testo unico bancario, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 342/1999).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
VISTO l'art. 40, comma 1, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), cosi' come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che in materia di credito fondiario: a) riconosce ai debitori la facolta' di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito; b) prevede che i contratti indichino le modalita' di calcolo del compenso; c) attribuisce al CICR il potere di determinare i criteri per il suddetto calcolo, al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni; VISTI i capi I e III del titolo VI del testo unico bancario, in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali; CONSIDERATO che la determinazione del compenso che i debitori sono tenuti a corrispondere in caso di estinzione anticipata e' rimessa all'autonomia contrattuale; RAVVISATA l'esigenza che la clientela bancaria sia informata in modo chiaro e corretto in ordine all'onere da sostenere in caso di estinzione anticipata; SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia;
DELIBERA
1. I contratti indicano il compenso onnicomprensivo da corrispondere in caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale dei finanziamenti di credito fondiario, specificando la relativa formula di calcolo. Gli indici finanziari eventualmente utilizzati nella formula devono essere rilevabili da fonti di agevole consultazione. I contratti prevedono, inoltre, che nessun altro onere puo' essere addebitato. 2. I contratti riportano, anche in allegato, uno o piu' esempi di applicazione della formula, considerando un capitale anticipatamente rimborsato pari a un milione di lire. oppure a mille euro, e almeno due diverse ipotesi di tempo residuo di ammortamento del debito qualora il compenso vari in relazione al tempo medesimo. Nel caso in cui nella formula venga fatto riferimento a indici variabili, negli esempi andra' preso in considerazione il valore meno favorevole per il cliente che tali indici abbiano registrato negli ultimi tre anni. 3. Nelle comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto e, comunque, almeno una volta all'anno, andra' indicato il compenso onnicomprensivo che i debitori sarebbero tenuti a corrispondere per estinguere anticipatamente il finanziamento alla data cui si riferisce la comunicazione. 4. La presente de libera non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore. 5. La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione. Le disposizioni concernenti la comunicazione periodica del compenso onnicomprensivo entrano in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione medesima. |
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