Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 15 luglio 2003 |
Autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla; Viste le istanze presentate dalle regioni Toscana e Veneto; Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari: regione Toscana: azienda U.S.L. n. 6 di Livorno, zone di Bassa Val di Cecina; Elba Portoferraio; Val di Cornia-Piombino; regione Veneto: azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, sede di Rovigo. |
| Art. 2. In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 15 luglio 2003 Il Ministro: Sirchia |
| Allegato
----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 20 <---- |
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