Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003
Autorizzazione a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato da regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963 e successive modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1997, e successive integrazioni, di cui l'ultima rappresentata dal decreto ministeriale 2 aprile 2002, concernente l'individuazione di ulteriori uffici sanitari autorizzati a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla;
Viste le istanze presentate dalle regioni Toscana e Veneto;
Riconosciuta l'opportunita' di estendere l'autorizzazione a praticare la vaccinazione antiamarillica ad altri presidi sanitari, anche in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale vaccinazione, legato all'incremento dei viaggi internazionali verso zone endemiche per febbre gialla e verso Paesi che richiedono obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale 14 gennaio 1997 a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale e' estesa ai seguenti uffici sanitari:
regione Toscana: azienda U.S.L. n. 6 di Livorno, zone di Bassa Val di Cecina; Elba Portoferraio; Val di Cornia-Piombino;
regione Veneto: azienda U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, sede di Rovigo.
 
Art. 2.
In relazione alle nuove autorizzazioni e per effetto dei precedenti provvedimenti autorizzativi, sono autorizzati all'esecuzione della vaccinazione antiamarillica esclusivamente i centri vaccinali riportati di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 15 luglio 2003
Il Ministro: Sirchia
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 16 a pag. 20 <----
 
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