Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 luglio 2003
Collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'impiego, l'orientamento e la formazione

Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale, all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ivi previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti di adeguamento, nonche' da ultimo il decreto direttoriale del 10 ottobre 2000;
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e successive modificazioni, che attribuisce ai dirigenti generali la competenza ad adottare atti di gestione e atti o provvedimenti amministrativi;
Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 2243 del 18 giugno 2003, da cui risulta che la variazione dell'indice del costo della vita e' stata pari a +7,9% nel periodo maggio 2000-maggio 2003;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», il quale all'art. 51 stabilisce che, a partire dal 10 gennaio 1999, le sanzioni pecuniarie - espresse in lire nelle norme vigenti - si intendono espresse anche in euro secondo il tasso di conversione;
Decreta:
Art. 1.

1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideterminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 97,93 a euro 105,70 e da euro 1.958,63 a euro 2.113,40.
2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, cosi' come rideteminati dal decreto di adeguamento del 10 ottobre 2000, sono aumentati da euro 19,60 a euro 21,13 e da euro 78,30 a euro 84,53.
 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2003
Il direttore generale: Battistoni
 
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