Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 11 luglio 2003
Approvazione delle modifiche statutarie del Consorzio nazionale degli imballaggi - CONAI.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
e
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare l'art. 41, comma 6, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che demanda al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione dello statuto del consorzio nazionale imballaggi di cui al citato art. 41;
Visto il decreto interministeriale 30 ottobre 1997 concernente «Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi - (CONAI)»;
Visto il decreto 7 marzo 2001 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante «Modificazioni allo statuto del Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI)»;
Visto l'art. 20, comma 1, dello statuto del Consorzio CONAI in base al quale spetta all'assemblea straordinaria deliberare in materia di modifica dello statuto;
Considerato che l'art. 20, comma 4, del suddetto statuto demanda al Ministro dell'ambiente e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle eventuali proposte di modifica dello statuto;
Visto la nota del 17 aprile 2001, a firma del presidente, con le quali il CONAI richiede l'approvazione di alcune modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del Consorzio stesso in data 11 aprile 2001;
Visto la nota del 7 giugno 2001 a firma del direttore generale del servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche (RIBO) del Ministero dell'ambiente;
Visto la nota del 28 aprile 2003, a firma del presidente, con le quali il CONAI richiede l'approvazione di alcune modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del Consorzio stesso in data 15 aprile 2003;
Visti i verbali delle predette assemblee;
Viste le proposte di modifica dell'art. 13, comma 3, dell'art. 15, comma 4, dell'art. 23, comma 2, lettera p), e la proposta di inserimento dell'art. 14, comma 1-bis, approvate dall'assemblea straordinaria del Consorzio CONAI in data 11 aprile 2001;
Viste le proposte di modifica dell'art. 4, comma 3, dell'art. 8, comma 2, dell'art. 14 commi 1-bis, dell'art. 16, dell'art. 17, commi 1 e 3, dell'art. 19, comma 1, lett. c), e comma 2, dell'art. 21, comma 2, dell'art. 22, commi 1, 3 e 4, dell'art. 23, comma 2, lettere b), e), g), i), l) e p), comma 3, lett. d) e comma 4, dell'art. 24, commi 1 e 2, dell'art. 25, commi 1, 4 e 5, dell'art. 26, commi 1 e 2, dell'art. 27, comma 1, dell'art. 28, comma 2, dell'art. 31, comma 1, dell'art. 32 e la proposta di inserimento dell'art. 14, commi 2 e 3, approvate dall'assemblea straordinaria del Consorzio CONAI in, data 15 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
l. Sono approvate le seguenti modifiche dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi - CONAI:
a) all'art. 4, comma 3, le parole «Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive»;
b) all'art. 8, comma 2, dopo la parola «interessato», sono inserite le seguenti parole «che ne faccia richiesta»;
c) all'art. 13, comma 3, dopo la parola «indivisibili» sono inserite le seguenti «ai sensi dell'art. 41 comma 2-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
d) all'art. 14, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi «2. Il contributo ambientale CONAI puo' essere stabilito in misura ridotta dal Consiglio di amministrazione se e nei limiti in cui sussistano obiettive ragioni tecniche, risultanti da appositi studi e indagini adeguatamente documentati, relative alle caratteristiche, alle modalita' di utilizzazione ed alle funzioni di una specifica tipologia di imballaggio» e «3. Il contributo ambientale CONAI puo' inoltre essere determinato in misura forfetaria dal Consiglio di amministrazione per le esigenze di semplificazione perseguite dagli accordi di cui all'art. 23, comma 2, lettera p)»;
e) all'art. 15, comma 4, dopo la parola «esercizio», sono inserite le seguenti «sotto qualsiasi forma,»;
f) all'art. 16, comma 1, lettera c), dopo la parola «presidente» sono inserite le seguenti «e due vice presidenti»;
g) all'art. 17, comma 1, le parole «attribuiti ai sensi dell'art. 18» sono sostituite con le seguenti «spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1,» e le successive parole «a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno» sono sostituite con le parole «con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento»;
h) all'art. 17, il comma 3 e' cosi' sostituito «3. L'assemblea e' presieduta dal presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente piu' anziano di eta'. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'assemblea e' presieduta dall'altro vice presidente. Se anche quest'ultimo e' assente o impedito, l'assemblea nomina essa stessa il proprio presidente»;
i) all'art. 19, comma 1, la lettera c) e' sostituita con la seguente «c) determina il compenso dei revisori ed il compenso dei consiglieri di amministrazione, anche prevedendo un gettone di presenza, comprensivo del rimborso forfetario delle spese, identico per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo»;
j) all'art. 19, comma 2, le parole «attribuiti ai sensi dell'art. 18» sono sostituite con le seguenti «spettanti ai sensi dell'art. 18, comma 1»;
k) all'art. 21, il comma 2 e' cosi' sostituito «2. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, o, se conferita alle associazioni imprenditoriali di categoria o ai soggetti associativi costituiti ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai quali le imprese aderiscono, per tutte le assemblee senza limiti di tempo o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega. In mancanza di indicazioni la delega si intende conferita a tempo indeterminato. E' sempre ammessa la revoca della delega, che va comunicata per iscritto al delegato e al CONAI»;
l) all'art. 2, comma 1, il secondo periodo e' sostituito con il seguente «Il ventinovesimo amministratore e' indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive in rappresentanza dei consumatori. Il regolamento previsto dall'art. 31 determina le modalita' e i sistemi di voto per lista che assicurino il rispetto dei criteri di rappresentativita' sopra indicati, la presentazione delle candidature e l'autonoma votazione delle liste da parte di ciascuna categoria, o sua componente, alla quale siano riservati uno o piu' amministratori»
m) all'art. 22, il comma 3 e' cosi' sostituito «I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio d'amministrazione sono rieleggibili»;
n) all'art. 22, comma 4, le parole «un consigliere eletto dall'assemblea» sono sostituite con le seguenti «uno degli altri consiglieri» e l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente «Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e' immediatamente convocata dal collegio dei revisori. Se vengono a cessare anche tutti i revisori o qualora questi non provvedano, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e, se del caso, dei nuovi revisori e' immediatamente convocata anche da un solo consorziato»;
o) all'art. 23, comma 2, lettera b), dopo la parola «previsto» sono inserite le seguenti «dall'art. 3, comma 2, lettera c), e)»;
p) all'art. 23, comma 2, lettera e), le parole da «le modificazioni» fino a «riguardo» sono sostituite con le seguenti «, se necessario annualmente, le modificazioni al regolamento relative»;
q) all'art. 23, comma 2, lettera g), le parole «Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive»;
r) all'art. 23, comma 2, la lettera i) e' cosi' sostituita «i) nominare, nel rispetto delle previsioni dell'art. 25, il presidente e i vice presidenti stabilendone i compensi ed, eventualmente, indicare gli altri componenti del comitato esecutivo»:
s) all'art. 23, comma 2, lettera l), le parole «il vice presidente» sono sostituite con le seguenti « i vice presidenti»;
t) all'art. 23, comma 2, la lettera p) e' cosi' sostituita «p) concludere, con enti e associazioni a diffusione nazionale che rappresentino categorie imprenditoriali o imprese - anche estere -, accordi temporanei volti a perseguire semplificazioni relative all'adesione al CONAI e (o) alle modalita' di calcolo e versamento del contributo ambientale, sempre che sussistano obiettive ragioni tecniche e nel rispetto dei principi della responsabilita' condivisa, della collaborazione e della concorrenza posti a fondamento del sistema di gestione degli imballaggi»;
u) all'art. 23, comma 3, lettera d) le parole «Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite con le seguenti «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attivita' produttive»;
v) all'art. 23, il comma 4 e' cosi' sostituito «Il Consiglio di amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni indicate nel comma 3, determinando i limiti della delega, a un comitato esecutivo. In tal caso il comitato esecutivo e' composto da quattordici amministratori, compresi il presidente e i due vice presidenti che ne fanno parte di diritto. I componenti del comitato esecutivo sono nominati scegliendoli in modo che, tenuto conto della rappresentativita' dei componenti di diritto:
sette siano espressione della categoria dei produttori, di cui uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi e il settimo per l'intera categoria dei produttori;
sette siano espressione della categoria degli utilizzatori, suddivisi tra le due componenti di cui all'art. 29, comma 1 in maniera che, alternativamente a ogni elezione del comitato esecutivo, quattro appartengano a una componente e tre all'altra.
Le deliberazioni del comitato esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno nove dei suoi componenti.
Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' delegare al presidente proprie attribuzioni relative alla gestione ordinaria del Consorzio; puo' inoltre affidare al presidente, ai vice presidenti e ad altri consiglieri specifici incarichi e conferire poteri relativi alle operazioni correnti al direttore generale secondo quanto indicato nel successivo art. 27»;
w) all'art. 24, il comma 1 e' sostituito con il seguente «1. La convocazione e' fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e contiene l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonche' l'elenco delle materie da trattare. La convocazione e' inoltrata almeno otto giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima»;
x) all'art. 24, comma 2, le parole «dei due terzi» sono sostituite con le seguenti «di almeno venti dei suoi
y) all'art. 25, comma 1, ultimo periodo, la parola «anni» e' sostituita con le seguenti «esercizi e scade insieme agli altri amministratori alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica»;
z) all'art. 25, il comma 4 e' cosi' sostituito «4. Il Consiglio di amministrazione elegge due vice presidenti scegliendoli tra i suoi membri di elezione assembleare secondo i seguenti criteri:
qualora il presidente appartenga alla categoria dei produttori, i due vice presidenti devono essere scelti tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria degli utilizzatori e ognuno di essi deve essere espressione di una delle componenti di cui all'art. 29, comma 1;
qualora il presidente appartenga alla categoria degli utilizzatori, un vice presidente deve essere scelto tra gli amministratori che rappresentano la categoria dei produttori, l'altro vicepresidente deve essere espressione della componente degli utilizzatori di cui all'art. 29, comma 1, alla quale non appartiene il presidente;
aa) all'art. 25, comma 5, sono aggiunte alla fine le seguenti parole «piu' anziano di eta'. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il presidente e' sostituito dall'altro vice presidente»;
bb) all'art. 26, comma 1, le parole «Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e uno dal Ministro del tesoro» sono sostituite con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attivita' produttive e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze»;
cc) l'art. 26, comma 2, e' sostituito dal seguente «i revisori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I revisori sono rieleggibili»;
dd) all'art. 27, comma l dopo la parola «previdenziali» sono aggiunte le seguenti «, esercita i poteri relativi alle operazioni correnti del Consorzio attribuitegli dal consiglio di amministrazione»;
ee) all'art. 28, il comma 2 e' cosi' sostituito «2. I vice presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente a loro delegate dal consiglio d'amministrazione. Inoltre, in caso di grave impedimento del presidente, la piena rappresentanza legale spetta al vice presidente piu' anziano di eta' o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, all'altro vice presidente.»;
ff) all'art. 31, comma 1, le parole ««Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite con le seguenti «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attivita' produttive»;
gg) all'art. 32 le parole «Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite con le seguenti «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle attivita' produttive».
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.
Roma, 11 luglio 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
 
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