Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 agosto 2003
Riammissione alla produzione ed alla commercializzazione, limitatamente agli usi ora riconosciuti essenziali, di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromopropilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;
Visto il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, che riporta l'elenco delle sostanze attive che non sono iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'allegato II del citato regolamento, che riporta l'elenco di alcune sostanze attive per le quali gli Stati membri possono mantenere le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono fino al 30 giugno 2007 per usi considerati essenziali;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento che stabilisce la non iscrizione della sostanza attiva bromopropilato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Visto l'art. 2, comma 2, dello stesso regolamento che stabilisce entro il 25 luglio 2003 la revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato;
Visto il decreto dirigenziale 25 luglio 2003 con il quale si e' provveduto ad attuare la prevista revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione a decorrere dal 26 luglio 2003;
Visto il successivo regolamento (CE) n. 1336/2003 della Commissione del 25 luglio 2003 che costituisce l'allegato II del sopra citato regolamento (CE) n. 2076/2002 al fine di ampliare gli usi riconosciuti essenziali;
Considerato che il citato regolamento (CE) 2076/2002, come modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2003, consente all'Italia di mantenere in vigore sino al 30 giugno 2007 le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base di bromopropilato per il controllo di organismi nocivi su pomacee e vite (usi essenziali) in quanto non sono attualmente disponibili valide soluzioni alternative;
Considerato che i regolamenti sopra citati consentono di riammettere alla produzione ed al commercio fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione limitatamente al loro impiego su pomacee e vite (usi essenziali);
Viste le istanze presentate dalle imprese interessate per ottenere il mantenimento delle autorizzazioni per l'impiego su pomacee e vite (usi essenziali) avendo accertato che tali impieghi erano tra quelli gia' autorizzati;
Considerato che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto e' fissato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 3, lettera b), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;
Considerato altresi' che il periodo di moratoria per la commercializzazione e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta gli impieghi precedentemente autorizzati, tra i quali figurano anche impieghi diversi da quelli ora ritenuti essenziali, e' fissato al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 3, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. A parziale modifica dell'allegato al decreto dirigenziale 25 luglio 2003, sono riammessi alla produzione e alla commercializzazione fino al 30 giugno 2007 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromopropilato elencati nell'allegato al presente decreto, limitatamente al solo impiego su pomacee e vite (usi essenziali) e in conformita' alle nuove condizioni di impiego indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto.
 
Art. 2.
1. E' fissato al 31 dicembre 2007 il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti bromopropilato riportati in allegato al presente decreto.
2. Il termine per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari riportati in allegato e confezionati con l'etichetta precedentemente autorizzata e' confermato al 31 dicembre 2003.
 
Art. 3.
1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sulle nuove condizioni di impiego e sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte, in considerazione del fatto che fino al 31 dicembre 2003 possono legittimamente coesistere sul mercato prodotti fitosanitari con stesso numero di registrazione ma con campi di impiego diversi.
Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 6 agosto 2003
p. Il direttore generale: Aulenta
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 36 a pag. 44 <----
 
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