Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165 |
Testo del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena». |
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono visualizzate tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati (( in particolare: )) a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili; b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche; c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture; d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.
Riferimenti normativi: - La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
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| Art. 2. Organizzazione della missione
1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (( da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite: a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di governo; b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari. 2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.
Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967. Si riporta il testo degli articoli 35 e 74: «Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche speciali possono essere istituite nei casi in cui la partecipazione a conferenze, trattative o riunioni internazionali renda necessaria la costituzione in loco di apposito ufficio. Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni. In occasioni solenni possono essere inviate, in missione temporanea, ambascerie straordinarie.». «Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il Ministro del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di funzionamento e di rappresentanza. Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del tesoro, per far fronte alle spese d'ufficio e di funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione speciale non fruisca del trattamento economico di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione dell'ammontare del fondo, anche delle spese di rappresentanza che egli debba sostenere. Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti amministra i fondi somministratigli ed e' tenuto alla presentazione del rendiconto, secondo le norme amministativo-contabili vigenti, al termine dei lavori della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi.».
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| Art. 3. Regime degli interventi
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo. 2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), (( e comma 5, )) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria. 6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu' dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.
Riferimenti normativi: - Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi riferimenti normativi all'art. 1. - Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo», come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 246, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 17 agosto 1996. - La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante «Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1992. - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994. Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1, lettera b), e 5: «Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi: (omissis); b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti; (omissis). 5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.». - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995. Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera d): «Art. 7 (Trattativa privata). - (Omissis). 2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: (omissis); d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;». - Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992. Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, lettera d): «Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - (Omissis). 4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: (omissis); d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;». - La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002. Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1: «Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'art. 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.». - Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997. Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1-bis: «Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - (Omissis). 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di universita' e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.».
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| Art. 4. Risorse umane e dotazioni strumentali
1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi (( di diritto privato o pubblico )) specializzati ed a stipulare (( contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente )) con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3. (( 3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ))
Riferimenti normativi: - Per la legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi riferimenti normativi all'art. 3. Si riporta il testo dell'art. 34, comma 13: «Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - (Omissis). 13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con conversioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 magio 2001. Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2 e 30, comma 1: «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazione (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse) (Art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del 1999). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.».
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| Art. 5.
(Soppresso) |
| Art. 6. Invio in Iraq di un contingente militare
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese. |
| Art. 6-bis. Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso
(( 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6. )) |
| Art. 7.
(Soppresso) |
| Art. 8.
(Soppresso) |
| Art. 9.
(Soppresso) |
| Art. 10. Rinvii normativi
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10 e 13: «Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis). 2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.». «Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). - 1. Al personale militare e della Polizia di Stato e' attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. 2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita' si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.». «Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione.». «Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1: a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze operative.». «Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.». «Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi. 2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.». «Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.». «Art. 10 (Forze di completamento). - 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'art. 1, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione della difesa puo' richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il personale gia' appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e' impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e' attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve. 3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. 4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalita': a) in accoglimento di motivata domanda; b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.». «Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non puo' partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attivita' connesse alla predetta operazione, e rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. 2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».
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| Art. 10-bis. Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali
(( 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. ))
Riferimenti normativi: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente. - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.
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| Art. 11. Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti (( di cui all'articolo 6, )) e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. (Soppresso). 4. (Soppresso).
Riferimenti normativi: - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
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| Art. 12. Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sugli stanziamenti (( di cui all'articolo 18, comma 4. ))
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 10.
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| Art. 13.
(Soppresso) |
| Art. 14.
(Soppresso) |
| Art. 15.
(Soppresso) |
| Art. 16. Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni (( di cui all'articolo 6, )) si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle (( operazioni di cui agli articoli 1 e 6, )) sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, (( e sentito il Ministro della difesa, )) per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma. 4. (Soppresso).
Riferimenti normativi: - Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom.», come modificato dalla legge di conversione 31 gennaio 2002, n. 6, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il testo dell'art. 9: «Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale e' del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace; c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 383 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita' dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie. 6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare.».
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| Art. 17. Disposizioni di convalida
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 18. Copertura finanziaria
1. (Soppresso). 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. (Soppresso). (( 4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. )) 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63: «63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscenza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio: a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato; b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».
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| Art. 19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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