Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 luglio 2003, n. 165
Testo del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003), coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 219 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Interventi urgenti a favore della popolazione irachena».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono visualizzate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad integrazione delle somme gia' iscritte in bilancio in applicazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e delle attivita' previste dal presente decreto. La missione assicura altresi' i rapporti con le autorita', le strutture amministrative e di governo, nonche' con le autorita' locali e la partecipazione alle attivita' degli organismi internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente di personale ed esperti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati (( in particolare: ))
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanita' pubblica, con particolare riferimento alla attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio culturale, per il ripristino della funzionalita' delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso, nonche' al restauro dei beni culturali danneggiati.



Riferimenti normativi:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.



 
Art. 2.
Organizzazione della missione

1. L'attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (( da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, )) su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono definite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione della missione, temporaneamente inserita nella struttura operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale e' compreso un rappresentante del Ministero della difesa, per il necessario raccordo ai fini delle attivita' di protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per cento.



Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri», e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967. Si riporta il testo degli articoli 35 e 74:
«Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche
speciali possono essere istituite nei casi in cui la
partecipazione a conferenze, trattative o riunioni
internazionali renda necessaria la costituzione in loco di
apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in
missione temporanea, ambascerie straordinarie.».
«Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni
nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare
a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere
internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il
Ministro del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
funzionamento e di rappresentanza.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art.
35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del
tesoro, per far fronte alle spese d'ufficio e di
funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione
speciale non fruisca del trattamento economico di cui
all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione
dell'ammontare del fondo, anche delle spese di
rappresentanza che egli debba sostenere.
Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti
amministra i fondi somministratigli ed e' tenuto alla
presentazione del rendiconto, secondo le norme
amministativo-contabili vigenti, al termine dei lavori
della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si
protraggono oltre tre mesi.».



 
Art. 3.
Regime degli interventi

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, nonche' all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), (( e comma 5, )) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture si applica l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia di spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un impegno non superiore a novanta giorni annui anche non continuativi, che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu' dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal termine della missione di cui al presente Capo.



Riferimenti normativi:
- Per la legge 26 febbraio 1987, n. 49, vedi
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante
«Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e
norme relative ad impegni internazionali ed alla
cooperazione allo sviluppo», come modificato dalla legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 246, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 17 agosto
1996.
- La legge 6 febbraio 1992, n. 180, recante
«Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed
umanitarie in sede internazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 2 marzo
1992.
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge
quadro in materia di lavori pubblici», e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio 1994. Si riporta il testo dell'art. 24, commi 1,
lettera b), e 5:
«Art. 24 (Trattativa privata). - 1. L'affidamento a
trattativa privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
(omissis);
b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000
euro, nel caso di ripristino di opere gia' esistenti e
funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i
termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti;
(omissis).
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai
sensi del comma 1, lettera b), avviene mediante gara
informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto.».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995.
Si riporta il testo dell'art. 7, comma 2, lettera d):
«Art. 7 (Trattativa privata). - (Omissis).
2. Gli appalti del presente decreto possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
(omissis);
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto
concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un
bando; le circostanze addotte per giustificare tale
impellente urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;».
- Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
recante «Testo unico delle disposizioni in materia di
appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992. Si riporta il testo
dell'art. 9, comma 4, lettera d):
«Art. 9 (Procedure di aggiudicazione). - (Omissis).
4. Le forniture del presente testo unico possono essere
aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
(omissis);
d) nella misura strettamente necessaria, quando
l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti
imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o
ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al
comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun
caso imputabili all'amministrazione stessa;».
- La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002. Si riporta il testo
dell'art. 24, comma 1:
«Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Per ragioni
di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici, quali individuate nell'art. 1 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358,
e successive modificazioni, e nell'art. 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle
pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi
disciplinati dalle predette disposizioni, espletano
procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste
dalla normativa nazionale di recepimento della normativa
comunitaria, anche quando il valore del contratto e'
superiore a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per
l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto
previsto dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.».
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante
«Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica», come modificato dalla legge di conversione 28
maggio 1997, n. 140, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997. Si riporta il
testo dell'art. 5, comma 1-bis:
«Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). -
(Omissis).
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai
finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli
affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed
attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
favore di universita' e di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26
febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.».



 
Art. 4.
Risorse umane e dotazioni strumentali

1. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi (( di diritto privato o pubblico )) specializzati ed a stipulare (( contratti di lavoro previsti dalla legislazione vigente )) con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalita' in deroga a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per la durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 3.
(( 3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Iraq per fini umanitari. ))



Riferimenti normativi:
- Per la legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi
riferimenti normativi all'art. 3. Si riporta il testo
dell'art. 34, comma 13:
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). -
(Omissis).
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o con conversioni ovvero alla stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta
per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le
province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno,
nonche' nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola
trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 magio 2001. Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2
e 30, comma 1:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazione (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse) (Art. 33 del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art. 18 del
decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
modificato dall'art. 20, comma 2 della legge n. 488 del
1999). - 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di
dipendenti appartenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.».



 
Art. 5.

(Soppresso)
 
Art. 6.
Invio in Iraq di un contingente militare

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.
 
Art. 6-bis.
Relazione annuale sulle operazioni internazionali in corso

(( 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscono al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali di cui agli articoli 1 e 6. ))
 
Art. 7.

(Soppresso)
 
Art. 8.

(Soppresso)
 
Art. 9.

(Soppresso)
 
Art. 10.
Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.



Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante
«Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione
italiana a operazioni militari internazionali», come
modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n.
15, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il testo degli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 10
e 13:
«Art. 2 (Indennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18
maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente, l'art. 3 della
legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927,
n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita' contratta
in servizio si applica l'art. 4-ter del decreto-legge 29
dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'art.
3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 10 (Forze di completamento). - 1. Per le esigenze
connesse con le operazioni internazionali di cui all'art.
1, al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita'
dei comandi, degli enti e delle unita', l'Amministrazione
della difesa puo' richiamare in servizio, su base
volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i
sottufficiali di complemento in congedo, nonche' il
personale gia' appartenente alle categorie dei militari di
truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve.
Tale personale, inserito nelle forze di completamento, e'
impiegato in attivita' addestrative, operative e logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati e'
attribuito il trattamento economico dei pari grado in
servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal
servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e'
attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico
dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.
3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con
decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei
contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti
dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i
sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve,
fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal
vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di
richiamo con le seguenti modalita':
a) in accoglimento di motivata domanda;
b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere b) e c),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, in quanto applicabile.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».



 
Art. 10-bis.
Valutazione del servizio prestato
in operazioni internazionali

(( 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al presente decreto, sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni. ))



Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli
obblighi da assolvere ai fini della valutazione per
l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in
servizio permanente.



 
Art. 11.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti (( di cui all'articolo 6, )) e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1 e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. (Soppresso).
4. (Soppresso).



Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.



 
Art. 12.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sugli stanziamenti (( di cui all'articolo 18, comma 4. ))



Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti
normativi all'art. 10.



 
Art. 13.

(Soppresso)
 
Art. 14.

(Soppresso)
 
Art. 15.

(Soppresso)
 
Art. 16.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni (( di cui all'articolo 6, )) si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle (( operazioni di cui agli articoli 1 e 6, )) sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, (( e sentito il Ministro della difesa, )) per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
4. (Soppresso).



Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante
«Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata Enduring
Freedom.», come modificato dalla legge di conversione 31
gennaio 2002, n. 6, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si riporta il
testo dell'art. 9:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 195, secondo
comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che
l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare, l'arresto mantiene
comunque la sua efficacia purche' il relativo verbale
pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore
al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga,
con la partecipazione necessaria del difensore, nelle
successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al
difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da
parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo
il caso in cui le oggettive circostanze belliche od
operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio
da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 383 del
codice di procedura penale, e all'udienza di convalida
davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi
dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza
mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo,
realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra
l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si
svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea
custodia, con modalita' tali da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in
entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene
detto e senza aggravio di spese processuali per la copia
degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato
possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e'
presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta l'identita' dando atto che non sono
posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e
delle facolta' a lui spettanti e redige verbale delle
operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».



 
Art. 17.
Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 18.
Copertura finanziaria

1. (Soppresso).
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. (Soppresso).
(( 4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, pari a 232.451.241 euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. ))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 302 del 29 dicembre 1995. Si riporta il testo
dell'art. 1, comma 63:
«63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscenza in servizio
civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al
personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta
allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere
fisso e continuativo, il seguente trattamento economico
accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».



 
Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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