Gazzetta n. 191 del 19 agosto 2003 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario, di seguito "testo unico");
VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;
VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;
VISTO il titolo V-bis del testo unico, che reca la disciplina degli istituti di moneta elettronica;
VISTA la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003 (di seguito "deliberazione del CICR"), relativa alla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
VISTO l'articolo 13, comma 1, della deliberazione del CICR, che prevede che la Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della deliberazione medesima e che, per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico, le disposizioni sono emanate sentito l'Ufficio Italiano Cambi;
VISTO l'articolo 14, commi 1 e 2, della deliberazione del CICR , che prevedono che le disposizioni della delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia entrano in vigore il 1° ottobre 2003 e che ai rapporti in essere alla stessa data si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nelle disposizioni medesime;
sentito l'Ufficio Italiano Cambi;
EMANA
l'unito provvedimento per l'attuazione delle norme sopra richiamate. Esso entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Roma, 25 luglio 2003
IL GOVERNATORE: FAZIO
 
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI FINANZIARI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario.
Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e reputazionali e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.
Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I del T.U. bancario; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi aventi natura finanziaria offerti dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. bancario (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3 del T.U. bancario) e dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") e mediante "tecniche di comunicazione a distanza". Le presenti disposizioni sono adottate sentito l'UIC, per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. bancario.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U. della finanza, la disciplina non si applica alla prestazione dei servizi di investimento ne' al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U. della finanza (sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob).
Le emissioni di titoli effettuate ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) sono escluse dalla presente disciplina. Ad esse si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 (Programma dell'operazione) della stessa legge.

Le disposizioni prevedono:

- forme di pubblicita' su tassi, prezzi e altre condizioni
contrattuali praticate per le operazioni e i servizi e sui
principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (Sez.
II); - requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (Sez. III); - forme di tutela nei casi di variazioni, sfavorevoli al cliente,
delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a
fornire ai clienti un'informazione essenziale sull'andamento del
rapporto contrattuale (Sez. IV).

Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese con modalita' adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni di affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.
L'art. 128, comma 1, del T.U. bancario attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita' sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U. bancario) e, nei casi di violazioni ripetute, la sospensione - fino a trenta giorni - dell'attivita', anche di singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U. bancario).
Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzano il grado di condivisione e di effettivita' della normativa in materia di trasparenza.
Quest'ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste da altri comparti dell'ordinamento, quali, ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt. 1469-bis ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).
Nello svolgimento delle proprie attivita' gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalita'. In particolare, qualora procedano alla distribuzione di servizi di altri soggetti, gli intermediari acquisiscono da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli obblighi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure necessarie per il rispetto di tale disciplina.

2. Fonti normative

La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni:

- Titolo VI, del T.U. bancario, concernente la trasparenza delle
condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari; - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "la disciplina
della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari" (cfr. allegato A).

Si richiamano, inoltre:

- art. 144, comma 3, del T.U. bancario, che prevede l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle
norme contenute nell'art. 116 del T.U. bancario o nelle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie; - art. 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. della
finanza), secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del
T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al
servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del
T.U. della finanza; - D.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, recante "Attuazione della direttiva
97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri" e il decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 456 recante
"criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo
svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici
transfrontalieri"; - decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, recante "Disciplina
e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la
concessione di credito al consumo"; - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalita' e
criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria e finanziaria".

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "elenco generale", l'elenco degli intermediari finanziari previsto
dall'art. 106 del T.U. bancario, tenuto dall'Ufficio Italiano dei
Cambi (UIC); - "elenco speciale", l'elenco degli intermediari finanziari previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, tenuto dalla Banca d'Italia; - "IMEL", gli istituti di moneta elettronica previsti dall'art.
114-bis del T.U. bancario; - "intermediari gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale, nell'elenco speciale e gli IMEL; - "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in
essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione
con l'intermediario (Non rientrano nella definizione di cliente i
seguenti soggetti: le banche; gli intermediari; gli IMEL; le
imprese di assicurazione; le SIM, le imprese di investimento
comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento
collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); le
societa' di gestione del risparmio (SGR); le societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste
Italiano Spa; la Cassa Depositi e Prestiti; qualsiasi altro
soggetto che svolge attivita' di intermediazione finanziaria); - "locale aperto al pubblico", il locale accessibile al pubblico e
qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e'
sottoposto a forme di controllo; - "dipendenza", ciascun locale dell'intermediario aperto al pubblico; - "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede
o dalle dipendenze dell'intermediario; - "intermediario committente", l'intermediario per conto del quale e'
svolta un'offerta fuori sede; - "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la
clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano
la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o
di un suo incaricato; - "prodotti complessi", schemi negoziali composti da due o piu'
contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione
economica; - "servizi accessori" i servizi, anche non strettamente connessi con
il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di
assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.),
commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorche' su base
obbligatoria; - "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che
consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; - "annuncio pubblicitario", messaggio, in qualsiasi modo diffuso,
avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la
prestazione di servizi; - "bonifico transfrontaliero", le operazioni di bonifico come
definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 luglio 2000,
n. 253 (I richiami all'operativita' in bonifici transfrontalieri
contenuti nelle presenti disposizioni sono fatti con riferimento
alle definizioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 253/2000); - "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore
non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari (3) (4) (5).

SEZIONE II

PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

1. Premessa

Gli strumenti di pubblicita' delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono:

- l'"avviso" contenente le "principali norme di trasparenza", atto a
richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti
di tutela previsti a loro favore; - il "foglio informativo", contenente informazioni analitiche
sull'intermediario e su tassi, spese, oneri ed altre condizioni
contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o
del servizio; - la copia completa dello schema di contratto che puo' essere
richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; - il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali,
unito al testo del contratto.

Le disposizioni sugli strumenti di pubblicita' si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (Ai sensi dell'art. 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, in relazione all'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia puo' stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato alla delibera medesima).
Gli obblighi di pubblicita' relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

2. Avviso

Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U. bancario.
L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed e' redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinche' l'avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.
Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni:

- la disponibilita' dei "fogli informativi" presso le dipendenze e
per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si
avvale l'intermediario e l'obbligo alla consegna del "foglio
informativo" nei casi previsti; - il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la
stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle
principali condizioni; - il diritto di ricevere copia del contratto stipulato, che include
il documento di sintesi; - gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma
scritta del contratto; alla sostituzione automatica di clausole; al
diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle
condizioni contrattuali; al diritto al rimborso della moneta
elettronica non piu' utilizzata; ecc; - il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle
condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche
sull'andamento del rapporto; - gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina
sul credito al consumo; - le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle
controversie eventualmente a disposizione del cliente e le
modalita' per accedervi.

E' opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quale, ad es., il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge, laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.

3. Fogli informativi

Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. E' assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di operazioni e servizi aventi analoga natura (es. finanziamenti a tasso fisso o variabile), gli intermediari redigono i relativi fogli informativi secondo modalita' che favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente.
Nel caso di prodotti complessi, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche' aventi natura assicurativa), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso.
L'acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori (Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) e' preceduto dalla consegna del foglio informativo al cliente (L'obbligo di consegna del foglio informativo non si applica ai contratti di finanziamento associati, anche congiuntamente, a contratti: a) di fornitura o di acquisto di beni o servizi non aventi natura finanziaria; b) di assicurazione dei beni forniti o acquistati o posti a garanzia del finanziamento; c) di assicurazione o di garanzia intesi ad assicurare al finanziatore il rimborso totale o parziale del credito). L'intermediario acquisisce attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso, che conserva agli atti.
I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purche' consentano facilita' di accesso e la possibilita' di stampa delle informazioni.
Copia dei fogli informativi e' conservata dall'intermediario, anche avvalendosi di tecniche che consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, per cinque anni.

3.1 Struttura dei fogli informativi

Al fine di rendere piu' efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni:

- informazioni sull'intermediario. Sono forniti i dati identificativi
dell'intermediario, tra i quali: denominazione e forma giuridica;
sede legale e sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico;
codice ABI; numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco
speciale o nell'albo degli IMEL; gruppo di appartenenza; numero di
iscrizione al registro delle imprese (Trattandosi di intermediario
estero, numero di iscrizione ad altro registro corrispondente);
capitale sociale e riserve risultanti dall'ultimo bilancio
approvato; per gli intermediari esteri, le eventuali autorita' di
vigilanza estere competenti; - caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio.
Viene data una descrizione sintetica della struttura e della
funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce
dell'eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti
dall'intermediario o dal altro soggetto. Questa sezione specifica
l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a
quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale.

Sono descritti altresi' i principali rischi, di carattere generico o specifico, connessi con l'operazione o il servizio: es., rischi di tasso di interesse, di cambio; rischi connessi con meccanismi di indicizzazione o con eventuali componenti derivative;

- condizioni economiche del servizio o dell'operazione (Le condizioni
sono indicate nella misura massima se a favore dell'intermediario e
nella misura minima se a favore del cliente). Sono indicati il
prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, (ivi incluse le
spese postali, di scritturazione contabile, di istruttorie),
comunque denominati, gravanti sui clienti (Tali voci sono riportate
anche se relative a servizi o prodotti accessori ai servizi o alle
operazioni ai quali si riferisce il foglio informativo, se la loro
fornitura e' connessa, anche su base opzionale, a questi ultimi),
anche con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello
scioglimento del rapporto; penali;

In particolare, per le operazioni di finanziamento, vengono indicati: tassi di interesse (Per le operazioni di leasing finanziario, e' indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi); periodicita' e modalita' di calcolo degli interessi (Nelle operazioni di finanziamento il calcolo degli interessi e' eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile); interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di parametri variabili (ad es., tasso d'interesse variabile), criteri di indicizzazione (In presenza di criteri di indicizzazione e' opportuno riportare esemplificazioni con recenti valori assunti dal parametro di riferimento); ove previsti, TAEG o indicatore sintetico di costo (cfr. par. 9 della presente Sezione);
Con specifico riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le modalita' di calcolo delle commissioni e spese a carico del cliente; l'eventuale data di valuta applicata dall'intermediario e il tasso di cambio;

- clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. Le
informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione
del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel
contratto. Sono riportate (anche in sintesi) le clausole recanti i
principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il
cliente (Resta ferma la disciplina in materia di clausole
vessatorie stabilita dagli artt. 1469-bis e ss. del codice civile),
tra cui quelle riguardanti: il recesso; il rimborso della moneta
elettronica; i termini di esecuzione delle operazioni (ad esempio,
per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva messa a
disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del
rapporto; i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento
di obblighi; il rinnovo tacito del contratto alla scadenza;
l'accettazione di contratti accessori; gli esoneri di
responsabilita' a favore dell'intermediario; il foro competente,
gli organi e le procedure per la composizione stragiudiziale delle
controversie; sono inoltre indicate tutte le clausole che possono
costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione
del diritto dell'intermediario di variarle.

Per le clausole piu' complesse, la sezione puo' riportare integralmente il testo delle clausole stesse.
In questa sezione e' indicato se i contratti relativi all'operazione o al servizio pubblicizzati sono conformi a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta.
I fogli informativi riportano una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi riportate (ad esempio, tasso di mora. valuta, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.).
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, la Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessita' delle operazioni e dei servizi. La Banca d'Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi.

4. Offerta fuori sede

Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi (Nel caso di distribuzione di prodotti e servizi finanziari degli intermediari iscritti nell'elenco speciale, cfr. Circolare n. 216, Parte I, Cap. VI, par. 6), i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica (Per i soggetti iscritti in albi o elenchi, sono riportati anche gli estremi dell'iscrizione) del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta.
Il soggetto - che procede all'offerta e' tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo (L'obbligo della consegna dell'"avviso" e del foglio informativo non si applica alla moneta elettronica realizzata attraverso carte "usa e getta"). L'intermediario acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna che conserva agli atti. Tale previsione non si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell'offerta sia una banca o un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (L'esenzione dall'obbligo della consegna al cliente del foglio informativo vale solo per i casi in cui l'offerta avvenga presso le dipendenze del soggetto incaricato).
L'intermediario committente fornisce ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede (anche se si tratta di una banca o di un intermediario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicita', in conformita' delle previsioni di cui alla presente Sezione.
L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, qualora l'"avviso" e il "foglio informativo" siano redatti a cura del soggetto incaricato dell'offerta, l'intermediario committente ne accerta la conformita' alle disposizioni vigenti e la loro idoneita' a conseguire pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario bancario, finanziario o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di trasparenza ai sensi dell'art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, controlla - prima di procedere all'offerta - la completezza delle informazioni ricevute e l'idoneita' delle medesime a conseguire pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Quando gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni o servizi finanziari si avvalgano di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente. La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta.
Se il contatto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, l'intermediario mette a disposizione del cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto (Tale previsione non si applica all'ipotesi di operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti gia' stipulati).
Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.
I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonche' dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.
Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati, nei confronti dei clienti residenti in Italia, per la promozione o il collocamento di prodotti finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) ovvero per l'operativita' con i clienti stessi. Gli intermediari finanziari iscritti solo nell'elenco generale inoltrano tale comunicazione all'UIC.

6. Annunci pubblicitari

Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano:

- la propria natura di messaggio pubblicitario con finalita'
promozionale; - che per le condizioni contrattuali e' necessario fare riferimento
ai "fogli informativi", indicando le modalita' in cui questi ultimi
sono messi a disposizione dei clienti.

Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali l'intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano - ove previsti - il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, specificando il relativo periodo di validita' (Il periodo di validita' indica il periodo nel quale l'intermediario pratica le condizioni pubblicizzate).

7. Informazione precontrattuale (Le disposizioni in materia di informativa precontrattuale e contrattuale non si applicano alle emissioni di moneta elettronica realizzate attraverso carte "usa e getta")

Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula (L'adempimento e' necessario per i contratti stipulati in forma scritta. La copia da consegnare al cliente comprende il testo delle condizioni generali di contratto).
La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.
Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non puo' essere sottoposto a termini o condizioni (La consegna della copia del contratto idonea per la stipula puo' essere subordinata al pagamento da parte del cliente di un rimborso delle spese).
L'intermediario acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione e' conservata dall'intermediario.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario prima della stipula del contratto ne da' informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto e' fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.

8. Documento di sintesi

Al contratto e' unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle piu' significative condizioni contrattuali ed economiche.
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed e' redatto secondo modalita', anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.
Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.

9. Indicatore sintetico di costo

Il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR 4 marzo 2003 (Il novero delle operazioni e dei servizi soggetti all'obbligo di rendere noto l'ISC esuscettibile di variazione per tenere conto dell'evoluzione della prassi operativa):

- mutui; - altri finanziamenti (Nella categoria "altri finanziamenti"
rientrano ad esempio i prestiti personali ed i prestiti
finalizzati)

Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U. bancario.

SEZIONE III

CONTRATTI

1. Premessa

La presente Sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo del contratto e di conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Le disposizioni della presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari in Italia (incluso il credito al consumo), anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari).
Restano rimesse ai rapporti fra intermediario e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorita' giudiziaria le questioni relative alla validita' dei contratti o di singole clausole.

2. Forma dei contratti

I contratti sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, e' consegnata al cliente. La consegna e' attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario.
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
La forma scritta non e' obbligatoria:

a) per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni
contenute in contratti redatti per iscritto (Restano comunque
soggette all'obbligo della forma scritta le modifiche o
integrazioni del contratto redatto per iscritto); b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale - quali,
ad esempio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e
vendita di valuta estera - purche' il valore complessivo della
transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che
l'intermediario: 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta; 2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta
dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e
le spese addebitate (Restano fermi gli obblighi di pubblicita' e
l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U. bancario); c) alle emissioni di moneta elettronica attraverso carte "usa e
getta".

Successivamente all'esecuzione di un bonifico gli intermediari sono tenuti a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione (L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l'importo iniziale del bonifico; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata), eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente.
Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dal proprio intermediario; inoltre, in caso di conversione di valute, l'intermediario che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

3. Contenuto dei contratti

I contratti indicano il tasso d'interesse (Per le operazioni di leasing finanziario, e' indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla Sezione IV delle presenti disposizioni (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi (Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.).
Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, e' indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.
La possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.
Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, i contratti indicano la periodicita' di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U. bancario.

4. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza

La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza e' ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della presente Sezione.
Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta e' soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche (quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70).

SEZIONE IV

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

1. Premessa

La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela non interferisce con quella riguardante l'efficacia e la validita' delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione e' rimessa all'autorita' giudiziaria.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari (incluso il credito al consumo) anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari).

2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela

L'intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo (Le variazioni in senso sfavorevole sono valutate con separato riferimento a ciascuna condizione o clausola, senza considerare eventuali vantaggi compensativi derivanti dalla contestuale modifica di altre condizioni o clausole. Le variazioni che riguardano parametri di indicizzazione sono sempre comunicate al cliente. Non sono soggette all'obbligo le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione e' sottratta alla volonta' delle medesime).
L'intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento e' datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione e' effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.
Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (Per variazioni generalizzate si intendono quelle relative a una categoria omogenea di operazioni e servizi, accessibili da parte di tutti i clienti), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici).
Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente - apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate - non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.

3. Comunicazioni periodiche alla clientela.

Nei contratti di durata gli intermediari forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento dell'importo e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.
Il rendiconto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.
Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (Sezione II, paragrafo 8, delle presenti disposizioni) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 (Nei contratti di finanziamento in cui le condizioni contrattuali non siano modificabili, il documento di sintesi puo' limitarsi all'indicazione delle condizioni strettamente economiche).

4. Richiesta di documentazione su singole operazioni

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

5. Tecniche di comunicazione a distanza

Nelle ipotesi in cui l'intermediario si avvalga nell'operativita' con i clienti di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilita' di accesso alle comunicazioni sul sito internet dell'intermediario), purche' la relativa clausola sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione, a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa e' effettuata ai sensi degli articoli 118 e 119 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti.
Qualora l'intermediario utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni generalizzate, fermi restando gli adempimenti previsti al paragrafo 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni alla clientela siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con i clienti.
In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che cio' sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
I costi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all'invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente.
In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito delle comunicazioni ai clienti previste dalla presente Sezione, le informazioni sono fornite al cliente su supporto durevole.

SEZIONE V

CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 128 del T.U. bancario, la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso gli intermediari (I controlli nei confronti degli intermediari iscritti nel solo elenco generale di cui all'art. 106 del T.U. bancario sono
effettuati dall'UIC).
Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita', sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del T.U. bancario.

ALLEGATO A

Deliberazione del CICR 4 marzo 2003 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 marzo 2003, n. 72).

Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);
VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;
VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'articolo 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;
VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;
VISTO l'articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi;
VISTO l'articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;
VISTO l'articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;
VISTO l'articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;
VISTO l'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del l'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;
CONSIDERATA l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;
CONSIDERATO che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario;
RITENUTO che l'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;
SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata sentito l'UIC ai sensi dell'articolo 127 del testo unico bancario;

DELIBERA:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini della presente delibera si definiscono:

a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni; b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico
bancario; c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto
con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e
dell'intermediario o di un suo incaricato; d) "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'intermediario.

Articolo 2
(Criteri generali)

1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalita' adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.

SEZIONE II

PUBBLICITA' E CONTRATTI

Articolo 3
(Operazioni e servizi)

1. Le disposizioni in materia di pubblicita', previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia puo' stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.

Articolo 4
(Avviso)

1. In conformita' delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.

Articolo 5
(Fogli informativi)

1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.
2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli e' conservata dall'intermediario per cinque anni.
3. La Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessita' delle operazioni e dei servizi.
4. La Banca d'Italia puo' individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessita', l'intermediario e' tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.

Articolo 6
(Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)

1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.
2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.

Articolo 7
(Annunci pubblicitari)

1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilita' di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.

Articolo 8
(Informazione precontrattuale)

1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Articolo 9
(Informazione contrattuale)

1. Al contratto e' unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.

Articolo 10
(Forma dei contratti)

1. La Banca d'Italia puo' individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonche' per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicita' ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.

SEZIONE III

COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla
clientela)

1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volonta' delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.

Articolo 12
(Comunicazioni periodiche)

1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
(Disposizioni di attuazione)

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.
2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di' cui all'articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.A. per le sole attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilita' delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorita' di controllo.

Articolo 14
(Disposizioni transitorie)

1. E' abrogato, ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".
2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanera' entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1 ottobre 2003.
3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
4. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

OPERAZIONI E SERVIZI

- depositi - obbligazioni - certificati di deposito e buoni fruttiferi - altri titoli di debito - mutui - aperture di credito - anticipazioni bancarie crediti di firma - sconti di portafoglio - leasing finanziario - factoring - altri finanziamenti - garanzie ricevute - conti correnti di corrispondenza - incassi e pagamenti - emissione e gestione di mezzi di pagamento - emissione di moneta elettronica - versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici - acquisto e vendita di valuta estera - intermediazione in cambi - custodia e amministrazione di strumenti finanziari - locazione di cassette di sicurezza



(3) La disciplina si applica anche agli IMEL esteri che operano in Italia e agli intermediari esteri individuati nel decreto del Ministro del Tesoro del 28 luglio 1994 (Disciplina dell'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' finanziarie elencate all'art 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 350). (4) Le disposizioni si applicano anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario, ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del T.U. bancario ed operanti nel territorio dello Stato. (5) Ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del T.U. bancario e ai mediatori creditizi le presenti disposizioni si applicano, in quanto compatibili, secondo le indicazioni fornite dall'UIC.

(37) Per ricezione si intende la possibilita' per il cliente di accedere al contenuto della comunicazione



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone